REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 308 del 2007, proposto da:
Alderotti Lanciotto, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti N. 20;
contro
Comune di Larciano, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi, con domicilio eletto presso Franco Arizzi in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20; Regione Toscana;
nei confronti di
Bartolomei Bartolina, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 51 del 27/10/2006 rilasciato dal Comune di Larciano alla signora Bartolina Bartolomei per la realizzazione di un intervento di sopraelevazione di un fabbricato sito nel medesimo comune in via Bicimurri, nonchè ove lesivi
per l'annullamento in parte qua
deglli artt. 7, 16, 31 e 32 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Larciano..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Larciano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bartolomei Bartolina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
IL ricorrente, sig. Lanciotto Alderotti espone di essere proprietario di un immobile di civile abitazione, sito nel Comune di Larciano, alla via Biccimurri n.363, i ( zona urbanistica B) confinante, sul lato sud-ovest con il fabbricato della sig.ra Bartolomei Bartolina.
Riferisce altresì che l’immobile della Bartolomei è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione e che è venuto a conoscenza del fatto che il predetto intervento è stato autorizzato in forza di permesso di costruire n.51 del 27/10/2005 rilasciato dal Comune di Larciano per la sopraelevazione del fabbricato di che trattasi di un piano, a filo della parete confinante con l’immobile del ricorrente.
L’interessato ha impugnato il permesso di costruire rilasciato alla Bartolomei nonché, in parte qua, gli artt.7,16,31 e 32 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale, deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione artt.3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione art.41 quinquies legge 17/8/1942 n.1150 come successivamente modificato; violazione e falsa applicazione art.9 del D.M. 2/471968 n.1444; violazione e falsa applicazione artt.7,16 ,31 e 32 delle NTA del Regolamento Urbanistico dio Larciano; eccesso di potere per carenza dei presupposti;
Violazione e falsa applicazione artt.3 e 97 Cost., sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione art.41 quinquies legge n.1150/1942, come successivamente modificato sotto ulteriore profilo; Violazione e falsa applicazione art.9 d.m. n.1444 del 1968 so0tto ulteriore profilo; eccesso di potere per carenza dei presupposti sotto ulteriore profilo.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Larciano e la controinteressata sig.ra Bartolomei Bartolina che hanno eccepito, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo, e concluso nel merito per la infondatezza del medesimo.
Con successive memorie le parti in causa hanno doviziosamente sostenuto la fondatezza dei propri assunti difensivi e all’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve in primo luogo farsi carico di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata in limine litis dalla difese dell’Amministrazione comunale di Larciano e della controinteressata.
Essa è infondata.
In linea generale occorre rilevare come il termine di impugnazione degli atti amministrativi che incidono sula sfera giuridica dei destinatari decorre dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto piena ed effettiva conoscenza e quest’ultima deve essere provata da chi ne eccepisce la tardività ( cfr Cons Stato Sez.IV 18/12/2008 n.6365). Inoltre, sempre secondo una regola di carattere generale, più volte ribadita dalla giurisprudenza chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare una dimostrazione rigorosa dell’avvenuta conoscenza degli atti impugnati in un momento anteriore ai sessanta giorni ( in tal senso, tra le tante Cons Stato SEz. IV 23/6/2008n.3150.
Ancora, in materia edilizia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, la piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio e per i proprietari dei fondi vicini tale conoscenza si realizza con il completamento dei lavori. ( cfr Cons Stato Sez. IV 11/4/2007 n.1654; TAR Campania Salerno Sez. II 3/10/2008 n.2823; Tar Lombardia Brescia 26/10/2006 n.1352).
I principi giurisprudenziali testè ricordati appaiono, nella specie pienamente applicabili., lì dove non si rinviene una dimostrazione rigorosa dell’anteriorità della conoscenza da parte del ricorrente del permesso di costruire impugnato.
Invero, le parti resistenti fanno rilevare che l’inizio dei lavori è avvenuto in data 6/11/2006 e che quindi, il sig. Alderotti , in quanto confinante ha avuto da quella data la percezione dei lavori autorizzati in favore della sig.ra Bartolomei, ma questo non sta certo a dimostrare che il ricorrente abbia avuto ab initio piena contezza delle caratteristiche e consistenza delle opere assentite in favore della controinteressata, per cui nella specie si può parlare solo di una presunzione di conoscenza inidonea per sé stessa a far decorrere il termine per l’impugnativa.
Le difese del Comune e della controinteressata fanno coincidere poi la conoscenza del provvedimento impugnato con la data di accesso ai documenti, avvenuto il 22711/2006 a cura di un tecnico di fiducia dell’Alderotti, l’Arch. Cipollini, ma anche tale circostanza non vale a provare l’intervenuta, anteriore conoscenza. dell’atto qui gravato.
In primo luogo non risulta che l’accesso sia avvenuto sulla scorta di un mandato conferito con modalità formali dall’Alderotti , ma una siffatta conoscenza degli atti in base ad un rapporto di incarico professionale, non vale a dimostrare la tardività della proposta impugnativa, atteso che occorre fare riferimento unicamente alla conoscenza da parte di chi ha un interesse ad impugnare gli atti stessi, dovendo in particolare la prova riguardare la conoscenza personale e diretto dell’interessato, dimostrazione che nella specie non sussiste ( cfr TAR Sicilia Palermo Sez I 2/8/2007 n.1905; TAR Lombardia Milano): al riguardo , invero, il concreto accesso valido ai fini in esame risulta essere intervenuto in data 23/12/2006 e in relazione a tale data il ricorso risulta tempestivo.
Il gravame non può considerarsi tardivo neppure con riferimento all’impugnativa delle disposizioni normative recate dalle NTA del Regolamento urbanistico di Larciano approvato con delibera consiliare n.85 del 22/1172004 , pubblicata sul BURT n.50 del 15/12/2004.
Invero il R.U , in relazione alle disposizioni qui, in via subordinata impugnate, costituisce atto a contenuto generale che detta la disciplina destinata a regolare la futura attività edilizia e le cui disposizioni diventano concretamente e immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive solo al momento in cui vengono adottati, come nel caso di specie, i provvedimenti che di tale normativa costituisce diretta applicazione ( cfr Cons Stato Sez. 1277/2002 n.393; TAR Emilia Romagna Parma 18/7/2007 n.628).
Passando al merito del ricorso, i profili di illegittimità dedotti con i due motivi di impugnazione, in ragione dell’intima connessione esistente fra gli stessi vanno congiuntamente esaminati.
Parte ricorrente, in concreto, sostiene che l’impugnato permesso sarebbe illegittimo per aver autorizzato opere in contrasto con la normativa dettata in tema di distanze legali tra costruzioni, in particolare si porrebbe in violazione del D.M. n.14448 del 1968 che impone il rispetto di metri dieci tra pareti finestrate .Nè al riguardo, sempre secondo il ricorrente può avvalorare la legittimità della rilasciata concessione edilizia la disciplina urbanistica locale recata dal Regolamento urbanistico, attesa la natura inderogabile della normativa recata dal citato D.M.
Le formulate censure si appalesano fondate.
Gli immobili che vengono in rilievo, quello del ricorrente e quello della controinteressata ricadono entrambi in zona classificata dalle NTA del Regolamento urbanistico come B1.1, “parti del territorio urbano quasi completamente edificate” e il premesso di costruire in contestazione autorizza un intervento di sopraelevazione del fabbricato del preesistente fabbricato unifamiliare ad un piano fuori terra della sig.ra Bartolomei, risultando, in causa , quanto allo stato dei luoghi, come ammesso dalle parti resistenti e altresì rilevato dagli organi addetti ai competenti accertamenti istruttori ( vedi informativa della Polizia Municipale del prot. 46/07 dell’8/272007) che la distanza tra la parete perimetrale il lato nord est del fabbricato di proprietà di Bartolomei Bartolina e la parete ( finestrata ) ad essa fronteggiante del fabbricato di proprietà di Alderotti Lanciotto la distanza è di circa mt 6,24, con la pacifica conseguenza che l’autorizzata sopraelevazione avviene a distanza inferiore a 10 metri dalla parete dell’immobile confinante.
Ora, in materia di distanze legali tra costruzioni soccorre la disciplina di cui all’art.41 quiquies della legge n.1142 del 1942, integrata dalle disposizioni dell’art.9 del D. M. 1444 del 1968 che prevede, per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A( come il caso all’esame) una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a 10 metri, prescindendo dall’altezza della parete ovvero dal fatto che la parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente ( cfr Cons Stato sez. IV 12/6/2007 n.3094; Tar Emilia Romagna Bologna Sez. II 30/3/2006 n.348; questa stessa Sezione 21/1/2007 n.55).
Detta normativa poi, trova applicazione come più volte affermato da un preciso orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass. Civ. Sez. II 27/3/2001 n.4413; TAR Lombardia Brescia 30/8/2007 n.834; TAR Molise 8/7/2009 n.599; questa stessa Sezione 19/12/2008 n.4160) anche per i casi di sopraelevazione, giacchè la sopraelevazione di un piano ( così come previsto nella fattispecie) si qualifica come nuova costruzione e comunque, comportando unj siffatto intervento edilizio un aumento della volumetria e quindi delle modiche planovolumetriche al fabbricato preesistente, incide direttamente e significativamente sulla situazione delle distanze tra edifici ( cfr Cass. Sez. II 11/6/2008 ), di talchè nella specie per tabulas deve ammettersi l’ inverarsi del contrasto tra il provvedimento autorizzatorio qui impugnato con la citata normativa statale.
La dedotta illegittimità deve poi ritenersi estesa anche, ovviamente in parte qua, alla disciplina urbanistica locale recata , specificatamente da alcune disposizioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Larciano.
In particolare vengono al riguardo in rilievo le norme di attuazione del Regolamento urbanistico e specificatamente la norma di cui all’art.16 recante definizione di alcuni interventi urbanistici ed edilizi tra cui la sopraelevazione.
E precisamente , al punto 4 di detto articolo è previsto che tutti gli edifici di civile abitazione unifamiliari composti da un solo piano abitabile fuori terra ( come quello della sig.ra Bartolomei) “possono essere rialzati di un piano sulle verticali del perimetro edificato, con altezza massima di ml 3…”; il successivo comma 6( sempre sub punto 4 del citato art.16) inoltre prevede che “gli interventi di cui ai commi precedenti sono una-tantum e sono ammessi nelle zone B0, B1,B2,D0 nonché nelle zone E1 ed E2 in deroga alla disciplina di zona e alle norme sulle distanze”.
Ebbene, quest’ultima disposizione , nella parte in cui prevede che la sopraelevazione una tantum sia possibile anche in deroga alle norme sulle distanze non può non incorrere nella censura di illegittimità giacchè si pone in contrasto con la normativa nazionale recante la disciplina edilizia in tema di limiti di distanza tra costruzioni di cui al citato D.M. 2 aprile 1968 n.1444 ( art.9).
Sul carattere sovraordinato del citato D.M. rispetto alla disciplina recata dagli strumenti urbanistici locali e in ordine al carattere assolutamente cogente e non derogatorio di detta normativa statale , il Collegio ritiene di doversi al riguardo uniformare al prevalente orientamento giurisprudenziale ( in tal senso, Cons Stato Sez. IV 12/7/2002 n.3929; TAR Lombardia SezII 15/4/2003 n.1007; ) ribadendo qui quanto di recente affermato in analoga vicenda processuale ( cfr sentenza n.4160/08 già citata).
Vale ancora una volta ribadire la “ratio” sottesa alla prevalenza della normativa statale sui regolamenti locali, così come individuata dalla giurisprudenza e riconducibile specificatamente nell’intento del legislatore di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario ( cfr Cons Stato SezI V 5/12/2005 n.6909;Cos Giust. Amministrativa Regione Sicilia 17/5/2000 n.240), dovendosi peraltro qui rilevare come il ricordato orientamento ermeneutico giurisprudenziale è sopravissuto alla riforma del Testo Unico dell’ediilizia , ove si faccia mente locale al fatto che l’art.136 di detto T.U. nell’abrogare l’art.17 comma primo lettera c ) della legge n.765 del 1967 lascia in vigore i commi ottavo, e nono dell’art.41 quinquies della legge n.1150 del 1942.
A fronte della chiara volontà del legislatore nazionale in relazione al tipo di esigenze di carattere pubblicistico di assoluta prevalenza ( quelle appunto igienico-sanitarie) appaiono allora recessive le pur pregevoli osservazioni svolte dalla difesa della controinteressata secondo cui la deroga al rispetto della distanza minima dei 10 metri nella specie sarebbe giustificata dal fatto che il regolatore comunale ha inteso mantenere gli originari standard edilizi anche in punto di allineamenti) in una zona già urbanizzata e sviluppatasi secondo un preordinato disegno urbanistico.
Quelle invocate dal patrocinio della sig.tra Bartolomei sono esigenze di tipo urbanistico-edilizie che per quanto appezzabili non possono prevalere sulle finalità primarie di tutela dell’igiene e della salute pubblica recati dai limiti minimi per le distanze tra fabbricati come fissati dalla competente legislatore nazionale ( cfr Corte Costituzionale 16/6/2005 n.232).
Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, in accoglimento delle censure fondatamente dedotte in ricorso, il permesso di costruire n.51 del 27/10/2006 rilasciato dal Comune di Larciano alla sig.tra Bartolomei Bartolina e l’art.16 punto 4 comma 6, in parte qua delle Norme di attuazione del Regolamento urbanistico del suindicato Comune, approvato con deliberazione consiliare n.85 del 22/11/2004 e pubblicato sul BURT n.50 del 15/12/2004 si appalesano illegittimi e vanno perciò annullati, siccome vengono annullati.
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi, limiti ed effetti di cui in motivazione.
Condanna le parti resistenti alla rifusione , in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000 , 00 ( tremila) + IVA e CPA di cui euro 1.500,00 a carico del Comune di Larciano ed euro 1.500,00 ( millecinquecento) a carico della controinteressata sig.ra Bartolomei Bartolina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)