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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 16 novembre 2009 n. 1637
A. Radesi Pres. - A. Migliozzi Est.
Hotel Hermitage S.p.A. (Avv.ti G. Morbidelli, D.M. Traina) contro il Comune di Portoferraio (non costituito) ed il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato)


1. Edilizia ed urbanistica – Nulla osta paesaggistico – Potere di annullamento ministeriale - Si estrinseca in un controllo di legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere

 

2. Edilizia ed urbanistica – Nulla osta paesaggistico – Potere di annullamento ministeriale - termine ex art.82 comma 9 del DPR n.616/77 – Riguarda l’adozione e non la comunicazione del provvedimento

 

3. Edilizia ed urbanistica – Nulla osta paesaggistico – Annullamento ministeriale - Valutazione di carattere negativo espressa dall’organo preposto alla tutela ambientale - Deve ritenersi vincolante per l’Autorità comunale che non può pronunciarsi in modo difforme su un’istanza di sanatoria

1. Il potere di annullamento ministeriale del nulla –osta paesaggistico di competenza dell’Autorità locale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute in sede locale tale da configurarsi come una sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito (la qual cosa è di per sé preclusa all’Autorità statale), ma si estrinseca in un controllo di legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere.

 

2. Il termine perentorio previsto dall’art.82 comma 9 del DPR n.616/77 nel testo modificato dal D.L. n.312 del 27/6/1985 come convertito nella legge n.431 dell’8/8/1985, per l’adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico relativo ad opere edilizie realizzate in zone protette attiene all’adozione del provvedimento e non anche alla successiva fase di comunicazione e/o notificazione del provvedimento ai destinatari

 

3. In tema di annullamento del nulla osta paesaggistico di cui all’art. 32 della legge n.47/85, la valutazione di carattere negativo espressa dall’organo preposto alla tutela ambientale deve ritenersi vincolante per l’Autorità comunale che non può pronunciarsi in modo difforme su un’istanza di sanatoria in relazione alla quale l’iter procedimentale di definizione della stessa, contrassegnato da vari fasi tecnico-amministrative gestite dall’ Amministrazione locale e da quella statale ha avuto il suo pieno e completo svolgimento, con l’estrinsecazione e l’esaurimento dei suoi effetti tipici, senza che l’Autorità preposta all’adozione del provvedimento finale possa riaprire un procedimento ormai pienamente definito. Ne consegue che non era necessario rinnovare il procedimento valutativo sulla istanza di sanatoria connessa all’intervento edilizio


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2803 del 1995, proposto da:
Soc. Hotel Hermitage S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora 14;

contro



Comune di Portoferraio in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
del decreto del Ministro per i B.C.A 12/4/95 con cui è stata annullata l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente ex art. 7 L. n. 1497/1939 con provvedimento del Sindaco di Portoferraio 11/2/1995 prot. n. 3909/IV e di ogni atto comunque connesso se lesivo, tra cui la nota 15/3/1995 n. 4122 del competente Soprintendente per i beni ambientali e architettonici; nonché del provvedimento sindacale 12/5/1995 prot. n. 12507 di sostanziale diniego di concessione edilizia in sanatoria..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente Società, proprietaria dell’omonimo complesso immobiliare sito in località “La Biodola” del Comune di Portoferraio presentava all’anzidetto Comune istanza di concessione in sanatoria per la realizzazione di in campo da tennis,un campo di pallavolo e due campi di bocce e in relazione a tale domanda veniva rilasciata dal Comune di Portoferraio ai sensi dell’art.32 della legge n.47/85 il provvedimento prot. n.3909 dell’11/2/1995 di autorizzazione paesaggistica.
Il ministero per i Beni culturali e Ambientali con decreto del 127471995 disponeva l’annullamento del predetto provvedimento comunale , in quanto viziato da eccesso di potere per carenza di motivazione e per violazione di legge.
Quindi, con provvedimento del 127571995 prot. N. 12507/IV il Sindaco opponeva il diniego di concessione in sanatoria.
La Società interessata ha impugnato sia il decreto ministeriale sia il provvedimento sindacale di diniego di sanatoria, deducendo , quanto al d.m. in questione seguenti motivi:
Violazione dell’art.1 legge n.431/85 e dell’art.7 della legge n.1497/1939: eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria: Sviamento di potere;
Violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge n.431/85.
Relativamente al provvedimento sindacale sono stati dedotti poi i seguenti motivi:
Illegittimità derivata;
Violazione art.32 legge n.47/85 e art.1 legge n.241/90.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, mentre non risulta costituito il Comune di Portoferraio.

DIRITTO



Col primo motivo di gravame rivolto avverso il decreto ministeriale di annullamento dell’autorizzaione paesaggistica comunale, parte ricorrente lamenta il fatto che l’Autorità statale avrebbe nella fattispecie esercitato una valutazione di merito del tutto preclusa al potere di controllo conferito al Ministero.
Il dedotto profilo di illegittimità è infondato.
Come più volte statuito in giurisprudenza ( cfr TAR veneto Sez. II 6/2/2006 n.856; idem Tar Puglia Lecce Sez.I 11/1/2006 n.122) il potere di annullamento ministeriale del nulla –osta paesaggistico di competenza dell’Autorità locale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute in sede locale tale da configurarsi come una sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito ( la qual cosa è di per sé preclusa all’Autorità statale), ma si estrinseca in un controllo di legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere.
Nella specie un siffatto principio risulta essere stato puntualmente applicato , lì dove il Ministero con l’adottato provvedimento di annullamento ha sanzionato la illegittimità della autorizzazione paesaggistica sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di motivazione rinvenibile nel fatto che la stessa è stata rilasciata sulla scorta del parere della Cei del 10/2/1995, secondo cui l’intervento de quo “non è pregiudizievole ai fini della tutela ambientale”.
Ora, il vizio di legittimità posto a fondamento del disposto annullamento appare correttamente rilevato, se è vero che l’Amministrazione comunale nella specie si è limitata a fornire a giustificazione del giudizio di compatibilità ambientale un motivazione del tutto semplicistica, se non tautologica che non dà minimamente contezza delle ragioni della valutazione tecnico discrezionale rimessa all’Autorità locale in ordine appunto alla sussistenza di detta compatibilità.
Di contro, l’Amministrazione statale ha avuto cura di esternare compiutamente il perchè del suo potere tutorio di tipo negativo, esercitato una volta rilevato, a fronte d in un manchevole potere –dovere dell’Autorità comunale- l’aggravarsi della situazione paesaggistica ad opera dell’intervento abusivo posto in essere, “per l’accresciuto peso urbanistico che ha determinato e per le preoccupanti ripercussioni sul contesto ambientale…”
Col secondo motivo d’impugnazione pure rivolto avverso il decreto statale qui in contestazione parte ricorrente deduce una sorta di decadenza del potere ministeriale di annullamento, atteso che il provvedimento tutorio di contenuto negativo è stato comunicato oltre il termine perentorio dei sessanta giorni stabilito dalla normativa .
La censura è priva di pregio.
Invero, come da costante orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso da questa Sezione, il termine perentorio previsto dall’art.82 comma 9 del DPR n.616/77 nel testo modificato dal D.L. n.312 del 27/6/1985 come convertito nella legge n.431 dell’8/8/1985, per l’adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico relativo ad opere edilizie realizzate in zone protette attiene all’adozione del provvedimento e non anche alla successiva fase di comunicazione e/o notificazione del provvedimento ai destinatari ( cfr Cons Stato SEZ. VI 24/10/2002 n.5881; TAR Campania Napoli Sez. II 8/6/2006 n.6824).
Quanto al vizio di illegittimità derivata denunciato col terzo mezzo d’impugnazione nei confronti del provvedimento sindacale di reiezione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria lo stesso è insussistente in ragione della accertata non fondatezza dei profili di invalidità dedotti nei confronti del “ presupposto “provvedimento ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.
Col quarto ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente sostiene che l’Autorità comunale avrebbe dovuto, a seguito del disposto annullamento ministeriale , rinnovare il procedimento valutativo anziché adottare quello che si appalesa essere un sostanziale diniego di condono.
La doglianza non appare condivisibile.
In tema di annullamento del nulla osta paesaggistico di cui all’art.32 della legge n.47/85, la valutazione di carattere negativo espressa dall’organo preposto alla tutela ambientale deve ritenersi vincolante per l’Autorità comunale che non può pronunciarsi in modo difforme su un’istanza di sanatoria in relazione alla quale l’iter procedimentale di definizione della stessa, contrassegnato da vari fasi tecnico-amministrative gestite dall’ Amministrazione locale e da quella statale ha avuto il suo pieno e completo svolgimento, con l’estrinsecazione e l’esaurimento dei suoi effetti tipici, senza che l’Autorità preposta all’adozione del provvedimento finale possa riaprire un procedimento ormai pienamente definito.
In forza delle suestese considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, perciò, respinto.
Le spese e competenze del giudizio rispetto alle parti costituite seguono la regola della soccombenza

P.Q.M.



IL tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente Ministero dei Beni Culturali e Ambientali , delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila) + IVA e CPA.
Nulla spese nei confronti del Comune di Portoferraio, non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)






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