Pizzingrilli Benito, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Malaspina, Stefano Proietti, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Malaspina & Proietti in Roma, piazza Antonio Mancini, 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
nei confronti di
De Gregori Davide;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
RIGETTO ISTANZA PER IL RILASCIO DI PATENTINO PER LA VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO IN ROMA, VIALE DEI CONSOLI 156/158.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza del 22.3.2007 il ricorrente chiedeva il rilascio di un “patentino”per la vendita di generi di monopolio presso l’esercizio commerciale di bar sito in Roma, via dei Consoli, n. 154/156.
All’istanza il ricorrente allegava, come prescritto dalla circolare prot. n. 375/UDG del 1.8.2005, una pianta planimetrica attestante le distanze tra il suo bar e le due più vicine rivendite (distanze pari a mt.102 dalla rivendita n. 955 e mt. 154 dalla rivendita n. 1890).
L’Ufficio Regionale del Lazio dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito: “Ufficio”) avviava l’istruttoria.
La Guardia di Finanza pur rilasciando un parere formalmente favorevole, evidenziava l’esiguità delle distanze intercorrenti tra il bar gestito dal ricorrente, ove avrebbe dovuto essere rilasciato il patentino, e le rivendite esistenti.
Pertanto, con raccomandata A.R. prot. n. 16935/07/CR del 28.1.2008 l’Ufficio comunicava l’esito negativo dell’istruttoria in quanto “la zona interessata al rilascio risulta adeguatamente servita dai punti vendita esistenti”, invitando il ricorrente a presentare osservazioni ed eventuali controdeduzioni.
Nelle predette osservazioni, inviate il 6.2.2008, il ricorrente evidenziava che il suo bar era già stato sede del patentino n. 100206 nella precedente gestione e che la distanza dalla più vicina rivendita (n. 955) è superiore ai 100 mt..
In definitiva l’Ufficio, considerando che le suddette osservazioni non apportavano alcun nuovo elemento di innovazione, con provvedimento indicato in epigrafe ha definitivamente respinto la domanda del ricorrente in quanto la zona appare già sufficientemente servita dalla rivendita n. 955.
Con il ricorso in esame il ricorrente lo ha impugnato e ne chiede l’annullamento per le ragioni indicate nella parte in diritto.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con appositi scritti ciascuna delle parti in causa ha insistito nelle sue richieste.
Infine all’udienza del 27.5.2009, uditi i Difensori presenti in aula, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e della circolare n. 375 UDG del 1.8.2005, nonché eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, deducendo:
a) che l’Amministrazione ha utilizzato nel provvedimento di reiezione l’espressione approssimativa “circa 100 mt.” per indicare la distanza con la più vicina rivendita, che in realtà è quantificata esattamente in 102 mt (come comprovato dalla Pianta planimetrica);
b) e che il controinteressato è favorevole al rilascio del “patentino”.
L’articolata doglianza non merita accoglimento.
1.1.1. La tesi del ricorrente poggia – come correttamente rilevato dall’Avvocatura Erariale- su un equivoco di fondo; cioè sulla convinzione che il rispetto della distanza minima costituisca l’unico presupposto legittimante per ottenere il patentino.
Il ricorrente è convinto che l’Amministrazione avrebbe negato il rilascio del patentino facendo esclusivo riferimento al requisito della distanza.
L’assunto è errato; e sul punto occorrono alcune precisazioni.
L’equivoco in cui il ricorrente incorre consiste proprio nel ritenere che, accertata la sussistenza della distanza minima, l’Amministrazione sia obbligata a rilasciare il patentino.
Senonchè, oltre al rispetto della distanza minima l’Amministrazione deve valutare altri elementi quali l’orario di funzionamento del bar, l’interesse dei consumatori ad un comodo approvvigionamento ovvero l’assenza di distributori automatici nelle più vicine tabaccherie.
Osservare la distanza minima è soltanto uno degli elementi necessari al fine del rilascio del “patentino”.
La più recente giurisprudenza (successiva alla circolare del 25.9.2005) ha ribadito, al riguardo, che “l’elemento della distanza dalle altre rivendite è del tutto irrilevante ai fini della concessione del patentino poiché i criteri in considerazione non sono stabiliti con riferimento alle distanze, ma in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto mediante patentini rispetto a quello delle rivendite ordinarie” (Cfr. Tar Napoli, sez III, sentenza n. 7485 del 2007).
Invero, la norma che prescrive il limite minimo di 100 mt non può essere interpretata nel senso che se il limite sia rispettato sorge un vero e proprio diritto ad ottenere il titolo, ed un corrispondente obbligo per l’Amministrazione di rilasciarlo.
1.1.2. Del pari non condivisibile si appalesa il profilo di doglianza - prospettato sub b - secondo cui sarebbe sufficiente il consenso del controinteressato al fine del rilascio del patentino.
Il consenso prestato dalla rivendita di aggregazione (nel caso di specie la n. 955) al rilascio del patentino risulta del tutto irrilevante in quanto tale dichiarazione non ha alcun valore vincolante per l’Amministrazione e non può condizionare né in senso positivo, né in senso negativo, l’attività istruttoria dell’Ufficio.
1.2. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle circolari n. 04/63406 del 25.9.2001, n. 04/64713 del 28.11.2001 e n. 375UDG del 1.8.2005, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere, deducendo:
- che l’Amministrazione ha svolto una istruttoria inadeguata in relazione all’accertamento dei requisiti di legge per il rilascio del patentino;
- che la stessa Amministrazione aveva omesso di considerare che in precedenza era stato rilasciato regolare patentino per la vendita di generi di monopolio n. 100206 in favore dell’originario gestore e che il predetto patentino era stato revocato nel 2006 a causa di irregolarità nella voltura commesse dal precedente gestore Nuovo Bar Tribuni S.r.l.
L’articolata doglianza non merita accoglimento.
1.2.1. Dagli atti versati in giudizio emerge che l’Amministrazione ha condotto un’istruttoria sufficientemente approfondita. Ed invero la Guardia di Finanza ha accertato che nelle immediate vicinanze (102 e 150 metri) esistono già ben due tabaccherie che assicurano il servizio di vendita.
E poiché il provvedimento di diniego menziona le risultanze di tali accertamenti e poggia sull’assorbente circostanza che la zona risulta adeguatamente servita - il che soddisfa l’interesse dei consumatori ad un comodo approvvigionamento - esso resiste alla dedotta censura.
1.2.2. Quanto al secondo profilo, valgano le seguenti osservazioni.
La precedente autorizzazione è stata revocata dall’Ufficio per motivazioni di carattere soggettivo, legate alla precedente gestione, con la conseguenza che l’istanza del ricorrente è, a tutti gli effetti, un’istanza di rilascio di un nuovo patentino, da valutare in un contesto giuridico e commerciale certamente differente da quello del tempo cui risale l’autorizzazione n. 100206.
2. Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 2.000,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale del Lazio, sez. II^, respinge il ricorso in epigrafe e condanna alle spese la parte soccombente come indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)