PATRUNO Rosanna in proprio e n.q. di titolare della “Antica Farmacia del Corso”, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Sandulli e Goffredo Barbantini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Roma, Via Giulio Cesare n. 14;
contro
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15; - l’Azienda U.S.L. RM/A, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Enrica Possi e Alessia Alesii, con domicilio eletto presso lo studio, in Roma, alla Via Ariosto n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Sindaco del Comune di Roma di cui al prot. n. QE6113 del 3.12.2004, con il quale è stata ordinata la sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio della farmacia e l’immediata chiusura dell’attività;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata e dell’Azienda USL;
Visto il decreto presidenziale n. 6889/2004;
Visto il decreto n. 65/2005;
Vista l’ordinanza n. 397/2005 del 24.1.2005;
Viste le sentenze interlocutorie nn. 3900/2005 e 12447/2005;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 15.12.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO
Con ricorso notificato il 17.12.2004 e depositato il 22.12.2004, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di Roma di cui al prot. n. QE61130 del 3.12.2004, con il quale è stata ordinata la sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio della farmacia e l’immediata chiusura dell’attività, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa degli artt. 7, co. 7, e 11 della L. n. 362/1991.
In particolare ha dedotto di avere dato comunicazione all’A.U.S.L. di appartenenza della intervenuta sostituzione nella direzione tecnica della farmacia con un altro professionista iscritto all’albo dei farmacisti ed abilitato alla conduzione della farmacia, adducendo i motivi di famiglia di cui al citato art. 11 della L. n. 475/1968, in un momento antecedente alla adozione da parte dell’Ordine del provvedimento di sospensione dal relativo albo, in data 30.11.2004.
Con il decreto presidenziale n. 6889 del 23.12.2004 è stata accolta la istanza di sospensione e fissata la ud. per il 14.2.2005.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 12.1.2005, depositando documenti in data 19.1.2005.
Con il decreto presidenziale n. 65/2005 del 12.1.2005 è stata respinta la istanza cautelare e fissata la c.c. al 24.1.2005.
Si è costituita in giudizio l’Azienda USL in data 21.1.2005 depositando memoria con la quale ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con l’ordinanza n. 397/2005 del 24.1.2005 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria del 3.2.2005 l’Azienda USL ha reiterato le proprie difese ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 15.2.2005 la ricorrente ha reiterato i motivi di censura di cui in ricorso ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria del 18.2.2005 il Comune di Roma ha reiterato le proprie difese ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza interlocutoria n. 3900 del 17.5.2005, eseguita in data 24.6.2005 dal Comune di Roma, è stato ordinato il deposito di documentati chiarimenti.
Con la sentenza interlocutoria n. 12447/2005, eseguita in data 21.1.2006 dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma ed in data 4.1.2006 dall’Azienda USL, è stato ordinato il deposito di documentati chiarimenti.
Alla pubblica udienza del 15.12.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono.
Si premette che l’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, nella seduta disciplinare del 29.11.2004, ha deliberato la sospensione della ricorrente dall’albo professionale ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 221/1950, in conseguenza della disposta sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio ex artt. 272 e 285 c.p.p. conseguente all’emissione nei suoi confronti del mandato di cattura a decorrere dall’esecutorietà del provvedimento del G.I.P..
Il richiamato art. 43 del D.P.R. n. 221/1950, infatti, dispone testualmente che “ Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
…
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
…
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.”.
Tanto premesso giova riportare la normativa richiamata in ricorso e della quale si lamenta la violazione e falsa applicazione.
In particolare l’art. 7 della L 08/11/1991 n. 362, rubricato “ Titolarità e gestione della farmacia.”, disponeva, nel testo in vigore alla data di adozione del provvedimento impugnato ( il detto comma è stato abrogato dall'articolo 5, comma 6, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) che “ 7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. “.
Il successivo art. 11, rubricato “ Titolarità e sostituzione nella gestione.”, ha sostituito l'art. 11 della L. 2 aprile 1968, n. 475 e dispone che “ 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
….”.
Parte ricorrente in sostanza sostiene che, avendo con la richiamata nota nominato un sostituto per la gestione della farmacia in conseguenza del suo precario stato di salute, la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione irrogata non avrebbe mai potuto determinare la chiusura dell'esercizio farmaceutico.
In particolare ha dedotto di avere dato comunicazione all’A.U.S.L. di appartenenza della intervenuta sostituzione nella direzione tecnica della farmacia con un altro professionista iscritto all’albo dei farmacisti ed abilitato alla conduzione della farmacia, adducendo i motivi di famiglia di cui al citato art. 11 della L. n. 475/1968, in data 23.11.2004, ossia in un momento antecedente alla adozione da parte dell’Ordine del provvedimento di sospensione dal relativo albo, in data 29.11.2004.
La dedotta prospettazione non merita di essere condivisa per le considerazioni che seguono.
Ed infatti “ La sospensione dall'esercizio della professione di farmacista irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia, giacché il presupposto per la gestione della farmacia ai sensi dell'art. 7 comma 7 l. n. 362 del 1991 è l'iscrizione all'albo dei farmacisti e la sospensione dall'esercizio della professione produce (seppure in via temporanea) gli stessi effetti della radiazione. “ ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 marzo 2000 , n. 2249).
Ne consegue che l’amministrazione comunale, una volta avuto conoscenza della deliberazione dell’Ordine dei farmacisti del 29.11.2004 di sospensione dall’iscrizione all’albo dei farmacisti era tenuta a disporre la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura immediata della farmacia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, pertanto, non sussisteva, in capo al Comune, alcuno spazio di esercizio di un autonomo potere di tipo discrezionale al riguardo, essendo sostanzialmente vincolata all’adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
Né, infine, la circostanza della intervenuta nomina di un idoneo sostituto qualche giorno antecedente all’adozione del provvedimento di sospensione dell’ordine permette fondatamente di ritenere, per l’articolato motivo di censura relativo, la illegittimità del provvedimento impugnato.
Indipendentemente dalle richiamate circostanze, comunque, valgono, nella materia, i principi che seguono.
“ Qualora il titolare perda - anche solo per un periodo - i requisiti per l'esercizio dell'attività farmaceutica non può sostituire altri a sé stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute del titolare di esercizio farmaceutico ex art. 11 l. 362/91, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per ovviare all'esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l'attività.
La necessità della persistenza in capo al titolare dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività farmaceutica quale presupposto per l'esercizio della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 11, l. n. 475 del 1968, comporta che, ove, nel corso del rapporto, tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto a quella del titolare.
Né il regolare svolgimento del servizio può giammai impedire l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dalla legge nelle ipotesi, come quella in esame, in cui vengono meno i requisiti a tal fine richiesti. “ ( T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 21 marzo 2007 , n. 2612).
Il ricorso va pertanto respinto siccome infondato nel merito.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)