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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 18 novembre 2009 n. 1047
Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore
G.S.A. s.r.l. (avv.ti M.G. Bottari, D. Gentile e L. Cesaro) c. Università degli Studi di Reggio Calabria (Avv. Stato), R.T.I. Euro & Promos Group Soc. Coop. p.a. (avv.ti R. Arcangeli, A. Piazza e A. Verdirame)


1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Costo del lavoro – L. n.327 del 2000 e d.m. 16 giugno 2005 – Determinazione autoritativa – Esclusione.

 

2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Appalti di servizi – Oneri della sicurezza – Oneri non soggetti a ribasso – Individuazione.

1. La l. 7 novembre 2000 n.327 non determina autoritativamente un costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici, quale intervento regolatorio sui prezzi ai fini amministrativi ed il d.m. 16 giugno 2005, adottato in base alla normativa di cui alla citata legge, espressamente qualifica il costo del lavoro ivi indicato quale dato medio, suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie, quindi rilevante essenzialmente come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla Stazione appaltante.

 

2. Nell’appalto di servizi, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono quelli, specifici del singolo appalto, che sono volti all’eliminazione del rischio da “interferenze”, ossia da contatto tra personale dell’impresa e locali o personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e che sono preventivati e quantificati nell’apposito DUVRI, sicché essi non possono essere considerati assorbenti dei diversi costi inerenti i distinti obblighi per la sicurezza propri della singola azienda, riferiti alle misure inerenti la specifica realtà lavorativa e produttiva della concorrente, che devono parimenti sussistere e che, però, sono solamente soggetti a dimostrazione, non risultando dal sistema normativo un vincolo minimo o predeterminato di valore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 390 del 2009, proposto da:

 

G.S.A. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Bottari, Domenico Gentile, Luigi Cesaro, con domicilio eletto presso Maria Grazia Bottari Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi, 3;

contro



Universita' degli Studi di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti di



R.T.I. Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A. e Punto Service Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Arcangeli, Angelo Piazza, Antonio Verdirame, con domicilio eletto presso Antonio Verdirame Avv. in Reggio Calabria, via Posidonea N. 30;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per l'affidamento triennale del servizio di pulizia dei locali dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria adottata dalla Commissione di gara nella seduta del 19.4.2009, nonché del riscontro positivo delle giustificazioni sull'offerta rese dal controinteressato R.T.I. in sede di verifica dell'offerta sospetta di anomalia;
dell'aggiudicazione definitiva adattata il 4.5.2009;
con richiesta di risarcimento danni ove, nelle more del giudizio, divenisse impossibile o non più conforme al miglior proseguimento dell'interesse pubblico l'affidamento della commessa pubblica alla ricorrente..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Reggio Calabria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.T.I. Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A. e Punto Service Ditta Individuale;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Ricorre la società GSA srl avverso le determinazioni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con le quali è stata disposta, in favore della società controinteressata, l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali per un periodo di tre anni, ed importo a base d’asta pari ad euro 2.476.582,53, dei quali 9.899,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Parte ricorrente contesta la legittimità e la congruità del giudizio di anomalia dell’offerta reso dalla Stazione appaltante sulla proposta di parte controinteressata a seguito dell’apposita procedura ex artt. 87 ed 88 del Dlgs 163/2006 (nota prot. RUP 3024 del 16.03.2009).
Deduce, in proposito, che gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgd 163/2006, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, errore di fatto ed errore di calcolo in relazione ai costi del lavoro e della sicurezza sul lavoro, manifesta contraddittorietà del giudizio di non anomalia sui costi della sicurezza e del lavoro (anche rispetto al giudizio di valutazione delle offerte tecniche), difetto di motivazione, violazione della par condicio.
Si sono costituiti sia l’Università, con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato, sia la parte controinteressata, società “Euro e Promos Group” scpa, che resistono al ricorso, chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2009 è stata accolta la domanda cautelare proposta ex art. 23 bis l. 1034/71, con conseguente fissazione dell’esame nel merito della controversia.
Le parti hanno scambiato memorie.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Con l’odierno gravame, parte ricorrente contesta la legittimità del giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta, reso dal RUP dell’Amministrazione aggiudicatrice, in relazione, specificatamente, alle voci inerenti il costo del lavoro e la sicurezza sul lavoro.
Le parti resistenti oppongono articolate eccezioni tendenti a dimostrare l’inammissibilità del gravame, che il Collegio può disattendere perché il ricorso, all’esito del giudizio più approfondito che è proprio del giudizio nel merito, si rivela infondato.
I) Nel merito delle contestazioni, si osserva che esse vertono sui costi del lavoro e sui costi della sicurezza.
Va premesso, che, così come puntualmente evidenziato dalla difesa dell’Avvocatura di Stato, con argomenti che il Collegio condivide, la ratio del procedimento di verifica dell’anomalia consiste nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale (Consiglio di Stato, VI, 10.02.2000, n. 707) con la conseguenza che è rilevante un esame complessivo dell’offerta, condotto con giudizi connotati da discrezionalità tecnica che non possono essere limitati a singole parti o singole componenti del prezzo globale ( TAR Piemonte, I, 10.11.2008, n. 2858), pur se questi, in ipotesi, si discostino da valori medi di mercato (TAR Lazio, Roma, III, 3 luglio 2007, nr. 5955).
Nella fattispecie in esame, nessuna delle censure proposte da parte ricorrente si rivela tale da manifestare un giudizio di eccessiva o manifesta contraddittorietà o palese insufficienza nelle determinazioni dell’Amministrazione, specie con riferimento all’offerta globalmente intesa (nonostante l’articolata censura di parte ricorrente sia rubricata proprio in tal senso).
Infatti, ancora aderendo alle prospettazioni difensive dell’Avvocatura, la legge 327/2000 non determina autoritativamente un costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici, quale intervento regolatorio sui prezzi ai fini amministrativi ed il DM 16.06.2005, adottato in base alla normativa di cui alla citata l. 327/2000, espressamente qualifica il costo del lavoro ivi indicato quale dato medio, suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie (Consiglio di Stato, VI, 07.10.2008, nr. 4831) quindi rilevante essenzialmente come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla Stazione appaltante.
Quanto al costo del lavoro (che secondo parte ricorrente sarebbe inferiore alle tabelle FISE, cui però parte controinteressata, in quanto impresa artigiana, non aderisce) i relativi componenti non sono contrastanti con le tabelle ministeriali (art. 87 comma 2 lett. g del Dlgs 163/2006), anche per come risulta dalla vidimazione dell’Ispettorato del Lavoro avvenuta in data 18.02.2009.
Quanto ai costi della sicurezza, parte controinteressata, specie in sede di contraddittorio (verbale del 2/4/2009) ha fornito giustificazioni che, nel loro complesso, non sono realmente superate dalle censure di parte ricorrente.
Infatti, queste ultime, nell’assumere che sarebbero stati diminuiti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (indicati nel bando per un ammontare pari ad euro 9.899,40) trascurano la circostanza (evidenziata negli atti di gara) che l’offerta di parte controinteressata ha mantenuto fermo l’importo degli oneri per la sicurezza (stabiliti nel DUVRI), offrendo, invece, un diverso valore in relazione ai diversi costi per la sicurezza “aziendali” (voce prevista per euro 10.678,50) che ai primi si aggiungono e per i quali non sono previsti importi minimi, dipendendo dalla generale organizzazione dell’azienda medesima e non dal singolo appalto (circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 e determinazione nr. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, emanata in relazione alla l. 123/2007).
In altri termini,conformemente al sistema dei costi sul lavoro come delineato a seguito della menzionata l. 123/2007 (che modifica l’art. 3 del Dlgs 626/1994e l’art. 86, commi 3bis,e 3 ter del Dlgs 163/2006), nell’appalto di servizi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono quelli, specifici del singolo appalto, che sono volti all’eliminazione del rischio da “interferenze” ossia da contatto tra personale dell’impresa e locali o personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e che sono preventivati e quantificati nell’apposito DUVRI (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 222/2003).
La distinzione serve ad escludere che i primi possano essere considerati assorbenti dei diversi costi inerenti i distinti obblighi per la sicurezza propri della singola azienda, riferiti alle misure inerenti la specifica realtà lavorativa e produttiva della concorrente, che devono parimenti sussistere e che, però, sono solamente soggetti a dimostrazione, non risultando dal sistema normativo un vincolo minimo o predeterminato di valore.
Non serve, a tale ultima finalità, considerare quale parametro vincolante il costo orario per dipendente che è indicato nella tabella del Ministero delle Politiche Sociali del 16.4.2008: in quest’ultima è quantificato un valore orario di costo per oneri della sicurezza in relazione al singolo lavoratore (pari a 150,00 euro), che però ha rilievo meramente indicativo e finalizzato, in particolare, ad orientare le Amministrazioni nella formazione dei progetti di servizio da porre a base d’asta (cfr. Consiglio di Stato, V, 9.6.2008 nr. 2835; sez. VI,21.11.2002, nr. 6415).
In tal senso, il parametro di 150,00 euro per ora e per lavoratore è stato utilizzato dalla controinteressata nella formazione delle giustificazioni offerte in sede di procedimento di gara, per evidenziare quali elementi le consentissero di ridurne l’importo (vedasi verbale del 2.4.2009 in atti, ove si fa riferimento alla circostanza che alcune voci rilevanti ai fini dei costi interni per la sicurezza sono già presenti negli elementi di costo considerati nel DUVRI per la quantificazione dei costi non soggetti a ribasso; possibilità di ripartire il costo della formazione per la sicurezza del medesimo personale tra le ore non lavorate e tra i valori di altri appalti già aggiudicati alla medesima controinteressata; in genere, imputazione dei costi della sicurezza non al singolo appalto ma alla gestione aziendale complessiva).
In relazione a tali ultimi elementi giustificativi, osserva il Collegio che la parte controinteressata ha addotto, tra le proprie giustificazioni, anche la possibilità di limitare le visite mediche alla sola visita iniziale ed obbligatoria, lasciando la quantificazione delle ulteriori visite periodiche (di norma non inferiori ad una all’anno) a dopo la quantificazione del rischio operata dal medico competente: la concorrente, a tale proposito, ha indicato che, in base alla propria esperienza maturata e certificata, non si prevede la necessità di ulteriori visite in corso d’opera se non occasionali. Questo aspetto è l’unico elemento delle giustificazioni fornite da parte controinteressata, in relazione al quale le censure di parte ricorrente acquistano un effettivo rilievo critico, in quanto, evidentemente, la mera “stima”, per quanto supportata dall’esperienza aziendale dell’offerente, di un numero esiguo di visite mediche non vale a giustificare di per sé la previsione di un costo inferiore a quello che si dovrebbe quantificare in relazione ad un numero periodico costante di visite mediche.
Tuttavia, essendo questo l’unico elemento apprezzabile delle censure di parte ricorrente, esso non vale da solo a sorreggere la censura e la domanda di annullamento dell’intera valutazione di anomalia, sia per la sua ridotta incidenza generale sul contesto dell’offerta, sia per la circostanza che, a ben guardare, è la stessa prospettazione di parte controinteressata fornita in sede di giustificazioni a vincolarla al rispetto di un più rigoroso criterio di organizzazione delle visite mediche per il personale impiegato, che è condizionato all’esito della prima visita (a seguito della quale sarà la responsabilità del medico competente e, conseguentemente, dell’Amministrazione appaltante in sede di controllo periodico e permanente del rispetto delle condizioni dell’offerta, a determinare il numero e la frequenza delle ulteriori visite di controllo).
Ne consegue, dunque, che il ricorso è infondato e come tale va respinto, sia relativamente alla domanda di annullamento degli atti di gara che, in conseguenza, relativamente alla domanda di risarcimento del danno.
La particolare complessità delle censure, in ogni caso, è motivo sufficiente, a giudizio del Collegio, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, RIGETTA il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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