T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 11 novembre 2009 n. 1724
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru
L. G. (avv. M. Poledrini) c/ il Comune di Cagliari (avv. C. Curreli) e nei
confronti di Ina Assitalia Spa (n.c.) |
|
Pubblico impiego - Infortunio – Responsabilità contrattuale del datore di lavoro – Art. 2087 c.c. - Natura oggettiva della responsabilità – Non sussiste - Onere probatorio – Ripartizione
|
|
La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva; in tale contesto, l'onere della prova del nesso causale tra danno e inadempimento resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell'evento (nella specie, il Collegio sardo ha respinto la domanda risarcitoria del dipendente comunale – operatore ecologico – che imputava il sinistro al fatto di esser stato adibito ad un servizio per il quale non aveva ricevuto la minima preparazione ed istruzione).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 912 del 2008, proposto da:
|
| |
|
L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Poledrini, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via dei Vittorini n. 5;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Curreli, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, via Roma n. 145;
nei confronti di
Ina Assitalia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno biologico, morale e materiale subito dal ricorrente nel sinistro occorsogli il 30 maggio 1987 in occasione dell’espletamento del proprio lavoro di operatore ecologico alle dipendenze del Comune di Cagliari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Gianluca Lecca rappresenta di avere a suo tempo proposto ricorso al Tribunale civile di Cagliari, deducendo i seguenti fatti.
In data 9 marzo 1987 assumeva servizio, in qualità di operaio, 3° qualifica funzionale, per tre mesi, presso il Comune di Cagliari, quale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti.
Dopo essere stato per qualche giorno adibito alla pulizia delle strade con mezzo autonomo (triciclo), veniva assegnato al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito dell’apposito automezzo.
Il 30 maggio 1987, a causa dell’assenza dal servizio dell’addetto alle manovre meccaniche di carico e scarico dei cassonetti dal compattatore, veniva impiegato nell’assolvimento del compito di caricamento e scaricamento dei cassonetti.
Sennonchè, nel corso dell’espletamento del servizio, restava agganciato con la mano sinistra al meccanismo di sollevamento dei cassonetti e, nel tentativo di liberarsi, cadeva a terra riportando lesioni.
In particolare, sempre secondo l’esposizione dello stesso ricorrente, riportava:
trauma facciale;
ferita lacero contusa a tutto spessore labbro inferiore;
escoriazioni al volto;
ferita escoriata del secondo dito della mano;
lesione agli incisivi centrali superiori ed a un incisivo inferiore.
Assumeva, quindi, di aver riportato un danno biologico permanente del 12%, danni emergenti attuali pari a lire 7.400.000 e danni emergenti futuri pari a lire 92.000.000.
Poiché all’epoca il Comune di Cagliari gli aveva corrisposto, a titolo di indennità per inabilità temporanea, soltanto la cifra di lire 1.453.488, e l’INAIL soltanto l’importo residuo della retribuzione pari a lire 1.817.420, il sig. Lecca agiva in giudizio nanti il Tribunale civile di Cagliari per il ristoro di tutti i danni subiti, citando il Comune di Cagliari per farne accertare la responsabilità e l’obbligo risarcitorio per averlo adibito ad un servizio per il quale non aveva ricevuto la minima preparazione e istruzione.
Con sentenza n. 2637del 29 novembre 2005 il Tribunale civile di Cagliari dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere la causa, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo.
Tale sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Civile, con sentenza n. 107 del 10 marzo 2008.
Di qui l’atto di riassunzione del giudizio con il quale la causa è stata incardinata presso questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Per resistere al ricorso si è costituito in Comune di Cagliari che ne ha chiesto la reiezione, con favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, gli avvocati delle parti, dopo aver sollecitato, ove necessario, l’esperimento dei mezzi istruttori indicati in memoria, hanno chiesto la decisione della causa.
DIRITTO
La questione dell’individuazione del giudice competente a decidere la controversia in esame è già stata definita, in termini convincenti, dalle due pronunce del giudice civile che hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ed invero, alla data del verificarsi dell’infortunio del sig. Lecca (30 maggio 1987), le controversie in materia di pubblico impiego erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel caso di una domanda di risarcimento dei danni per lesione all’integrità psico-fisica proposta dal pubblico dipendente nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, la Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale la questione del riparto di giurisdizione va risolta in relazione alla natura dell’azione di responsabilità in concreto proposta.
Più precisamente si è stabilito che se è stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta un’ipotesi di responsabilità extra contrattuale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (per tutte: CASS SS.UU. n. 12137/2004).
Poiché nella specie il ricorrente ha assunto che il danno sofferto è stato prodotto dal suo impiego in mansioni aventi ad oggetto attività per le quali non era stato adeguatamente istruito e formato, l’azione in questione va qualificata - come giustamente indicato dal giudice civile nelle sentenze sopra citate - domanda di risarcimento derivante dalla presunta violazione di un obbligo contrattuale, e come tale compresa nella giurisdizione amministrativa.
Può quindi passarsi al merito della causa.
Trattandosi di richiesta di risarcimento danni, l'onere della prova fa carico integralmente al ricorrente, non potendosi applicare l'usuale principio processuale immanente nel giudizio amministrativo, cioè il principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma, piuttosto, quello dell'onere probatorio comune al giudizio civile.
Invero l'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo, sul piano probatorio è, comunque, soggetta al principio dell'onere della prova ex art. 2697, c.c., e art. 115, c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo concernente diritti soggettivi (la giurisprudenza sul punto è pacifica, si veda tra le tante T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 16 febbraio 2007 , n. 173).
Ed è proprio in relazione a quanto sopra che il ricorso va respinto.
Premesso che le mansioni svolte dal sig. Lecca al momento dell’incidente erano senz’altro riconducibili al profilo professionale per il quale egli era stato assunto dal Comune di Cagliari, e rilevato che non è stata neppure dedotta in giudizio l’esistenza di un possibile difetto del mezzo meccanico che abbia potuto incidere causalmente nella verificazione dell’infortunio, l’affermazione secondo la quale l’amministrazione aveva il dovere di svolgere una specifica attività di formazione per lo svolgimento delle mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti è del tutto sprovvista di fondamento.
Del resto, che tale asserito percorso formativo non fosse affatto richiesto dalla normativa contrattuale di settore risulta agevolmente comprensibile ove si consideri che le mansioni di operatore ecologico alle quali era stato addetto il sig. Lecca si caratterizzano per la loro natura esclusivamente manuale, connotata da operazioni semplici e ripetitive prive di contenuti tecnici necessitanti di apposita istruzione.
Il loro apprendimento, pertanto, lungi dal richiedere particolari corsi di addestramento o di formazione, è essenzialmente legato alla pratica e all’assolvimento diretto del compito, al quale il sig. Lecca, assunto dal 9 marzo 1987 per 3 mesi, dopo soli 3 giorni di impiego autonomo con triciclo, era stato assegnato.
Pertanto alla data dell’incidente (30 maggio 1987), pochi giorni prima dell’esaurimento del rapporto di lavoro, aveva sicuramente maturato l’esperienza necessaria allo svolgimento diretto delle operazioni di carico e scarico dei cassonetti.
Considerato dunque che, come afferma incontestato il Comune di Cagliari, al momento dell’incidente il sg. Lecca aveva già proceduto al caricamento/scaricamento di diverse centinaia di cassonetti, deve verosimilmente ritenersi che l’accadimento dell’infortunio sia derivato da un momento di distrazione dell’operatore nel corso dell’espletamento del servizio.
Tenuto conto di quanto sopra, non può condividersi l’argomento sotteso dalla prospettazione del ricorrente per il quale il semplice fatto che l’infortunio si sia verificato nell’assolvimento del servizio vale a determinare l’insorgere di una responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro per violazione delle norme di sicurezza.
A tale proposito viene richiamata la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale riafferma il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva e, pertanto, l'onere della prova del nesso causale tra danno e inadempimento resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell'evento.
Più precisamente, in materia di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. sono stati affermati i seguenti principi:
a) si richiede la colpa del datore di lavoro: sicché il mero verificarsi dell’evento dannoso non consente automaticamente di desumere l’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate (Cass. 8381/2001, 3234/99, 5035/98) ed è necessario che il danno sia conseguenza diretta della violazione di norme di prevenzione specifiche o di carattere generale (Cass. 7629/2004, 1575/2000, 7792/98);
b) pretendere che la mera deduzione che sul luogo di lavoro si sia verificato un danno al lavoratore determini a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver posto in essere qualunque misura di sicurezza astrattamente ipotizzabile atta a prevenire il danno significa, in sostanza, trasmodare nella responsabilità oggettiva (Cass 3650/2006, 3162/2002, 11469/2000) perché qualunque cosa il datore provi è sempre possibile che la controparte affermi che quest’ultimo avrebbe potuto fare qualcos’altro, rendendo la prova impossibile perché d’ambito assolutamente indeterminato;
c) si ribadisce ormai costantemente che il lavoratore ha l’onere di indicare (ed anzi provare) le misure di sicurezza violate (Cass. 10441/2007, 12445/2006), e che tale indicazione limita l’oggetto del giudizio. Ciò è d’altronde imposto dai principi generali in materia di responsabilità contrattuale, perché il fatto che l’art. 2087 c.c. (peraltro mutando l’art. 1218 c.c.) gravi il datore dell’onere di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, nulla toglie al fatto che chi chiede di essere risarcito di un danno da inadempimento contrattuale deve indicare in cosa consista l’inadempimento, in difetto di che la domanda sarebbe indeterminata riguardo alla causa petendi;
d) l’onere probatorio si atteggia in maniera diversa a seconda che il lavoratore lamenti la violazione di norme di prevenzione tipizzate dalla legge (tipiche), ovvero “innominate” (ricavabili in via generale dagli obblighi di diligenza e prudenza). Nel primo caso l’attore deve solo dimostrare (e comunque indicare) la violazione della disposizione specifica e che il danno è stato conseguenza di tale violazione (dopo di che il datore deve provare di non averla potuta adottare per fatto a lui non imputabile, o che il danno si sarebbe verificato comunque). Nel secondo, ferma la necessità che il lavoratore indichi la misura di sicurezza asseritamente omessa, occorre altresì che: tale misura (oltre ad essere idonea ad evitare il danno o a limitarne le conseguenze) fosse esigibile con riferimento a standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore (Cass. 12445/2006, 16250/2003, 3740/95).
Inoltre, lo stesso art. 2087 c.c. commisura l’obbligo generale di prevenzione del datore alle misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, e non a qualsiasi generica, indeterminata, astrattamente ipotizzabile misura di prevenzione, ciò che, di nuovo, riporterebbe la fattispecie in una ipotesi di responsabilità oggettiva.
In applicazione degli anzidetti principi, dunque, con riguardo al caso di specie, manca ogni principio di prova in relazione al necessario elemento (nesso causale tra colpa dell’amministrazione ed evento dannoso) per potersi configurare un danno risarcibile, con conseguente reiezione del ricorso.
Attesa la difficoltà di identificazione del giudice competente e il conseguente protrarsi della controversia, nonché per evidenti ragioni di equità, le spese di giudizio si possono compensare tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
|
|