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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 11 novembre 2009 n. 1723
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru

I. C. E. A. G. & Figli Sas (avv.ti A. Ingianni e G. M. Lauro) c/ il Comune di Quartu Sant'Elena (n.c.)


1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi edilizi – Fideiussione – Pagamento della sanzione amministrativa per ritardato pagamento – Non vi rientra - Ragioni

 

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi edilizi - Ritardato pagamento dei contributi o di singole rate - Sanzione – Art. 3 L. 28 febbraio 1985 n. 47 - Nel caso in cui il comportamento dell’Amministrazione abbia violato il dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. - Illegittimità – Fattispecie

 

3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi edilizi – Esazione - Obblighi di correttezza e buona fede della P.A. - Portata - Fattispecie

1. In tema di garanzia del pagamento di contributi edilizi, la fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione non si estende, ai sensi dell’art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa per ritardato pagamento, prevista dall’art. 3, L. 28 febbraio 1985 n. 47 e dall’art. 19, L.R.S. 11 ottobre 1985 n. 23, per difetto del carattere di accessorietà di essa rispetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

 

2. In tema di pagamento di contributi edilizi, viola i basilari doveri di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. il Comune che, dopo aver preteso una garanzia fideiussoria per il pagamento delle somme rateizzate ed avere accettato la polizza in cui il garante si dichiarava disposto al tempestivo pagamento, applica, in presenza del ritardo nel pagamento da parte del debitore garantito, la sanzione conseguente alla sua inerzia nell’escussione della fideiussione. (1)

 

3. In tema di pagamento di contributi edilizi, il dovere della P.A. di agire secondo correttezza e buona fede non deve ritenersi assolto soltanto con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge, ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore che, in relazione alle singole situazioni di fatto, siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione del debitore (resa in fattispecie relativa a mancata escussione della fideiussione). (2)

 

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(1-2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 gennaio 2003 n. 32, in questa rivista. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 772 del 1999, proposto da:

 

I. C. E. A. G. & Figli Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Ingianni e Giovanni Maria Lauro, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Salaris n. 29;

contro



il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'accertamento
dell’illegittimità della sanzione irrogata all’impresa ricorrente dal Comune di Quartu Sant’Elena, ai sensi dell’art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, relativamente agli oneri della concessione edilizia in sanatoria n. 7248 del 22 febbraio 1993, e dell’insussistenza del debito di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Tito Aru e udito per la ricorrente l’avv. Cecilia Savona in sostituzione dell’avv. Giovanni M. Lauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



In data 27 marzo 1986 la società ricorrente presentava al Comune di Quartu Sant’Elena domanda di condono per la sanatoria di alcuni abusi edilizi realizzati nel proprio cantiere deposito, sito nella via Fiume del medesimo comune.
Con nota del 10 luglio 1992 l’Ufficio Tecnico comunale comunicava alla ricorrente gli importi da corrispondere a titolo di contributo di concessione per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
In particolare detti importi potevano essere corrisposti con le seguenti modalità:
a) oneri di urbanizzazione: importo complessivo pari a lire 10.642.091
da corrispondersi o in unica soluzione oppure (ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 23/1985):
all’atto del rilascio della concessione il 30% (lire 3.192.626)
alle scadenze successivamente indicate nella stessa nota il residuo 70% (lire 7.449.463).
b) oneri di costruzione: importo complessivo pari a lire 5.922.900
da corrispondersi o in unica soluzione o con frazionamento secondo le medesime percentuali di dilazione sopra indicate.
Precisava ancora l’ufficio comunale che la concessione del beneficio della rateizzazione era subordinato alla presentazione di una polizza fideiussoria per un importo di lire 11.595.493, della durata di 3 anni, rilasciata da un assicuratore iscritto all’apposito elenco ministeriale.
La ricorrente optava per la liquidazione rateale delle somme dovute e, a tal fine, presentava la polizza fideiussoria della Società Italiana Cauzioni n. UR0007175 del 28 ottobre 1992 per l’importo richiesto.
Provvedeva quindi a versare il 30% degli oneri.
Alla scadenza delle rate, tuttavia, l’Impresa Angius ometteva di effettuare i versamenti dovuti.
Solo in data 27 gennaio 1997 provvedeva a versare, in unica soluzione, l’importo residuo.
Sennonchè, con nota del 28 maggio 1999, l’Ufficio Tecnico comunale la invitava a versare a titolo di “conguaglio comprensivo di mora”, la somma di lire 12.900.810 per consentire lo svincolo della polizza fideiussoria.
Avverso tale nota è insorta la ricorrente che ha proposto il ricorso in esame, notificato il 21 giugno 1999 e depositato il successivo giorno 29, per l’accertamento dell’insussistenza del debito di cui sopra.
A suo avviso, infatti, stante la disponibilità della garanzia fideiussoria, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto tempestivamente provvedere a richiedere all’istituto garante il pagamento dell’importo dovuto dalla ricorrente, senza far maturare, con il decorso del tempo, la sanzione da ritardo comunicatale con la richiesta del 28 maggio 1999.
Tale comportamento, infatti, sempre ad avviso della ricorrente, integrerebbe una violazione dei doveri di diligenza, buona fede e leale collaborazione cui l’azione della pubblica amministrazione dovrebbe sempre informarsi.
Il Comune di Quartu Sant’Elena non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, sentito il difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il ritardo nel pagamento, da parte dell’impresa Angius, degli oneri concessori (circostanza in punto di fatto pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente, che li ha versati solo il 27 gennaio 2007), ha comportato l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, che così dispone:
“Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei 60 giorni successivi al termine di cui alla lett. a);
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei 60 giorni successivi al termine di cui alla lett. b).
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate…”.
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta, però, che tali sanzioni sarebbero maturate a causa del comportamento negligente del Comune di Quartu Sant’Elena, che, con violazione dei doveri di diligenza e leale collaborazione con gli amministrati, avrebbe omesso di incamerare alla scadenza la garanzia fideiussoria prestata dall’impresa Angius.
Tale adempimento, infatti, avrebbe precluso il maturare delle sanzioni oggetto di gravame.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata impone al Collegio di ritenere, in punto di fatto, corretta la ricostruzione della vicenda come esposta nell’atto introduttivo del giudizio, deve osservarsi che la scadenza del termine previsto per il versamento dei ratei dovuti non è stata seguita da nessuna iniziativa da parte del Comune di Quartu Sant’Elena né nei confronti della Società garante, né nei confronti della stessa ricorrente.
Solo in data 17 maggio 1999 l’Amministrazione comunale ha chiesto alla società SIC il pagamento delle somme in questione, e solo in data 28 maggio 1999 le ha chiesta alla ricorrente.
Orbene, deve fin da ora evidenziarsi che la richiesta di pagamento delle sanzioni inoltrata dal Comune di Quartu S.Elena alla SIC è inutiliter data.
Come questo Tribunale ha già recentemente evidenziato (TAR Sardegna, Sez. II, n. 528 del 10 aprile 2009), la fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione non si estende, ai sensi dell’art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa per ritardato pagamento, prevista dall’art. 3 della legge n. 47/1985 e dall’art. 19 della L.R. n.23/1985, per difetto del carattere di accessorietà di essa rispetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Stante l’autonomia dell’obbligazione di garanzia, deve escludersi che la mora del fideiussore produca ulteriori effetti rispetto all’obbligo di corresponsione degli interessi, ex art. 1224 c.c., sulla somma tardivamente corrisposta (Cass. Civ. Sez. I, 12.6.2001, n. 7885).
Il Comune non poteva, pertanto, richiedere alla società garante, oltre all’importo del costo di costruzione indicato nella polizza fideiussoria, anche il pagamento della sanzione amministrativa, che la legge pone direttamente a carico del concessionario, salva ovviamente l’azione risarcitoria da parte di quest’ultimo per la riparazione dei danni conseguenti al non esatto adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della SIC (cfr: Cass. 7885/01cit.).
Quanto alla richiesta delle sanzioni alla ricorrente, ha ben ragione quest’ultima nel sostenere che le stesse non sarebbero maturate in suo danno se il Comune intimato avesse operato con diligenza a tutela dei suoi crediti e avesse immediatamente attivato la garanzia da esso stesso pretesa per la concessione del pagamento rateizzato degli oneri concessori.
Ed invero, al momento del rilascio della concessione il ricorrente ha consegnato al comune di Quartu S.Elena una fideiussione in cui espressamente era prevista la rinuncia al “beneficium excussionis” e l’obbligo per il fideiussione di “versare l’importo della cauzione a semplice richiesta del comune senza alcuna riserva“.
Si trattava, quindi, di un’obbligazione di garanzia del tutto autonoma rispetto al rapporto creditore-debitore principale, pertanto, al comune sarebbe stato sufficiente la semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa né esposta a rischi di sorta - per conseguire il pagamento di quanto dovuto.
Con tale iniziativa il comune avrebbe evitato un consistente aggravamento della posizione debitoria della ricorrente, conseguendo tempestivamente le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il Collegio, pertanto, adeguandosi ai precedenti giurisprudenziali richiamati nonché alle sentenze n. 151/2004 del TAR Toscana, terza sez. e del TAR Sardegna n. 602/2003, ritiene che il Comune, dopo aver preteso una garanzia fideiussoria per il pagamento delle somme rateizzate ed avere accettato la polizza in cui il garante si dichiarava disposto al tempestivo pagamento, applicando la contestata sanzione conseguente alla sua inerzia ha violato i basilari doveri di correttezza di cui all’articolo 1175 del codice civile.
Del resto, in questa materia il dovere di agire secondo correttezza e buona fede non deve ritenersi assolto soltanto con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge, ma si deve realizzare anche con comportamenti non individuati dal legislatore che, in relazione alle singole situazioni di fatto, siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione del debitore..
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di giudizio, tenuto conto, che il ricorrente solo con notevole ritardo ha provveduto al pagamento della somma capitale dovuta determinando la situazione di incertezza sfociata nel provvedimento impugnato, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in esame e per l’effetto annulla la sanzione impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009

 

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