REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2009, proposto dal
sig. Enrico Perri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Palumbo e Renato Rolli e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Grandinetti in Firenze, via Martelli n. 4
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Questore di Grosseto, Cat. 2^/div. P.A.C./2009, del 27 agosto 2009, contenente divieto al sig. Enrico Perri di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali (Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe), alle partite delle nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica del provvedimento, con divieto inoltre di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni calcistiche.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Grosseto;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso appare fornito di fumus boni juris nella parte del provvedimento impugnato che prevede il divieto, per l’odierno ricorrente, di intrattenersi nei luoghi interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche alle quali il medesimo non può accedere, attesa l’estrema genericità e la troppo estesa latitudine (e, così, la sproporzione) di un simile divieto, per il quale si rende pertanto necessaria una più puntuale individuazione e limitazione da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto, perciò, che sussistono gli estremi di cui all’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, negli stretti limiti che si sono ora indicati
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai fini di un riesame della pratica nei limiti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2009