REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 700 del 1999, proposto dal
signor B. S., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni, Vittore Davini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Macciotta in Cagliari, via Sonnino n. 99;
contro
Comune di Alghero,in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Manni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazia Licheri in Cagliari, via Cugia n. 43;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a non pagare i contributi e sanzioni richiesti per la definizione della pratica di condono edilizio n. 344 del 29.3.1986 e, a tal fine per:
a) l’accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di oblazione, in quanto prescritte;
b) l’accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di urbanizzazione primaria in quanto trattandosi di fabbricato costruito in zona E 2 (agricola), il contributo non è dovuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alghero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente aveva presentato domanda, in data 29.3.1986, di concessione edilizia in sanatoria per due fabbricati realizzati in zona agricola. Precisa il ricorrente che gli edifici sono stati realizzati, in parte con regolare concessione edilizia (n. 44/80) ed in parte abusivamente (la restante parte del fabbricato ed il magazzino).
Per la parte abusiva il ricorrente afferma di aver presentato regolare domanda di condono edilizio ed in particolare: il Mod. 47/85 – A, tipologia 1 (opere realizzate in assenza di concessione edilizia e non conformi a norme e strumenti urbanistici) per una superficie complessiva di mq. 362,75 (con l’applicazione della misura massima dell’oblazione: lire 36.000 a mq); il Mod. 47/85 – B, tipologia 4 (mutamento di destinazione d’uso senza aumento di superfici o volumi) per una superficie di mq 224,92 (misura oblazione lire 8.000 a mq).
Con due lettere del 9.11.1999 il Comune aveva richiesto il pagamento della somma di lire 9.226.000 a titolo di conguaglio per OBLAZIONE, e la somma di lire 25.791.000 a titolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Il ricorrente sostiene che illegittimamente il Comune pretende il pagamento del conguaglio per oblazione, in quanto il relativo credito si è prescritto con il decorso del termine di 36 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria; gli oneri di urbanizzazione, afferma, non sono dovuti in quanto la costruzione ricade in zona agricola.
Il Comune di Alghero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Il ricorrente chiede l’accertamento del proprio “diritto a non pagare i contributi e sanzioni richiesti per la definizione della pratica di condono edilizio n. 344 del 29.3.1986”.
Con riferimento all’accertamento della non debenza delle somme per sanzioni, la domanda è infondata in punto di fatto
Nel caso di specie, difatti , non risulta che il Comune abbia applicato alcuna sanzione: né il ricorrente, né la difesa del Comune indicano alcun provvedimento sanzionatorio.
La somma di lire 9.226.000 richiesta dal Comune per oblazione, non è a titolo di sanzione, ma a titolo di conguaglio dell’importo versato in precedenza.
Il ricorrente sostiene che non sia dovuta tale somma in quanto il relativo credito si è ormai prescritto per il decorso del termine di trentasei mesi, previsto dall’articolo 35 comma 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, entro il quale poteva essere richiesto l’eventuale conguaglio.
La difesa del Comune sostiene, viceversa, che il credito non si sia prescritto, in quanto il relativo termine può, a suo avviso, iniziare a decorrere solo dopo la formazione del silenzio assenso o comunque, dopo la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il formarsi del silenzio assenso. Afferma ancora il comune che il ricorrente non ha depositato tutta la documentazione richiesta della legge ed in particolare la perizia giurata richiesta dall’articolo 35 comma 3 lettera b) quando l’opera abusiva supera i 450 mc di volumetria, nonché la perizia redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, prevista dall’articolo 40 comma 3, lett. c) della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, sulla esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico sanitario.
La tesi del Comune è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il dies a quo del termine di prescrizione dell’obbligazione relativa all’oblazione per il condono edilizio, previsto al comma 18 dell’articolo 35 della legge 47 del 1985 per l’esercizio del diritto al conguaglio, decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, ovvero dalla integrazione della documentazione necessaria per la dimostrazione della consistenza dell’abuso edilizio e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di sanatoria, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso.
La consistenza dell’abuso realizzato dal ricorrente era puntualmente indicato nella domanda di condono e corrisponde a quello accertato dal Comune, ancorchè questi, come emerge dalla nota del 4.3.1999, includa nel conteggio delle opere abusive anche la superficie (di 224,92 mq) realizzata in base alla concessione edilizia n. 44 del 1980 ed ora interessata da cambio di destinazione d’uso. Comunque la consistenza dell’abuso era altresì facilmente rilevabile dalla copia del progetto allegato alla domanda di condono, come rilevato dal ricorrente e non contestato, in fatto, dalla difesa del Comune.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dell’obbligazione al conguaglio dell’oblazione, senza che vi sia la necessità di alcun pronunciamento sulla esattezza o meno del conteggio eseguito dal Comune.
Il ricorrente chiede poi che sia accertata la non debenza della somma richiesta dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, se ed in quanto (e nella parte in cui) essi comprendono anche quelli per urbanizzazioni primarie.
Sostiene in merito che non sono dovuti detti oneri concessori in quanto la costruzione ricade in zona agricola, nella quale, precisa il ricorrente, le opere di urbanizzazione non sono a carico dell’amministrazione comunale, ma sono a totale carico dell’avente titolo a richiedere la concessione.
La tesi non può essere condivisa.
La costruzione abusiva realizzata dal ricorrente non è stata costruita in funzione della conduzione del fondo agricolo, ma con destinazione residenziale. Anche la parte in precedenza realizzata a fini agricoli è stata poi destinata a fini residenziali, come emerge dalla domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso.
Non può pertanto il ricorrente godere dell’esenzione dal pagamento dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione, in quanto essi non sono dovuti, ai sensi del successivo articolo 9 lettera a), nella sola ipotesi in cui la costruzione sia stata realizzata “in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale”.
Per le costruzioni abusive realizzate in zona agricola con destinazione residenziale, il richiedente la sanatoria edilizia è tenuto al pagamento dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge n. 10 del 1977, per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, in quanto l’esenzione prevista dal successivo articolo 9 lettera a, riguarda le concessioni a regime e non anche le concessioni ottenibili in seguito a condono edilizio ed in quanto, comunque, l’esenzione è circoscritta alle sole costruzioni funzionali alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, mentre la destinazione residenziale, legittimata con il condono, costituisce un utilizzo della costruzione non funzionale ad una attività agricola praticata su un fondo.
Per le su esposte ragioni il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto.
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza fra le parti, possono essere interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
In parte accoglie ed in parte respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009