T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2009 n. 1835
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru
C. G. (avv.ti F. Donati e V. Cadeddu) c/ il Comune di Arzachena (n.c.) e nei confronti di P. B. (n.c.) |
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Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione - Acquisizione gratuita dell’area al patrimonio del Comune – Destinatari - Nudo proprietario - Legittimità – Ragioni
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In applicazione della disciplina regionale sarda (art. 6, L.R.S. 11 ottobre 1985 n. 23), in caso di constata inottemperanza ad un ordine di demolizione riferito ad abusi edilizi commessi dal conduttore del fondo, è legittimo il verbale di accertamento dell’inottemperanza emesso nei confronti del nudo proprietario, già destinatario dell’ordine di demolizione rimasto inadempiuto; quest’ultimo, infatti, al fine di sfuggire all’effetto sanzionatorio previsto dalla norma, deve provare l’intrapresa di iniziative (mediante diffide od altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore), che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.(1)
(1) Cfr. in argomento T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 20 aprile 2005 n. 4336, in questa rivista. (A. Faccon)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 458 del 2007, proposto da: C. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Donati e Valentina Cadeddu, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio della seconda, via Manno n. 16;
contro
il Comune di Arzachena, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti di
della sig.ra P. B., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale n. 4/2007 (prot. gen. 10287/2007), di accertamento dell’ inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive impartito dal dirigente dell’Area tecnica (ord. n. 60/06 del 22.6.2006), di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente arch. Guido Ciompi è nudo comproprietario pro indiviso, con i fratelli Lorenzo e Priscilla Ciompi, di un fondo con annessi fabbricati sito in Arzachena (loc. Monticanaglia), distinto in catasto al foglio 49, mappali 130-133.
Tale immobile è condotto in usufrutto dal padre del ricorrente, sig. Mario Ciompi, e dalla sig.ra Patricia Biagi che, a loro volta l’hanno concesso in locazione alla Società di Servizi Turistici s.r.l..
In data 20 aprile 2006 (verbale n. 9/2006; prot. gen. 18207/2006) la polizia municipale di Arzachena accertava, all’interno dell’immobile, l’esistenza di una serie di opere realizzate senza il prescritto titolo edilizio.
A seguito di tale accertamento il Comune di Arzachena, in data 22 giugno 2006, adottava l’ordinanza n. 60 con la quale ingiungeva ai sig.ri Ciompi Lorenzo, Guido, Priscilla e Biagi Patricia, in qualità di proprietari, ed al sig. Roveri Francesco Ramon, in qualità di assuntore dei lavori, la demolizione delle opera abusive nella stessa specificate, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Nello stesso provvedimento si evidenziava che, in difetto, si sarebbe proceduto secondo i dettami della legge regionale n. 23/85.
L’anzidetta ordinanza n. 60/2006 non è stata impugnata né dai proprietari dell’area, né dalla società conduttrice del fondo.
Con il provvedimento oggetto del presente ricorso la polizia municipale accertava che le opere abusivamente realizzate ed oggetto dell’anzidetta ingiunzione non erano state demolite, come evidenziato dal rilievo fotografico allegato all’atto di accertamento.
Inoltre, rilevava che, ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 7, della legge regionale 11.10.1985 n. 23, l’accertamento dell’inadempienza all’ingiunzione di demolizione costituisce titolo per l’immissione in possesso al patrimonio del comune e la trascrizione nei registri immobiliari.
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente contesta la legittimità di tale ultimo profilo del provvedimento per i seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 6 della legge regionale 11.10.1985 n. 23, e 31 del DPR n. 380/01, come interpretato dalla Corte Costituzionale: in quanto la sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione dell’abuso non potrebbe applicarsi nei confronti di soggetti che non hanno materialmente partecipato alla sua realizzazione e che non hanno neppure l’accesso o la disponibilità dell’immobile;
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Il Comune di Arzachena non si è costituito in giudizio, limitandosi a trasmettere via fax, alla Segreteria del Tribunale, documentazione concernente il procedimento per cui è causa.
Con ordinanza n. 251 del 14 giugno 2007, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 6, comma, della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23:
“1.Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire.
3. La diffida di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.
3. Il Sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'opera abusivamente iniziata, nonostante l'ordinanza di sospensione, può disporre d'ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
4. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all'ordinanza predetta, l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune…”.
Nel caso di specie è incontestato il fatto che nell’area di proprietà del ricorrente siano stati realizzati degli abusi, solo parzialmente rimossi a seguito dell’ordinanza di demolizione n. 60 del 22 giugno 2006.
La particolarità del caso in esame attiene, piuttosto, al fatto che l’abuso edilizio non è stato realizzato dal proprietario del terreno abusivamente edificato, nei cui confronti si esplica, in sostanza, l’effetto afflittivo della norma sanzionatoria applicata dal comune di Arzachena, bensì dal gestore della società conduttrice del fondo.
Tant’è che, in sede cautelare, il Tribunale aveva ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, proprio nell’assunto che il ricorrente, nudo proprietario, privo della disponibilità del bene e non autore dell’abuso, non potesse essere destinatario del provvedimento in questione.
Ritiene invece questo Collegio che una lettura della disposizione più aderente alla sua ratio ispiratrice induca ad un ripensamento della statuizione cautelare e, in conclusione, alla reiezione del gravame.
L’art. 6 citato ricollega, infatti, l’effetto acquisitivo del diritto di proprietà dell’area all’inottemperanza dell’ordine di demolizione nel termine perentorio assegnato, senza considerare se l’abuso sia stato realizzato dal proprietario o da un terzo.
Esso, infatti, al fine di rendere stringente il dovere di dare esecuzione all’ordine demolitorio, impone al proprietario, quale soggetto interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari a ricondurre il luogo dell’abuso al pristino stato.
Tale dovere, ad avviso del Collegio, non viene meno neppure nell’ipotesi in cui il proprietario dell’area, oltre a non aver realizzato personalmente l’abuso, per effetto di atti negoziali non disponga in concreto della materiale disponibilità del bene.
A parte il fatto che sarebbe troppo facile per il soggetto titolare del diritto di proprietà aggirare o paralizzare la forza dissuasiva della norma in questione cedendo l’area (con una locazione o la costituzione di un diritto di usufrutto o altro diritto reale) ad un terzo lasciando che questo impunemente realizzi e non demolisca opere abusive, con la certezza di non perdere comunque la proprietà dell’area di sedime, ad avviso del Collegio deve ritenersi compreso nel dovere di vigilanza che incombe su ogni proprietario anche quello di verificare che l’uso del bene concesso ad altri rimanga nei limiti di legge.
Tuttavia per moderare la severità di questo orientamento, eccessivamente penalizzante nei confronti di un proprietario incolpevole di un abuso edilizio commesso da altri, si ritiene che, al fine di sfuggire all’effetto sanzionatorio della disposizione in questione, sia sufficiente da parte sua provare l’intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.
E ciò tanto più allorquando, come nella specie, l’amministrazione abbia provveduto a impartire anche al proprietario l’ordine di demolizione di costruzioni abusive realizzate dal conduttore sul suo fondo, avvisandolo delle conseguenze scaturenti dalla sua inosservanza.
Non basta, dunque, a sfuggire all’applicazione della sanzione l’adesione “esterna” all’iniziativa ripristinatoria intrapresa dall’amministrazione comunale, emergente dall’affermazione del ricorrente di non aver impugnato l’ord. n. 60/2006 perché condivisa nelle sue finalità di repressione dell’abuso, occorrendo, anche, un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore, al fine di evitare l’applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell’abuso, prevede che “…l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune…”.
In conclusione, quindi, stante la totale inerzia serbata dal proprietario ricorrente nonostante gli sia stata notificata l’ordinanza di demolizione n. 60/2006, resta legittimo il provvedimento conseguentemente adottato dal Comune di Arzachena.
Il ricorso, dunque, si rivela infondato e va respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
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