T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2009 n. 1832
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano
A. B. (avv. M. Barberio e S. Porcu) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv. T. Ledda) |
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Pubblico Impiego – Concorsi Pubblici – Requisiti di ammissione – Servizi pregressi – Divieto di cumulo dei servizi prestati presso la P.A. con quelli resi presso strutture private o con periodi di iscrizione ad albi professionali – Illegittimità
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E’ illegittima la clausola del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti presso l’amministrazione regionale che vieta il cumulo dei periodi di servizio prestati presso la Pubblica Amministrazione con quelli resi presso strutture private e con i periodi di iscrizione ad albi professionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 979 del 2009, proposto dalla dott.ssa A. B., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo dei difensori in Cagliari, via Garibaldi N.105;
contro
La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della medesima Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 57 dirigenti per l’amministrazione Regionale e del Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale Riforma della Regione NP 28406/91 in data 25.09.2009;
2) del Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale Riforma della Regione NP 29297/97 in data 5.10.2009;
3) del decreto del Presidente della Regione del 23.09.2009 n. 80;
4) della deliberazione della Giunta Regionale in data 8.09.2009 n. 41/12, tutti nella parte in cui stabiliscono che, ai fini del raggiungimento del periodo complessivo dei 5 anni di anzianità necessaria per poter partecipare alla selezione, “non possono essere cumulati i periodi di servizio prestati presso la Pubblica Amministrazione con quelli prestati presso strutture private e con periodi di iscrizione ad albi professionali”..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il comma V, dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la decisione con sentenza succintamente motivata, qualora vi sia la manifesta fondatezza, o infondatezza del ricorso, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del medesimo;
Considerato che, all’odierna Camera di Consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare, il Presidente della Sezione ha avvisato i difensori della parti circa la possibilità di decisione in forma semplificata del ricorso.
La ricorrente impugna il bando di concorso, indicato in epigrafe, nella parte in cui (art. 3 comma 3), dispone che “non possono essere cumulati i periodi di servizio prestati presso la Pubblica Amministrazione con quelli prestati presso strutture private e con i periodi di iscrizione ad albi professionali”.
La dott.ssa Braglia pur avendo maturato un’anzianità di quattro anni e mezzo come funzionario della Regione e circa quattro anni come avvocato, non potrebbe partecipare al concorso per dirigente regionale, il cui bando richiede o 5 anni di servizio come funzionario direttivo o cinque anni di iscrizione all’albo di avvocato, stante appunto la impugnata norma che non ammette il cumulo dei periodi di servizio e di iscrizione all’albo.
Il ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dalla ricorrente la previsione di escludere la cumulabilità dei servizi non appare improntata a ragionevolezza, tenuto conto che non si rinviene alcuna ragione logica nella determinazione assunta dalla amministrazione regionale di non consentire agli interessati di poter beneficiare del cumulo dei servizi prestati o svolti, anche alla luce della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, che disciplina il concorso per dirigente regionale, la quale non prevede il divieto di cumulo (art. 32).
Simile divieto, imposto soltanto con il bando di concorso, appare illegittimo non solo perché palesemente irragionevole ma anche perché in evidente violazione del principio generale della massima partecipazione alle procedure concorsuali.
La disposizione, che astrattamente potrebbe avere una sua logica per concorsi di diversa tipologia di quello di cui ci si occupa, si scontra, nel caso di specie, con le caratteristiche del posto messo a concorso, , dove la possibilità del cumulo dei requisiti appare coerente e funzionale alle mansioni della qualifica di dirigente che si andrà a ricoprire ,mansioni che comportano una attività lavorativa non settoriale e circoscritta, ma articolata e spesso eterogenea, (cfr. art. 21 e seguenti l.r. 31/98) il ché richiedeindubbiamente conoscenza e preparazione in campi e discipline varie.
E’ di comune esperienza che il funzionario che ha maturato diverse professionalità è, normalmente, più duttile rispetto a colui che ha alle spalle un‘unica esperienza lavorativa , sicchè appare palesemente illogico limitare la partecipazione al concorso ai soli concorrenti con preparazione ed esperienza lavorativa circoscritta anziché favorire, in linea con la professionalità connessa al posto messo a concorso, la partecipazione di concorrenti con esperienza lavorativa plurisettoriale. Anche perché la stessa amministrazione richiedendo lo svolgimento di cinque anni di servizio o di attività professionale, come requisito di ammissione, ritiene che gli stessi siano tutti singolarmente meritevoli di essere considerati, con ciò dimostrando che gli stessi sono tra di loro fungibili ed ugualmente utili ai fini dell’ammissione al concorso.
Da qui non si comprende il senso di escludere la loro cumulabilità per il raggiungimento dei cinque anni indispensabili per la partecipazione al concorso.
Appare infine del tutto incomprensibile la previsione impugnata alla luce del recente comportamento della stessa Amministrazione Regionale che in ben cinque concorsi per Dirigente, tutti del 2008 (in atti depositati dalla ricorrente), ha previsto la cumulabilità del servizio e dell’esperienza professionale: concorso per 1 posto di Dirigente “Area Tecnica dell’Agricoltura”; concorso per 2 posti di Dirigente “Area degli interventi comunitari”; concorso per 3 posti di Dirigente “Area amministrativa ed economico finanziaria”; concorso per 3 posti di Dirigente “Area tecnica delle politiche del territorio”; concorso per 2 posti di Dirigente “Area corpo forestale e di vigilanza ambientale”.
Il decreto di approvazione del concorso impugnato , non contiene alcuna motivazione a giustificazione della indicata, radicale modifica dei requisiti di ammissione al concorso per l’assunzione dei propri dirigenti
In conclusione il ricorso va accolto ed annullati gli impugnati provvedimenti nella sola parte in cui escludono, per l’ammissione al concorso, il cumulo dei requisiti attinenti l’esperienza lavorativa sia dipendente che professionale.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di € 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
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