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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 3 novembre 2009 n. 10720
Pres. De Leoni, Est. Ferrari
Finifast s.p.a. (Avv.ti P. Buccarelli, A. Lirosi, F. Cammelli, M. Martinelli) c/ Autostrade per l’Italia s.p.a. (Avv. A. Clarizia), Roland Berger Strategy Consultants s.r.l. (Avv.ti G. Magialardi, A. Fantini, S. D. Tomaselli), Chef Express (Avv. M. Clarich, G.L. Zampa, C. Carli)


1.Processo amministrativo - Ricorso - Interesse strumentale - Rilevanza - Condizioni.

2.Contratti della p.a. - Servizio di ristoro in autostrada - Bando di gara - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Prevalenza offerta tecnica su quella economica - Legittimità - Sussiste - Ragione.

3.Contratti della P.A. - Gara - Offerte - Valutazione - Discrezionalità tecnica - Sindacabilità in s.g. - Limiti.

4.Contratti della p.a. - Gara - Offerta tecnica - Assegnazione qualifiche - Modus procedendi - Carenze in uno o più componenti - Automatica retrocessione ad una qualifica inferiore - Illegittimità - Sussiste - Condizione.

1. L’interesse strumentale, non diversamente da quello diretto, non è nella disponibilità del giudice, che può riconoscerlo non a chi ne è solo potenzialmente titolare ma a chi lo fa concretamente valere in giudizio nel rispetto delle regole che presiedono il processo amministrativo, e non a chi pretenda di utilizzarlo a mò di rimedio a originarie carenze difensive.

2. Nelle gare per l’affidamento dell’attività di ristorazione nelle aree di servizio autostradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittimo il meccanismo di valutazione, previsto dal bando, che comporti una pur evidente penalizzante dell’offerta economica a vantaggio di quella tecnica. Difatti, l’art. 2, co. 85, d.l. 262/06, conv. in l. 286/06, c.m. dall’art. 1, co. 939, l. 296/06 (Finanziaria 2007), ha introdotto, in tale settore, una disciplina ad hoc, in base alla quale la stazione appaltante deve dare prevalenza all’offerta tecnica rispetto a quella economica, al fine di garantire la qualità del servizio a tutela dell’utenza, inevitabilmente compromessa da rialzi dell’offerta economica in misura incompatibile con le leggi del mercato.

3. Le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara sulle offerte, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono soggette al sindacato del g.a. entro limiti ridottissimi. Segnatamente non si può chiedere al g.a. di sovrapporre la sua valutazione a quella dell’organo tecnico, ma solo di annullarla, rimettendo allo stesso il compito di riprovvedere, emendandola dai vizi riscontrati, fra i quali assumono rilevanza, come elementi giustificatici di una eventuale pronuncia cassatoria, la manifesta illogicità, il travisamento dei fatti e la carenza, ictu oculi rilevabile, dei presupposti che la normativa di riferimento (legge, regolamento e/o lex specialis) richiama come parametri ai quali la commissione di gara deve conformarsi nel formulare il suo giudizio.

4. Ai fini dell’assegnazione, alle offerte tecniche delle imprese concorrenti, delle “qualificazioni” previste dalla lex specialis -costituenti espressione di una valutazione sulla qualità complessiva di tali offerte-, il giudizio non apicale nei confronti di un singolo componente dell’offerta non può tradursi automaticamente in una penalizzazione dell’intera offerta agli effetti dell’attribuzione della qualifica, ove eventuali carenze riscontrate possono ritenersi, secondo il giudizio insindacabile della commissione, adeguatamente compensate dall’eccellenza qualitativa delle altre componenti e dalla riscontrata idoneità a soddisfare, nel loro insieme, l’esigenza rappresentata dalla stazione appaltante.


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