T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 novembre 2009 n. 1608
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
A. B. (avv. G. Contu) C/ il Ministero della Giustizia (Avv. Distr. St.) |
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Professioni – Indennità di missione - Diritto – Assegnazione di nuove funzioni - Art. 1 comma 209, L. 23 dicembre 2005 n. 266 – Norma innovativa - Retroattività – Non è configurabile
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Ai fini del conseguimento dell’indennità di missione dei magistrati in caso di assegnazione di nuove funzioni, l’art. 1, comma 209, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - secondo cui l’art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 79, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede -, ha natura innovativa e non è, quindi, applicabile retroattivamente. (1)
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(1) Conforme T.A.R. PUGLIA - LECCE – SEZIONE I - Sentenza 24 settembre 2008, n. 2678; la giurisprudenza maggioritaria appare orientata in senso contrario: cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 19 ottobre 2006, n. 6220; Id., 21 giugno 2007, n. 3411; id., 7 settembre 2006, n. 5193; da ultimo, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 6 marzo 2008 n. 2148, in questa Rivista. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2002, proposto da
A. B., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e domiciliato per legge in Cagliari, via Dante n. 23, presso la sede dell’Avvocatura;
per l’annullamento
della determinazione di cui alla nota prot. n. 209/GRA/1442/5/2002EC del 25 febbraio 2002, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento organizzazione giudiziaria, Direzione generale dei magistrati, del Ministero della Giustizia, ha rigettato l’istanza del ricorrente diretta a conseguire l’indennità di missione di cui all’art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla suddetta indennità di missione;
nonché per la condanna
dell’amministrazione a corrispondere la suddetta indennità, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Il ricorrente, magistrato presso il Tribunale di Cagliari, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2001, è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei. In data 24 ottobre 2001 è stato immesso nell’esercizio delle sua funzioni. Con nota del 19 febbraio 2002 ha chiesto al Ministero della Giustizia la corresponsione della indennità di missione di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27. Con nota del 25 febbraio 2002 la predetta istanza è stata rigettata sul rilievo che, nonostante la dominante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia fosse in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza, all’amministrazione era fatto divieto di estendere ai terzi il contenuto di decisioni giurisdizionali passate in giudicato.
2. – Con ricorso notificato il 9 settembre 2002 e depositato il successivo 13 settembre, il dott. Alfonsi chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità in questione, deducendo che l’indennità di missione di cui all’art. 13, secondo comma, della legge n. 97/1979, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 27/1981, spetta – come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa – anche ai magistrati per i quali il mutamento di sede è conseguente alla prima assegnazione di funzioni nuove e superiori.
Inoltre, sarebbe del tutto inconferente addurre, come ha fatto l’amministrazione, il divieto di estensione di giudicati favorevoli, poiché per la soluzione della questione prospettata si tratta di stabilire quale sia la corretta interpretazione della legge.
3. – Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 209, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui “l’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 79, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede”. La disposizione, come già deciso dal Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6220, avrebbe natura di legge di interpretazione autentica, chiarendo il significato normativo della legge interpretata e quindi applicabile retroattivamente.
4. - All’udienza del 7 ottobre 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è fondato.
1.1. – Come si è accennato in narrativa, la controversia è incentrata, da un lato, sul concetto di trasferimento d’ufficio, alla cui sussistenza l’art. 13, secondo comma, della legge n. 97 del 1979, subordina la corresponsione dell’indennità di missione ai magistrati che, in conseguenza del trasferimento, mutino la sede di servizio; dall’altro lato, sulla portata retroattiva che occorra riconoscere all’art. 1, comma 209, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), con cui il legislatore ha ormai definitivamente chiarito che in nessun caso può essere considerato come trasferimento d’ufficio quello disposto in presenza di un consenso comunque manifestato da parte del magistrato trasferito.
1.2. - Come esattamente rilevato dal ricorrente, prima dell’intervento legislativo effettuato con la legge finanziaria 2006, la nozione di “trasferimento d’ufficio” del magistrato dominante nella giurisprudenza in materia ricomprendeva anche il trasferimento di sede “conseguente all'assegnazione di nuove funzioni (con l'esclusione dell’ipotesi in cui le nuove funzioni non comportino trasferimento di città e dell'ipotesi del magistrato, al quale vengano conferite funzioni superiori dopo che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 21 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e non soltanto a coloro che alla nuova sede siano stati assegnati d'autorità per mancanza di aspiranti al posto resosi vacante (Consiglio di Stato, sezione quarta 15 luglio 1992 n. 686; Adunanza plenaria, 13 maggio 1994, n. 5; sezione quarta, 24 ottobre 1994 n. 121; sezione quarta, 8 settembre 1997 n. 960).
Tale giurisprudenza (…) è fondata sul fatto che il trasferimento, il quale comporti per la prima volta la attribuzione di nuove funzioni è assimilabile al trasferimento d'ufficio piuttosto che a quello a domanda; infatti, in tal caso assume particolare rilievo la valutazione delle attitudini, di fronte alla quale le aspirazioni soggettive e personali degli interessati non possono non passare in secondo piano, sicché si può fare riferimento al tradizionale assioma, secondo cui le promozioni sono disposte nel prevalente interesse dell'Amministrazione. Ciò che rileva, quindi, ai fini dell'attribuzione del trattamento di missione, secondo tale giurisprudenza, non è tanto che vi sia stata, o meno una manifestazione di disponibilità da parte del magistrato, quanto la circostanza che costui sia stato trasferito ad un posto, con attribuzioni di funzioni di natura diversa dalle precedenti, che, nell'interesse prevalente della Amministrazione, si sarebbe dovuto comunque coprire d'ufficio in ipotesi di mancanza di copertura (…).” (così, per tutte, Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1342).
1.3. – Tale univoco indirizzo giurisprudenziale, con riferimento alla controversia introdotta con il ricorso in epigrafe, che riguarda il periodo dal 25 ottobre 2001 al 24 ottobre 2002, può essere inciso solo ove si attribuisca all’art. 1, comma 209, della legge n. 266 del 2005, la natura di legge di interpretazione autentica e dunque applicabile anche retroattivamente. La soluzione in tal senso risulta sostenuta da una serie di decisioni del Consiglio di Stato (sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3411; id., 7 settembre 2006, n. 5193; id., 19 ottobre 2006, n. 6220) ai sensi delle quali la norma del 2005 ha quella “portata effettivamente interpretativa, che va riconosciuta alla legge, la quale, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisca il significato normativo ovvero ne privilegi una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l’altra, successiva, che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono, quindi, idonee ad essere modificate separatamente.
Al che consegue l’applicabilità retroattiva della norma interpretativa. Né, a giudizio del Collegio, può sostenersi che la norma, calandosi su un diverso e consolidato orientamento giurisprudenziale, abbia in realtà natura innovativa. Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone infatti indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell’applicazione della legge stessa: è invece necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le tante, possibili, opzioni interpretative della legge anteriore e che, dunque, stabilisca un significato, che ragionevolmente ad essa potesse essere ascritto. Entro tali limiti, il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza consolidata, non è del resto ex se sospettabile d’illegittimità costituzionale, essendo costituzionalmente garantita la sola irretroattività della legge penale e non essendo peraltro ravvisabili vizi di irragionevolezza e di disparità di trattamento, dal momento che l’elemento individuato dal legislatore per l’assoggettamento di situazioni diverse ad unica disciplina (“la domanda o la disponibilità o il consenso”) appare comunque non irragionevole ricondurre sotto lo stesso alveo, quanto alla erogazione dell’indennità di cui si tratta, situazioni, nelle quali tutte le esigenze dell’amministrazione quanto meno coesistono con quelle al cambiamento di sede proprie dell’interessato, il quale comunque ad esso si candida in tutta autonomia con “la domanda o la disponibilità o il consenso”, sì da rendere del tutto recessive, secondo la ragionevole formula legislativa, le prime”.
1.4. - Il Collegio ritiene, tuttavia, di non poter condividere le argomentazioni che sorreggono tale orientamento. Come osservato da un diverso indirizzo interpretativo, cui si ritiene di dover aderire, “l’art. 1, comma 209, citato, comportava una sostanziale innovazione di un quadro normativo cui in concreto, indipendentemente dall’astratta sussistenza di una pluralità di possibili scelte ermeneutiche - d’altronde appunto in astratto spesso presente -, era ormai da lungo tempo pacificamente attribuita quella e soltanto quella determinata valenza, sicchè non soltanto non esistevano, in quel determinato momento, incertezze ermeneutiche, ma si era invece pervenuti sin dal 1994 ad un approdo interpretativo reputato in definitiva come l’unico possibile. L’intervento legislativo, dunque, non privilegiava una fra le varie opzioni concretamente in campo, pur se minoritaria o tendenzialmente recessiva, ma ribaltava un assetto solidamente attestato su di un’unica posizione, così di fatto innovando il quadro normativo di riferimento ed incidendo su situazioni sorte e sviluppatesi in costanza di un regime giuridico del tutto differente.
E se è vero che secondo il Giudice delle leggi ben può il legislatore conferire, sia pur con i limiti della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non sia di interpretazione autentica, essendo il divieto di retroattività elevato a dignità costituzionale solo per la materia penale (Corte Costituzionale, sentenze n. 374 del 2002; n. 229 del 1999 e n. 419 del 2000), è però altresì vero che, esprimendo comunque detto divieto un valore di civiltà giuridica ed un principio generale dell’ordinamento (Corte Costituzionale n. 374/02 cit.), deve ritenersi che, salvo per i casi di leggi realmente ed effettivamente interpretative, l’opzione della retroattività debba essere compiuta mediante previsioni di carattere particolarmente univoco e chiaro” (così T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 settembre 2008, n. 2678).
2. – Applicando alla fattispecie concreta la soluzione appena esposta, si deve concludere che le doglianze formulate con il ricorso in epigrafe sono fondate.
2.1. - Dall’accoglimento del ricorso deriva, in primo luogo, l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione con la nota del 25 febbraio 2002 (prot. n. 209/GRA/1442/5/2002EC).
2.2. – In secondo luogo, poiché, come accennato, l’istanza per la corresponsione dell’indennità di missione concerne un periodo di servizio precedente l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 209, sopra cit., al ricorrente spetta la predetta indennità nella misura determinata ai sensi dell’art. 1, comma 36, l. 28.12.95, n. 549, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 1996 l’indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall’articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo”.
2.3. – Al ricorrente compete, altresì, l’attribuzione degli interessi legali mentre non può essere riconosciuto il suo diritto alla rivalutazione monetaria, in considerazione del carattere indennitario -e non retributivo- dell’emolumento in questione (cfr. Consiglio Stato, IV, 14 aprile 2006, n. 2139; Consiglio Stato, IV, 21 maggio 2004, n. 3323).
3.- Considerata la novità e complessità delle questioni esaminate, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, così dispone:
- annulla la nota prot. n. 209/GRA/1442/5/2002EC del 25 febbraio 2002, del Ministero della Giustizia, Direzione generale dei magistrati;
- accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione richiesta, nei limiti indicati in motivazione;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della predetta indennità, con gli interessi legali dalla maturazione del credito fino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
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