T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 novembre 2009 n. 1627
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
G. S. (avv. A. Vinci) c/ il Ministero della Giustizia, Ministero della
Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova,
Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte
Appello Cagliari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di M. G. G. (avv. C. Bilanci) |
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1. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti –Doveri della Commissione – Correzione degli elaborati ed evidenziazione di errori – Non vi rientrano
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2. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Sindacato sui giudizi della Commissione - Parere pro veritate – Irrilevanza
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3. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Sindacato sui giudizi della Commissione – Brevità dei tempi di correzione dell’elaborato – Irrilevanza
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1. La commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non deve svolgere una attività di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato, la sua sconclusionatezza o la non rispondenza alla traccia ovvero l'esposizione di concetti più o meno banali. (1) 2. In sede di impugnazione degli atti riguardanti l'ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una commissione esaminatrice per gli esami di avvocato sono irrilevanti non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate, il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua. (2) 3. In sede di impugnazione degli atti riguardanti l'ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perché i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato. (3)
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(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 6 luglio 2009, n. 4295.
(2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 431.
(2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 18 giugno 2009, n. 3991. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 840 del 2009, proposto da:
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G. S., rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G. Deledda n. 74;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova, Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
M. G. G., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in parte qua del verbale del 20.3.2009 della II Sottocommissione degli Esami di Avvocato della Corte di Appello di Genova per la sessione 2008, nella parte in cui alle prove scritte eseguite dal ricorrente è attribuito il punteggio complessivo di 87;
del giudizio espresso dalla medesima Sottocommissione in relazione a ciascuna delle prove scritte elaborate dal ricorrente;
in parte qua dell'atto del 26.6.2009 della Corte di Appello di Cagliari - I Sottocommissione Esami Avvocato, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale degli esami di avvocato per la sessione 2008, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente escludendolo dalla prova orale;
in parte qua del decreto con il quale in data 5.11.2008 il Ministero della Giustizia ha nominato i membri della Commissione e delle Sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2008, nella parte in cui dispone la nomina dell'avvocato Massimo Giovanni Gianardi quale membro della II Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Genova.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Cagliari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Massimo Giovanni Gianardi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
violazione dell’art. 22 R.D.L. 1578/1933;
eccesso di potere per violazione della direttiva del Ministero della Giustizia – Commissione centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 18.12.2008, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria;
difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 e dell’art. 11 comma 5 del d.lgs. 166/2006, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e di imparzialità;
eccesso di potere per violazione della direttiva ministeriale del 18.12.2008 sotto altro profilo.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 07.10.2009, il ricorso, previo avviso alle parti è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
Una sintesi delle censure del ricorrente giova ai fini della risoluzione della controversia sottoposta all’attenzione del Collegio
Il ricorrente si duole:
della nomina dell’avv. Massimo Giovanni Gianardi che, non avrebbe, seppure per pochi giorni, maturato il periodo minimo richiesto dalla legge affinché potesse essere nominato membro di commissione agli esami di avvocato;
delle valutazioni della Commissione che sarebbero illegittime in quanto inficiate da eccesso di potere sotto vari profili; a sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente produce anche parere legale pro veritate espresso da docente universitario;
i provvedimenti sarebbero carenti di motivazione; tale contestazione si dirige non solo nei confronti della prova giudicata non idonea ma anche di quelle valutate in modo sufficiente; assume quindi di essere stato leso non solo a causa della attribuzione del giudizio negativo al parere di diritto civile, ma anche dal basso punteggio attribuito alle restanti due prove che, in sostanza, se valutate correttamente, avrebbero consentito di superare il punteggio minimo richiesto;
i provvedimenti sarebbero censurabili anche per la scarsità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati che non sarebbe stata superiore (mediamente) a cinque minuti per ogni elaborato.
Nessuna delle censure sopra descritte coglie nel segno.
Quanto alla prima, va detto che alla camera di consiglio, il difensore del ricorrente, viste le difese del membro della Sottocommissione intimato, dichiara di rinunciare al motivo di ricorso.
In ordine ai restanti motivi di ricorso, la vicenda controversa è, invero, di agevole soluzione alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato da cui questo Collegio non trova motivi per discostarsi.
Va anzitutto precisato che la commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non deve svolgere una attività di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato, la sua sconclusionatezza o la non rispondenza alla traccia ovvero l'esposizione di concetti più o meno banali (Consiglio Stato , sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Inoltre, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, i provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; né la circostanza che sugli elaborati non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione è elemento significativo, da cui possa desumersi la carenza di motivazione, sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (Consiglio Stato, sez. IV, 06 luglio 2009 , n. 4297). Non muta la situazione, ovviamente, se la valutazione oggetto di critica riguarda addirittura gli elaborati giudicati sufficienti. E’ pacifico che se la valutazione in forma numerica è corretta per i compiti giudicati insufficienti lo è altrettanto per quelli valutati in modo sufficiente. È ancor più pacifico che le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla sottocommissione sugli elaborati scritti dei candidati sono di per sé insindacabili, tranne i casi di palese travisamento e di vizio del procedimento, sicché è precluso al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella rientrante nelle competenze attribuite dalla legge all'organo tecnico.
Non muta la questione se il ricorso è accompagnato da un parere legale pro veritate.
I c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sono irrilevanti non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate, il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua.
In base al principio sopra esposto, peraltro ripetutamente affermato in giurisprudenza (ex plurimis, da ultimo, Consiglio Stato , sez. IV, 27 gennaio 2009 , n. 431) l’autorevolezza del parere, come nel caso di specie, non può consentire a questo Giudice di sostituirsi alle valutazioni espresse dalla Commissione che, nel caso di specie, sono del tutto immuni da errori logici.
Quanto alle contestazioni relative ai tempi della correzione degli elaborati, il Collegio ricorda che anche questo punto è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza che costantemente ha affermato che “in sede di impugnazione degli atti riguardanti l'ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perché i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato” (Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 3991).
Va anche precisato che il tempo impiegato dalla commissione d' esami per la correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato inerisce all'esercizio di discrezionalità tecnica, ed è quindi incensurabile in sede giurisdizionale salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità, del tutto insussistenti nel caso di specie.
Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è, in definitiva, idonea ad individuare un vizio invalidante degli atti impugnati.
Il ricorso deve quindi essere respinto siccome infondato.
Le spese possono essere compensate con l’Amministrazione e devono invece seguire la regola della soccombenza nei confronti dell’avv. Massimo Giovanni Gianardi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di Gianardi Massimo Giovanni che liquida in € 1.000/00 (mille/00) e compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
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