REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 632 del 1998, proposto da
C. A. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Manovella e Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 18;
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. 1225 del 25 novembre 1997 con il quale il Provveditore agli Studi di Cagliari ha disposto di non riconoscere il servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente in qualità di contrattista universitario e conseguentemente il suo obbligo a restituire le somme percepite per detto titolo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Il ricorrente, docente di ruolo della scuola secondaria superiore, nel 1989 presento domanda per il riconoscimento, a fini stipendiali e pensionistici, dei servizi pre-ruolo svolti in qualità di borsista e contrattista per un periodo di sette anni, 11 mesi e nove giorni. Con il decreto n. 645 del 17 febbraio 1992, il Provveditore aveva riconosciuto il servizio nell’Università limitatamente a quello svolto in qualità di contrattista (anni 6, mesi 10, giorni 9). Con i decreti n. 2195 e 2196 del 28 settembre 1992 il riconoscimento era stato revocato. Successivamente anche questi ultimi decreti sono stati a loro volta ritirati, ripristinando gli effetti del decreto n. 645 del 17 febbraio 1992.
Con l’ impugnato decreto n. 1225 del 25 novembre 1997 il Provveditore agli Studi di Cagliari ha definitivamente deciso di non riconoscere il servizio pregresso, respingendo l’istanza del ricorrente.
Con il ricorso notificato il 7 aprile 1998 e depositato il successivo 22 aprile, il ricorrente chiede l’annullamento del decreto impugnato, deducendo i seguenti motivi:
- Violazione di legge per intervenuta convalescenza per decorso del tempo, inammissibilità della ripetuta azione di autotutela, nonché illegittima decorrenza ex tunc del provvedimento impugnato, anche con riferimento agli artt. 1338 e 1445 del codice civile.
- Violazione di legge in relazione all’art. 5 della legge 30.09.1973, all’art. 81 del D.P.R. 31.05.1974 n. 417, della legge 24.06.1950 n. 465 e della legge 18.05.1958 n. 349, in quanto la figura del contrattista deve essere analogicamente equiparata alla figura dell’assistente incaricato o straordinario nelle università, il cui servizio è oggetto di espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento, da parte dell’art. 81 del D.PR. 417/1974.
- Eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, violazione del principio dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, difetto di motivazione.
2. - All’udienza del 7 ottobre 2009 la causa, su richiesta del ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il primo e il terzo motivo sono infondati, per l’irrilevanza e l’incongruità delle censure proposte rispetto al contenuto e alla qualificazione dell’atto impugnato. I motivi muovono, infatti, dall’errato presupposto che con il decreto del 25 novembre 1997 il Provveditore agli Studi avesse esercitato poteri di autotutela, mentre dal suo contenuto emerge che l’amministrazione ha ripreso in esame l’istanza con il quale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo, definendola in senso negativo. Come si è accennato in fatto, la revoca del provvedimento con il quale era stata inizialmente accolta la domanda del ricorrente deve essere fatta risalire, invece, ai decreti n. 2195 e 2196 del 28 settembre 1992.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente solleva la questione centrale della controversia, che attiene alla individuazione della natura tassativa od esemplificativa della menzione di figure professionali e qualifiche fatta dall'art. 81 del d.p.r. n. 417/1974 ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo.
In proposito l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato sempre improntato a criteri restrittivi e di stretta interpretazione, dai quali il Collegio, anche per il caso di specie, non intende discostarsi.
E così, anche in tempi relativamente recenti il Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 13 maggio 2002, n. 2556) ha avuto occasione di pronunciarsi negando che la ricostruzione della carriera ai sensi dell’art.81 del d.p.r. n.417/74 spetti al borsista o all'assegnista. Con la decisione richiamata, il giudice d’appello ha rilevato che “non vi è dubbio che normativamente vi sia una differenza fra la figura del contrattista e quella dell'assistente incaricato o straordinario, e che il canone letterale di interpretazione non consente di addivenire alla soluzione accolta dalla sentenza di primo grado analogamente ad un precedente decisum di altro giudice di primo grado richiamato nella memoria dell'odierno appellato (Tar Sicilia n. 452/1990). (…) L'art.7 della legge n.349/1958 poi - norma pure richiamata a sostegno della pretesa equiparazione - riconosce la conservazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza all'atto del passaggio alla scuola secondaria ma si riferisce solo agli assistenti di ruolo, quindi a soggetti vincitori di pubblico concorso la cui posizione non è paragonabile a quella dei contrattisti per cui da tale norma non possono ricavarsi argomenti utili all'affermata equiparazione normativa fra contrattisti ed assistenti incaricati e straordinari. Né la circostanza secondo la quale ai sensi dell'art. 5 comma 13 del d.l. n. 580/74 sia prevista la nomina in ruolo dei contrattisti presso le scuole secondarie comporta l'automatica applicabilità di benefici previsti espressamente per altre qualifiche di docenti universitari.
In ultimo giova evidenziare che l'interpretazione dell'art. 81 del d.p.r. n. 417/1974 quale norma eccezionale che riconosce rilevanza a servizi pre-ruolo in favore di determinate categorie del personale universitario non è in contrasto con il principio di uguaglianza poiché le situazioni da comparare (quella dei contrattisti e quella degli assistenti incaricati e straordinari) sono differenti sotto il profilo giuridico ed economico, nonché in relazione ai modi di costituzione ed alle peculiarità di svolgimento del rapporto,sicché appartiene alla discrezionalità del legislatore disciplinarne in modo differenziato aspetti particolari (quali quelli attinenti la ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione nei ruoli della scuola secondaria superiore).”.
3. – Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009