T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Ordinanza 13 novembre 2009 n. 10
P. Turco Pres. M. Filippi Est.
C. Gunetti (Avv. F. Cipolla e O. Zanasi) contro il Comune di Courmayeur (non
costituito) e nei confronti di A. Zenevre ed altri (tutti non costituiti) |
|
Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio risalente ad oltre 26 anni fa – Procedimento sanzionatorio mai concluso – Rito del silenzio - Rinvio dell’udienza ad un momento successivo alla scadenza del termine per la demolizione spontanea – Serve a verificare la eventuale definitiva illegittima inerzia nella repressione dell’abuso al momento non sussistente
|
|
In tema di repressione di abusi edilizi, laddove nonostante i provvedimenti adottati (e in parte rinnovati) dall’Amministrazione il procedimento sanzionatorio –iniziato 26 anni fa - non sia ancora stato portato a conclusione, considerato che trattasi di procedimento di natura vincolata che doveva essere iniziato d’ufficio, la sua mancata conclusione, per effetto del combinato dei commi 1 e 8 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere fatta valere con l’attivazione del rito previsto dall’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Proprio in considerazione della specialità di tale rito - che cumula in sé la fase cautelare, la fase della cognizione e quella dell’ottemperanza il Collegio ritiene necessario, in relazione allo straordinario ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio all’esame e nel rispetto del principio di economia processuale, disporre il rinvio della trattazione del ricorso ad una camera di consiglio successiva alla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per provvedere alla spontanea demolizione delle opere abusive. In tal modo - ove questo evento non si sia verificato - il Comune avrà avuto un tempo ragionevole per concludere il procedimento sanzionatorio, eseguendo d’ufficio l’ultimo provvedimento ripristinatorio, come auspicato dalla ricorrente. Poiché detto termine è ad oggi ancora pendente, una immediata decisione in questa sede dovrebbe difatti riconoscere che non è ravvisabile una inerzia definibile come illegittima e costringerebbe la ricorrente - nel temuto caso del suo ingiustificato protrarsi - ad un nuovo ricorso, per denunciare la mancata esecuzione dell’ordine formalmente emanato.
|
|
N. 00010/2009 REG.ORD.COLL.
N. 00054/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 54 del 2009, proposto da:
|
| |
|
Chiara Gunetti, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cipolla e Ombretta Zanasi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
contro
Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Ada Zenevre, Maria Teresa Milanese e Alberto Caldirola, non costituitisi in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità:
- del silenzio serbato dal Comune di Courmayeur sulla istanza, notificata in data 16 aprile 2009, con la quale si chiedeva di dare puntuale esecuzione ai disposti dell'ordinanza sindacale del 18 maggio 1983, n. 118;
e per l’accertamento:
del consequenziale obbligo del Comune di Courmayeur a pronunciarsi sull'istanza presentata dalla ricorrente con diffida notificata il 16 aprile 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 il cons. Maddalena Filippi e udito l'avvocato Ombretta Zanasi per la ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso all’esame - presentato ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - la signora Chiara Gunetti, in qualità di proprietaria di una unità immobiliare del condominio “Gran Baita”, sito in Courmayeur, frazione La Saxe, chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Courmayeur sull’istanza che la stessa ricorrente ha formulato con diffida notificata in data 16 aprile 2009.
1.a - Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:
- in data 10 gennaio 1983 il defunto marito della ricorrente denunciava al Comune di Courmayeur una serie di violazioni edilizie che riteneva commesse nella confinante unità immobiliare, di proprietà del signor Mario Milanese;
- in data 18 maggio 1983 il Sindaco – sulla scorta di quanto emerso nel corso del sopralluogo effettuato, a seguito della denuncia, dall’Ufficio tecnico comunale - con provvedimento n. 118, prot. 3880, diffidava i signori Mario Milanese e Alberto Caldirola a demolire una serie di opere edilizie risultate eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia 15 febbraio 1977, n. 8. Nella diffida a demolire le opere abusive venivano così descritte:
<<1) maggior altezza di cm. 60 rispetto a progetto approvato del terrazzo sito sul fronte nord del fabbricato, altezza misurata in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del fabbricato stesso;
2) realizzazione sul terrazzo di cui al punto 1 di ringhiera formata da piastrini in pietra e traverse orizzontali in legno;
3) costruzione di manufatto in mattoni all’angolo nord-ovest del mappale n° 21 F. 41 e confinante con il fronte sud-est dell’immobile catastalmente contraddistinti al F. 41 n° 658 atto a contenere la cisterna del gasolio per riscaldamento>>;
- il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dal signor Milanese davanti a questo Tribunale che – in data 28 settembre 1992, con sentenza n. 116 - dichiarava la perenzione del ricorso;
- nelle more del giudizio – in data 22 gennaio 1986 - il signor Milanese presentava istanza di condono a norma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, senza tuttavia allegare la necessaria documentazione, la quale non veniva prodotta neppure a seguito della specifica richiesta del Comune, effettuata con nota in data 26 maggio 1987, n. 5373, e rinnovata con nota 7 dicembre 1988, n. 12878;
- in data 27 febbraio 2007, con raccomandata recapitata al Sindaco e al Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale il 2 marzo 2007, la ricorrente - accertato il mancato completamento della domanda di condono (circostanza che trovava conferma in un appunto dell’Ufficio ove era annotato: “mancano tutti gli allegati impossibile capire il tipo di abuso”), e preso atto della mancata esecuzione della diffida a demolire n. 118/1983, “ormai da tempo divenuta definitiva ed incontestabile” – chiedeva all’Amministrazione di volersi attivare per assumere i provvedimenti previsti dalla legge al fine di ricondurre il manufatto al rispetto della concessione edilizia del 15 febbraio 1977 n. 8, disponendo la demolizione d’ufficio delle parti abusive ed irrogando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge;
- in data 20 marzo 2007, con nota prot. 4763, l’Amministrazione rispondeva all’istanza rilevando che la domanda di sanatoria presentata dal signor Milanese in data 22 gennaio 1986 doveva intendersi ancora “pendente” in relazione alla mancata integrazione della documentazione, per altro sollecitata dal Comune con le richiamate note del 26 maggio 1987 e 7 dicembre 1988;
- in data 27 luglio 2007 – a seguito di un incontro con un funzionario dell’Ufficio tecnico comunale nel corso del quale erano emersi nuovi elementi conoscitivi - la ricorrente, unitamente al proprio avvocato, con nota pervenuta il successivo 30 luglio, segnalava come dalla documentazione integrativa della domanda di condono, datata 10 maggio 2007, fosse risultato che l’intervento per il quale era stata richiesta la sanatoria (consistente nel cambio di destinazione di locali siti all’interno dell’immobile, ed in particolare della sala giochi e della cantina) nulla aveva a che fare con quello oggetto dell’ordinanza di demolizione 18 maggio 1983 n. 118; con la medesima nota - a fronte della permanente inerzia della proprietà nei confronti del provvedimento ripristinatorio - la ricorrente sollecitava il Comune di Courmayeur ad attivarsi per giungere alla demolizione di quanto abusivamente realizzato all’esterno del fabbricato;
- infine, in data 16 aprile 2009, la ricorrente - non avendo ricevuto riscontro a tale ultima comunicazione, e non avendo il Comune concluso il procedimento sanzionatorio - notificava atto di diffida con il quale chiedeva che venisse data puntuale esecuzione, entro 30 giorni dalla notifica, a quanto ingiunto con il provvedimento 18 maggio 1983 n. 118.
1.b - Con il ricorso all’esame, notificato il 9 luglio 2009 al Comune di Courmayeur e ai signori Ada Zenevre, Maria Teresa Milanese e Alberto Caldirola, la ricorrente – evidenziati i danni derivanti dall’abusivo innalzamento del terrazzo realizzato nella confinante unità immobiliare – rileva come l’inerzia del Comune integri un ingiustificato inadempimento all’obbligo di attivarsi per il ripristino della legalità violata, in palese spregio del principio di buon andamento recato dall’art. 97 della Costituzione, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’interessata.
1.c - Il Comune di Courmayeur e gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2009 la difesa della ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi su cui si fonda il ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. - La ricostruzione dei fatti contenuta nella premessa dell’impugnativa trova conferma nella documentazione agli atti del ricorso.
2.a - Risulta infatti che il provvedimento con cui il Comune di Courmayeur – a seguito dell’esposto del marito della ricorrente (presentato nell’ormai lontano 1983) – ingiunse al signor Milanese di demolire alcune opere edilizie realizzate all’esterno dell’unità immobiliare di proprietà di quest’ultimo (opere consistenti nella realizzazione di una cisterna e nell’innalzamento di un terrazzo) non sia stato ottemperato da parte del destinatario dell’ordine.
Risulta altresì che, alla data in cui è stata notificata la diffida della ricorrente (16 aprile 2009), il Comune – nonostante le due precedenti analoghe istanze (presentate dall’interessata in 27 febbraio e 27 luglio 2007) – non aveva portato a conclusione il procedimento sanzionatorio iniziato con l’ingiunzione a demolire.
2.b - Vero è che – come indicato nella nota 27 agosto 2009, inviata dal Comune di Courmayeur a questo Tribunale e al difensore della ricorrente – successivamente alla diffida ad adempiere e sulla scorta di un nuovo sopralluogo (effettuato dall’Ufficio tecnico comunale il 19 maggio 2009), in data 29 maggio 2009, con provvedimento prot. n. 7435, il responsabile dell’Area Urbanistica ha notificato ai signori Ada Zenevre, Maria Teresa Milanese e Alberto Caldirola un atto di “rinnovo” dell’ingiunzione a demolire emanata nel 1983, stabilendo in sessanta giorni il termine per l’ottemperanza.
Nella nota del Comune si legge ancora che, a seguito dell’atto di rinnovo, in data 14 luglio 2009 i destinatari del provvedimento sanzionatorio, tramite un loro difensore, preannunciavano - “a breve” - la presentazione della domanda di concessione in sanatoria con riguardo alle opere oggetto di ingiunzione a demolire, domanda che, alla data del 27 agosto 2009, non risultava peraltro ancora presentata.
Si legge infine nella medesima nota che, lo stesso giorno 27 agosto 2009, il responsabile dell’Area Urbanistica, con atto n. 12578, notificato ai controinteressati (ma non alla attuale ricorrente), ha adottato l’ordinanza n. 320 con cui – rilevata la mancata ottemperanza a quanto imposto con l’ingiunzione emanata nel 1983, così come a quanto imposto con il provvedimento di rinnovo di tale atto – ordinava la demolizione <>.
2.c - Non v’è dubbio che la nota del Comune - con allegata copia dei provvedimenti richiamati, entrambi adottati successivamente alla diffida della ricorrente - possa indurre a ritenere che, a seguito della notifica di tale atto (16 aprile 2009), l’Amministrazione non sia rimasta inerte e che dunque alla data di notifica del ricorso (14 luglio 2009) non vi fossero i presupposti per la declaratoria di illegittimità di un comportamento non qualificabile come ‘silenzioso’.
Non v’è dubbio altresì che - a distanza di 26 anni dalla data di adozione della prima ingiunzione rimasta ineseguita e tenuto conto degli altri interventi edilizi nel frattempo condonati nella medesima unità immobiliare – ben si giustificano il nuovo sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico comunale ed anche il rinnovo dell’ingiunzione, con l’assegnazione, secondo quanto previsto dall’articolo 77 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, di un congruo termine per provvedere alla demolizione (termine che nella specie è stato ragionevolmente fissato in 60 giorni dalla notifica del provvedimento).
Non v’è dubbio infine che – una volta accertata la mancata ottemperanza a tale ingiunzione entro il termine assegnato e la mancata presentazione della preannunciata domanda di sanatoria – con l’ordinanza assunta in data 27 agosto 2009 il Comune abbia completato un altro segmento del procedimento sanzionatorio, nel puntuale rispetto della scansione prevista dalla legge regionale urbanistica: il richiamato articolo 77 prevede infatti che, decorso inutilmente il termine assegnato con l’ingiunzione, l’Amministrazione è tenuta ad emanare l’ordinanza di demolizione, e a stabilire comunque in 90 giorni il termine per l’ottemperanza.
Può dunque escludersi che – a seguito della diffida a provvedere notificata il 16 aprile 2009 – il Comune sia rimasto inerte.
3. - E’ però da osservare che, nonostante i provvedimenti finora adottati (e in parte rinnovati), il procedimento sanzionatorio – sostanzialmente iniziato 26 anni fa - non è ancora stato portato a conclusione.
Poiché si tratta di procedimento che – tenuto conto della natura vincolata del potere esercitato (Cons St., Sez. IV, 26 novembre 2008, n. 4659; T.AR. Lazio, Roma, Sez. I, 16 luglio 2009, n. 7033) - doveva essere iniziato d’ufficio, la sua mancata conclusione, per effetto del combinato dei commi 1 e 8 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere fatta valere con l’attivazione del rito previsto dall’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Proprio in considerazione della specialità di tale rito - che cumula in sé la fase cautelare, la fase della cognizione e quella dell’ottemperanza (Cons. St., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 578) - il Collegio ritiene necessario, in relazione allo straordinario ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio all’esame e nel rispetto del principio di economia processuale, disporre il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 10 marzo 2010: a quella data il termine assegnato ai controinteressati per provvedere alla spontanea demolizione delle opere abusive sarà scaduto, e - ove questo evento non si sia verificato - il Comune avrà avuto un tempo ragionevole per concludere il procedimento sanzionatorio, eseguendo d’ufficio l’ultimo provvedimento ripristinatorio, come auspicato dalla ricorrente.
Poiché detto termine è ad oggi ancora pendente, una immediata decisione in questa sede dovrebbe riconoscere che non è ravvisabile una inerzia definibile come illegittima; e costringerebbe la ricorrente - nel temuto caso del suo ingiustificato protrarsi - ad un nuovo ricorso, per denunciare la mancata esecuzione dell’ordine formalmente emanato.
Il rinvio di ufficio consentirà dunque di accertare se, come ritiene la ricorrente, il “rinnovo” dell’ingiunzione a demolire si configuri come comportamento meramente dilatorio, in quanto tale illegittimo ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 22 gennaio 2008, n. 168).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dispone il rinvio della trattazione del ricorso in epigrafe alla camera di consiglio del 10 marzo 2010.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009
|
|