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| n. 11-2009 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 14 novembre 2009 n. 2501
Pres. Calvo – Rel. Sinigoi
Sorrentino (avv.ti Monteverde e Andreis) c. Ministero dell’Interno
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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1. – Atto amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Misura di prevenzione ex art. 6 l. 401/1989 – Insussistenza.
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2. – Atto amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Adozione provvedimento prima del deposito memoria dell’interessato – Legittimità – Condizioni.
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3. – Giudizio amministrativo – Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Revoca da parte del Giudice – In caso di ricorso manifestamente infondato.
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1. – La P.A. non è tenuta a dare avviso agli interessati dell’avvio del procedimento in caso di applicazione della misura di prevenzione di cui all’art. 6, comma 1, l. 401/1989 e s.m.i., e cioè in caso di inibitoria di accesso nei luoghi in cui un soggetto sia stato coinvolto in episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
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2. – Legittimamente la P.A. adotta la misura di prevenzione prima che l’interessato abbia potuto presentare la propria memoria, nei casi in cui la comunicazione di avvio del procedimento non sia richiesta e nelle more siano sopravvenuti nuovi fatti che giustificano l’adozione della misura di prevenzione senza alcun indugio
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3. – Nei casi in cui il Giudice respinga un ricorso ritenendolo manifestamente infondato, può revocare l’ammissione al patrocinio della parte a spese dello Stato.
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