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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2009 n. 1573
M. Nicolosi Pres., P. De Berardinis Est.
F. Marziali (Avv.ti M. Cambi e L. Sabatini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti) e nei confronti di A. Manetti (non costituito)


1. Processo amministrativo – Concorso – Esclusione – Impugnazione – Controinteressati – Non sono configurabili

 

2. Concorso – Accertamenti attitudinali – Giudizio – Solo voto numerico – Insufficienza

1. Nel caso dell’esclusione di un candidato da un concorso a pubblici impieghi, non si configurano posizioni giuridiche di controinteresse in capo agli altri candidati.

 

2. Non è possibile estendere agli accertamenti attitudinali il principio della sufficienza del voto numerico ad esprimere il giudizio sul candidato, affermatosi in giurisprudenza per le prove concorsuali e di esame. Le caratteristiche della valutazione di idoneità attitudinale – in particolare le difficoltà che si possono incontrare nel reperire ictu oculi, sul piano oggettivo, gli elementi di una simile valutazione – rendono necessario che della valutazione medesima venga fornita una specifica, ancorché sintetica motivazione, a pena, in caso contrario, di rendere la stessa sostanzialmente del tutto insindacabile in sede giurisdizionale, in contrasto coi principi costituzionali ricavabili dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.: laddove, invece, per costante giurisprudenza, trattasi di valutazione sindacabile, anche se soltanto per vizi macroscopici attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte. Del resto, è stato affermato che, ai fini della legittimità del giudizio di mancato superamento della prova attitudinale, occorre tratteggiare con un sufficiente grado di approfondimento il profilo attitudinale del candidato, mediante vere e proprie motivazioni, sia pur sintetiche, sui singoli profili presi in esame.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2007, proposto dal

sig. Francesco Marziali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cambi e Lorenzo Sabatini e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Firenze, via dei Banchi n. 5

contro



Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Peruzzi ed Alessandra Cappelletti, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio)

nei confronti di



Manetti Alessandro, non costituito in giudizio

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,



- del provvedimento, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, del 22 giugno 2007, prot. n. 6595 (c.p. 02.01.03), con cui il ricorrente è stato escluso dal corso-concorso pubblico a n. 10 posti di Agente di Polizia Municipale, per non avere superato la prova di accertamento attitudinale tenutasi il 29 maggio 2007;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ed in specie, per quanto occorrer possa:
- della determinazione dirigenziale n. 11236 del 25 ottobre 2006, con cui è stato indetto il corso-concorso pubblico per esami e titoli di servizio a n. 10 posti di Agente di Polizia Municipale;
- del bando del corso-concorso pubblico a n. 10 posti di Agente di Polizia Municipale del Comune di Firenze (cat. C) pubblicato in data 14 novembre 2006;
- dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolare di quelli relativi alla riunione del 29 maggio 2007;
- della scheda di valutazione relativa alla prova di accertamento attitudinale del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, nonché il decreto presidenziale n. 868/2007 del 1° ottobre 2007, recante rigetto della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, nonché la documentazione da questo depositata;
Vista l’ordinanza n. 886/2007 del 17 ottobre 2007, con cui è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009, il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, sig. Francesco Marziali, espone di aver partecipato al corso-concorso per esami e titoli di servizio a n. 10 posti di Agente di Polizia Municipale, indetto dal Comune di Firenze con determinazione dirigenziale n. 11236 del 25 ottobre 2006, superando le prove preselettive e quella motociclistica, ma venendo escluso a seguito dell’esito negativo della prova attitudinale.
1.1. In particolare, in base alla scheda di valutazione l’esponente risulta aver riportato in tale prova la votazione complessiva di n. 5 punti, a fronte del punteggio minimo di 6 richiesto per l’idoneità. I punti conseguiti sono 1 per l’attitudine al ruolo di Agente di Polizia Municipale (su un massimo di 4), 2 per la motivazione professionale (su un massimo di 3) e 2 per l’attitudine all’interrelazione con il pubblico (ancora su un massimo di 3).
1.2. Dolendosi della predetta esclusione, comunicatagli con nota del 22 giugno 2007, prot. n. 6595 (c.p. 02.01.03), l’esponente ha impugnato con il ricorso in epigrafe detta nota, nonché (“per quanto occorrer possa”) gli atti della procedura concorsuale fino a quel momento adottati (indizione della stessa, bando, nomina della Commissione, ecc.), chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
1.3. A supporto del gravame ha formulato le seguenti censure:
- violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in tema di concorsi pubblici, violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per inesistente (apparente) motivazione, in quanto da un lato non sarebbe sufficiente il giudizio espresso in forma solo numerica, dall’altro neppure la visione della scheda valutativa consentirebbe al ricorrente (che aveva avuto la precisa sensazione di un esito positivo della prova attitudinale) di controllare le lacune e gli aspetti insufficienti e carenti della propria prova;
- violazione dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, in quanto la Commissione avrebbe fissato i criteri di valutazione delle prove concorsuali solamente dopo la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi alla prova attitudinale;
- eccesso di potere per insufficienza, irrazionalità e contraddittorietà della motivazione, giacché la scheda di valutazione indica che in due dei tre elementi di giudizio che compongono la valutazione complessiva della prova attitudinale il ricorrente ha ottenuto valutazioni positive, che, tuttavia, non sarebbero state considerate, attribuendogli il punteggio minimo nell’altra componente.
1.4. Il ricorrente ha proposto, con separata istanza, domanda di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, respinta con decreto presidenziale n. 868/2007 del 1° ottobre 2007.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, depositando un rapporto informativo con allegata la pertinente documentazione.
2.1. Nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2007 il Collegio, ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione, presentasse consistenti elementi di fondatezza, con ordinanza n. 886/2007 ha accolto l’istanza incidentale di sospensione.
2.2. In vista dell’udienza di merito, il Comune di Firenze ha depositato memoria, con cui ha reso noto che, per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare, il sig. Marziali è stato ammesso con riserva alla prova scritta, che, però, non ha superato, impugnandone in sede di ricorso straordinario (tuttora pendente) l’esito negativo. Nel merito il Comune ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso, insistendo per la sua reiezione.
2.3. All’udienza del 15 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. In via preliminare, il Collegio ritiene che si debba escludere la necessità di un’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato la prova attitudinale, poiché, a ben vedere, oggetto della domanda del ricorrente non è l’annullamento di detta prova, ma solo del giudizio negativo da lui riportato nella stessa e, quindi, della sua esclusione dalle prove successive (in particolare, al corso ed alle successive prove di esame). Si rammenta, in argomento, il principio giurisprudenziale, secondo cui, nel caso dell’esclusione di un candidato da un concorso a pubblici impieghi, non si configurano posizioni giuridiche di controinteresse in capo agli altri candidati (cfr. C.d.S., Sez. V, 1° giugno 1998, n. 713; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 28 luglio 2000, n. 926). Diversa è invece l’ipotesi in cui il candidato domandi al giudice amministrativo l’annullamento della prova concorsuale: ipotesi, in cui i candidati che hanno superato la prova sono tutti controinteressati alla pretesa azionata, poiché il suo eventuale accoglimento implicherebbe la perdita della situazione di vantaggio da essi conseguita. Ma si tratta di un’ipotesi estranea alla vicenda in esame, nella quale il ricorrente rivendica in sostanza l’erroneità della valutazione negativa della prova attitudinale da lui svolta, impugnando gli atti della procedura concorsuale solo “per quanto occorrer possa”.
3.1. Vero è che la più recente giurisprudenza ha attenuato la valenza generale dell’indicato principio giurisprudenziale, sostenendo che della non configurabilità di controinteressati può parlarsi soltanto nelle fattispecie di esclusione antecedente allo svolgimento delle prove concorsuali e non, invece, in quelle dell’esclusione disposta tra l’espletamento della prova e la formazione della graduatoria (cfr. C.d.S., Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 667; Sez. V, 14 aprile 2008, n. 1674). Tuttavia, da un lato tale orientamento si affaccia in relazione a ricorsi volti, comunque, a caducare la procedura concorsuale, con conseguente esclusione dei vincitori (cfr. C.d.S., Sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1213): un’ipotesi che, per quanto poc’anzi detto, è diversa da quella cui si riferisce il ricorso in epigrafe. D’altro lato, l’odierno ricorrente è stato escluso in una fase anteriore all’espletamento delle vere e proprie prove di esame, che per l’art. 11 del bando di concorso sono la prova scritta e quella orale e – ulteriore aspetto di rilievo - il punteggio riportato nella prova di accertamento attitudinale non concorre alla formazione della graduatoria finale del concorso (art. 8 del bando). Ne deriva, anche per questa via, che nel caso di specie non sono configurabili controinteressati rispetto alla domanda formulata dal ricorrente.
3.2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, nessun ostacolo discenda dal fatto che è tuttora pendente il ricorso straordinario proposto dall’odierno ricorrente nei confronti dell’esclusione dalla prova orale per il mancato superamento della prova scritta (alla quale era stato ammesso con riserva, per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare). Ed invero, in disparte la vexata quaestio dell’applicabilità o meno della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. quando il nesso di pregiudizialità insorga tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, si osserva che nel caso di specie non è pregiudiziale al presente giudizio la decisione del ricorso straordinario, bensì il contrario: la soluzione della questione dell’illegittimità o meno dell’esclusione dalla prova scritta è, infatti, pregiudiziale rispetto a quella del mancato superamento di tale prova.

4. Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. In particolare, va condiviso il primo motivo, lì dove il ricorrente si lamenta di non essere stato posto in grado di comprendere quali fossero le carenze da lui manifestate nella prova attitudinale e che gli hanno impedito il superamento della prova stessa. Deve essere altresì condiviso, per quanto si dirà oltre, anche il terzo motivo, lì dove si lamenta la contraddittorietà delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice.
4.2. L’art. 8 del bando di concorso ha previsto che la prova di accertamento attitudinale, in cui tra le altre lo stesso risultava articolato, avesse ad oggetto la valutazione dei seguenti aspetti: attitudine al ruolo di Agente di Polizia Municipale; motivazione professionale; attitudine all’interrelazione con il pubblico. L’accertamento era strutturato in una prova di gruppo ed in un colloquio individuale. Per la valutazione della prova “nel suo complesso” la Commissione giudicatrice, nella riunione del 21 maggio 2007 ha previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, con un minimo, per il superamento della prova, di 6 punti, fissando i seguenti criteri di valutazione:
- capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace e di influenzare il comportamento di singoli o di gruppi;
- capacità di comportarsi in funzione delle caratteristiche, motivazioni e ruoli degli interlocutori e del contesto;
- capacità di agire in modo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi anche in assenza di direttive chiare, o in presenza di difficoltà e di ostacoli;
- capacità di mantenere stabilità emotiva ed autocontrollo anche in situazioni difficili o conflittuali; - capacità di individuare gli obiettivi collegati al proprio ruolo e di perseguirli in funzione del contesto;
- motivazione professionale.
Il punteggio complessivo sarebbe derivato dalla somma dei punteggi riportati, alla stregua degli ora visti criteri, in ciascuno dei tre aspetti suindicati, con il seguente meccanismo di attribuzione: da 1 a 4 punti per l’attitudine al ruolo di Agente di Polizia Municipale; da 1 a 3 punti per la motivazione professionale; da 1 a 3 punti per l’attitudine all’interrelazione con il pubblico. Nella riunione del 28 maggio 2007 la Commissione ha poi ulteriormente precisato la tipologia di domande che avrebbero costituito la base del colloquio individuale: in particolare, le domande avrebbero potuto riguardare gli studi effettuati e le esperienze lavorative; il perché il candidato sentisse di avere i requisiti giusti per fare l’Agente di Polizia Municipale e quali potessero essere i suoi punti di forza per fare questa professione; il pensiero del candidato sul Corpo di Polizia Municipale; in quali momenti si sentisse a disagio e quali fossero le situazioni che lo mettevano più in difficoltà o in agitazione, anche con la descrizione di alcuni esempi pratici personali; la descrizione, da parte del candidato, dei lati positivi e negativi del suo carattere, o di come lo vedessero le persone che lo frequentano.
4.3. Tanto premesso – e considerato pure che la Commissione, per la natura della prova e per motivi di privacy, ha deciso che il pubblico non potesse assistervi – osserva il Collegio che né dalla scheda di valutazione, né da alcun altro documento, è possibile ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione stessa a formulare un giudizio di inidoneità nei confronti dell’odierno ricorrente. Sul punto si evidenzia che l’equiparazione che il Comune pretende di instaurare tra prova attitudinale e altre prove concorsuali, per estendere anche alla prima il principio, prevalentemente sostenuto dalla giurisprudenza, della sufficienza del voto numerico a dar conto delle valutazioni delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi, non risulta convincente. La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato la diversità ontologica tra le valutazioni rese all’esito di un accertamento attitudinale e quelle rese in relazione a vere e proprie prove selettivo/concorsuali (cfr. C.d.S., Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465, relativa alle valutazioni rese all’esito di un corso di formazione): differenza che, d’altro lato, è stata riconosciuta dalla Commissione stessa, la quale, nel verbale del 28 maggio 2007, ha stabilito che le risposte date dai candidati nei colloqui individuali non sarebbero state considerate sulla base della preparazione culturale. Differenza – aggiunge il Collegio – che si connota anche sotto il versante di una maggiore difficoltà a rinvenire ictu oculi, nell’ambito di una prova di accertamento attitudinale, elementi oggettivi, quali possono essere gli errori di qualsiasi tipo (grammaticali, di contenuto, ecc.) che si rinvengono in una prova scritta o le risposte sbagliate fornite in una prova orale. In tal senso sembrano al Collegio deporre anche le affermazioni della giurisprudenza in ordine alla difficoltà di rendere ripetibile la prova di accertamento attitudinale con carattere di assoluta neutralità e cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto ad apprezzamenti compiuti in un momento e con modalità differenti (C.d.S., Sez. IV, n. 1465/2003, cit.; mentre è evidente che un errore grammaticale, oppure di ortografia, resta tale anche in momenti successivi).
4.4. Da quanto sin qui detto si desume l’impossibilità di estendere agli accertamenti attitudinali quel principio della sufficienza del voto numerico ad esprimere il giudizio sul candidato, affermatosi in giurisprudenza per le prove concorsuali e di esame. Le surriferite caratteristiche della valutazione di idoneità attitudinale – in particolare le difficoltà che si possono incontrare nel reperire ictu oculi, sul piano oggettivo, gli elementi di una simile valutazione – rendono necessario, ad avvio del Collegio, che della valutazione medesima venga fornita una specifica, ancorché sintetica motivazione, a pena, in caso contrario, di rendere la stessa sostanzialmente del tutto insindacabile in sede giurisdizionale, in contrasto coi principi costituzionali ricavabili dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.: laddove, invece, per costante giurisprudenza, trattasi di valutazione sindacabile, anche se soltanto per vizi macroscopici attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte (C.d.S., Sez. IV, n. 1465/2003, cit.). Del resto, è stato affermato che, ai fini della legittimità del giudizio di mancato superamento della prova attitudinale, occorre tratteggiare con un sufficiente grado di approfondimento il profilo attitudinale del candidato, mediante vere e proprie motivazioni, sia pur sintetiche, sui singoli profili presi in esame (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 11 febbraio 2002, n. 726).
4.5. Applicando le conclusioni ora indicate al caso di specie, ne discende che il giudizio di mancato superamento della prova attitudinale da parte del sig. Marziali, in assenza di una motivazione dello stesso al di là della mera votazione numerica complessivamente insufficiente, deve ritenersi viziato da illegittimità. Peraltro, ad avviso del Collegio, che nella fattispecie per cui è causa occorresse una motivazione ulteriore rispetto al semplice voto numerico, dipende pure da alcune peculiarità di tale fattispecie, che concorrono ad infirmare la legittimità dell’atto gravato. Si fa riferimento, anzitutto, al fatto, ricordato con il terzo motivo dallo stesso ricorrente, che quest’ultimo, in due dei tre profili rilevanti per il giudizio complessivo (motivazione professionale ed attitudine all’interrelazione con il pubblico) abbia ottenuto votazioni positive o almeno di parziale adeguatezza: votazioni che, però, sono state più che compensate dal voto negativo riportato in relazione all’altro profilo (attitudine al ruolo di agente di Polizia Municipale). Si tratta di un aspetto che alimenta dubbi di contraddittorietà dell’agire della P.A., se non altro perché all’attitudine al ruolo di agente di Polizia Municipale non pare completamente estranea anche la componente della motivazione professionale (positivamente valutata), sicché la P.A. avrebbe dovuto elencare le altre componenti che, invece, hanno contribuito a formare un giudizio complessivamente negativo di detta attitudine. Inoltre, e contrariamente alla tesi sostenuta dalla difesa comunale, i criteri di valutazione fissati dalla Commissione nella riunione del 21 maggio 2007, più sopra rammentati (capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace, ecc.), non sembrano essere stati utilizzati per il solo colloquio individuale, ma anche per l’altra prova in cui era articolato l’accertamento attitudinale (la prova di gruppo): ciò risulta evidente sia da taluni di siffatti criteri (capacità di comportarsi in funzione delle caratteristiche, motivazioni e ruoli degli interlocutori e del contesto), sia dal verbale della riunione (dove espressamente si legge che i criteri in parola sarebbe stati utilizzati per formare il punteggio esprimente la valutazione della prova “nel suo complesso”, ossia comprensiva anche della prova di gruppo). Ne deriva un’ulteriore ragione di illegittimità della semplice votazione numerica a costituire motivazione sufficiente del giudizio di non idoneità, non essendo stato messo in grado, l’interessato, di comprendere se le carenze che gli sono state ascritte si siano manifestate solo nella prova di gruppo, o nel colloquio individuale, o in ambedue le prove. Infine, tra le domande che, nel verbale della riunione del 28 maggio 2007, sono state indicate come base da utilizzare per il colloquio individuale, ve n’è una che risulta totalmente disomogenea rispetto alle altre (studi effettuati ed esperienze lavorative), facendo essa giocoforza riferimento alla preparazione personale del candidato: ciò, in palese contrasto con gli scopi che le citate domande avrebbero dovuto perseguire secondo le medesime indicazioni del verbale, dove – come già visto – era stato espressamente escluso che le risposte date dai candidati potessero essere considerate sotto il profilo della loro personale preparazione culturale.

5. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, attesa la fondatezza del primo e del terzo motivo e con assorbimento del secondo. Per conseguenza, va disposto l’annullamento del giudizio negativo sulla prova di accertamento attitudinale sostenuta dal ricorrente e del provvedimento prot. n. 6595 del 22 giugno 2007.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti dell’Amministrazione comunale come da dispositivo, compensandole nei confronti del privato (non costituitosi).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti nella stessa indicati.
Condanna il Comune di Firenze al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa le spese nei confronti del sig. Manetti Alessandro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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