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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 6 novembre 2009 n. 7014
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
Prof. Mauro De Luca (Avv. Luigi Adinolfi) c. Ministero della Difesa (N.C.)


1. Pubblico Impiego – Infermità e Lesioni – Riconoscimento della causa di servizio – Disciplina prevista dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – Informazioni utili – Acquisizione – Obbligo da parte della P.A. – Sussiste

 

2. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Causa di servizio - Diniego di riconoscimento - Sindacabilità - Limiti - Individuazione - Motivazione che fa riferimento ad elementi possano ragionevolmente portare ad escludere il nesso causale determinante - Sufficienza

1. Nel sistema del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, non spetta necessariamente al soggetto istante dare specifica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui chiede il riconoscimento, imponendo l’art. 5 del medesimo D.P.R. all’amministrazione di acquisire, mediante istruttoria, ogni informazione utile dal responsabile dell’ufficio presso cui il soggetto interessato aveva prestato servizio nei periodi durante i quali si erano verificati i fatti attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni (1)

 

2. Il giudizio di non dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta da un dipendente pubblico è sindacabile in sede giurisdizionale solo per gravi vizi logici. Tale giudizio negativo risulta sufficientemente motivato con riferimento ad elementi che possano ragionevolmente portare ad escludere il nesso causale determinante (2).

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;
2. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3984; id. Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3335


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4785 del 2008, proposto da:

 

prof. dott. Mauro de Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Adinolfi, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Riviera di Chiaia n. 180;

contro



Ministero della Difesa, non costituito;

per il riconoscimento
della dipendenza di infermità da causa di servizio, previo annullamento del decreto del 27 maggio 2008 n. 626 e della delibera del Consiglio della Magistratura militare n. 2697 del 4 febbraio 2008, unitamente al parere n. 5597/06 dell’11 ottobre 2007 del Comitato di verifica per le cause di servizio, e per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’equo indennizzo, con interessi e svalutazione monetaria dal 2 dicembre 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in esame il dott. Mauro de Luca, presidente del Tribunale militare di Napoli, ha impugnato, onde ottenerne l’annullamento, il decreto del Ministero della Difesa del 27 maggio 2008 n. 626, con cui è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con concessione di equo indennizzo delle infermità “1) artrosi del rachide cervicale e lombare con discopatia; 2) gastrite e colonpatia; 3) laringite cronica con disfonia”, nonché la delibera del Consiglio della Magistratura Militare n. 2697 del 4 febbraio 2008 ed il parere n. 5597/06 dell’11 ottobre 2007 del Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendo altresì l’accertamento della dipendenza delle predette infermità da cause di servizio e la condanna dell’amministrazione al pagamento in suo favore dell'equo indennizzo, con interessi e rivalutazione.
L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 483 del 2 luglio 2009 è stato disposto il deposito di copia degli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati.
In esecuzione della predetta ordinanza sono stati depositati documenti, pervenuti in data 30 luglio e 18 agosto 2009.
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorrente dott. de Luca presentava in data 2 dicembre 2002 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: “1) artrosi del rachide cervicale e lombare con discopatia; 2) gastrite e colonpatia; 3) laringite cronica con disfonia”.
La Commissione medica ospedaliera, sezione distaccata di Napoli, con processo verbale n. 2352 del 4 novembre 2003, gli diagnosticava “segni di spondilo artrosi cervicolombare con discopatia C5/C6 con esiti di discectomia L4/L5 e disturbi sensitivi motori; 2) gastrite e note cliniche di colite; 3) laringite cronica con disfonia”, ascrivendo per cumulo tali infermità alla tabella A, ctg. 6, nella misura massima.
Con parere n. 5597/06 dell’11 ottobre 2007 il Comitato di verifica per le cause di servizio escludeva la dipendenza da fatti di servizio delle predette infermità.
Con deliberazione n. 2697 del 4 febbraio 2008 il Consiglio della Magistratura Militare, visto il parere del Comitato di verifica, determinava di respingere l’istanza presentata dal dott. de Luca; la deliberazione era quindi recepita con decreto n. 626 del 27 maggio 2008 del Ministero della Difesa.
2. Col ricorso in esame il dott. de Luca, lamentando con unico complesso motivo “eccesso di potere per difetto di istruttoria e superficialità della stessa – perplessità – sviamento della funzione”, si duole, innanzitutto, del fatto che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbe preso in considerazione le condizioni di espletamento del servizio, descritte nella relazione del 16 gennaio 2004 dell’allora presidente del Tribunale militare di Napoli, le quali avrebbero avuto un ruolo predominante nel determinismo delle patologie, costituendone fattore causale o concausale.
La censura è infondata, non sussistendo il lamentato vizio istruttorio.
Nel sistema del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, non spetta necessariamente al soggetto istante dare specifica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui chiede il riconoscimento, imponendo l’art. 5 del medesimo D.P.R. all’amministrazione di acquisire, mediante istruttoria, ogni informazione utile dal responsabile dell’ufficio presso cui il soggetto interessato aveva prestato servizio nei periodi durante i quali si erano verificati i fatti attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni (cfr. C.d.S., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
L’art. 7 del D.P.R. cit., inoltre, prescrive all’amministrazione di trasmettere al Comitato di verifica, insieme al verbale della commissione medico-ospedaliera, “una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio”.
Il ricorrente ha prodotto agli atti del presente giudizio una “relazione per il riconoscimento da causa di servizio” datata 16 gennaio 2004, con cui l’allora presidente del Tribunale militare di Napoli, con riferimento al servizio prestato dal luglio 1990 dal dott. de Luca presso quel Tribunale con funzioni di giudice e poi di presidente di sezione, si esprimeva nei seguenti termini: «Nell’adempimento di dette funzioni, in particolare nella stagione invernale, è stato sottoposto a condizioni climatiche-ambientali avverse operando, spesso anche fino a tarda sera, in ambienti ubicati al piano terra dotati di diversi sistemi di riscaldamento-raffreddamento forzati. Inoltre, la stessa peculiarità delle udienze non consente una normale consumazione dei pasti e questo comporta, inevitabilmente, un disordine alimentare quantitativo e qualitativo con conseguente stress psico-fisico. Infine, quale componente del Consiglio della Magistratura Militare, dal luglio 1997 al luglio 2001, si è recato a Roma per due o tre giorni a settimana, mediamente per tre settimane al mese senza essere, per questo, esonerato dalle sue normali attribuzioni. I continui viaggi effettuati da e per la Capitale, anche di sera tardi o di notte – per essere comunque presente alle udienze – hanno causato al dott. de Luca un logorio psico-fisico non indifferente dovuto all’esposizione a fattori perfrigeranti nonché alla necessità di servirsi di sistemazione alberghiera e/o self-service».
Sostenendo che per determinare a posteriori il nesso di causalità tra patologie e servizi non potrebbe prescindersi dalla relazione del capo dell’ufficio, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, questa non sarebbe stata presa in nessuna considerazione.
Osserva preliminarmente il Collegio, che, pur avendo espressamente disposto a carico del Comitato di verifica, con ordinanza n. 483 del 2 luglio 2009, la produzione in giudizio di «copia di tutti gli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dall’interessato ed agli elementi informativi eventualmente assunti ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461», l’ufficio di segreteria del Comitato, con nota prot. n. 91352 del 7 agosto 2009, ha trasmesso unicamente una copia del parere di quest’ultimo rappresentando che «il fascicolo sanitario ed amministrativo n. 5597/2006 esaminato nell’Adunanza del 11/10/2007 n. 261/2007 è stato restituito completo del prescritto parere al Consiglio della Magistratura Militare il 14/12/2007 con elenco 11321/2007» e che, dunque, «agli atti rimane solo copia del citato parere»; né alcuna documentazione relativa al possibile nesso causale tra l'infermità e l'attività di servizio vi è tra gli atti prodotti dal Dipartimento militare di medicina legale di Caserta (nota prot. 23041/Arch.10.3.2/5-266 del 28 luglio 2009), atteso che a seguito del D.P.R. n. 461/01 le commissioni mediche ospedaliere sono ormai chiamate ad esprimersi soltanto sull’esistenza della infermità.
Il ricorrente, peraltro, non sostiene che la relazione dell’allora presidente del Tribunale militare non sarebbe mai stata acquisita al fascicolo del Comitato di verifica – fascicolo che, come appena detto, non è stato depositato nel presente giudizio -, ma che gli elementi informativi ivi contenuti sul nesso causale tra l'infermità e l'attività di servizio prestata non sarebbero stati adeguatamente valutati.
Tanto premesso, la doglianza non è suscettibile di favorevole considerazione.
Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio tecnico espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è circoscritto all’apprezzamento della ricorrenza di evidenti profili di travisamento dei fatti, arbitrarietà e illogicità manifesta, oltre che di eventuali vizi procedimentali (cfr. C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3984; sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3335).
Nessuno di tali profili di illegittimità, tuttavia, è dato riscontrare nel caso in esame.
Per quanto concerne, infatti, l’infermità “laringite cronica con disfonia”, il Comitato di verifica ne ha escluso la riconducibilità a fatti di servizio osservando che «secondo quanto emerge dagli atti il servizio non fu svolto con esposizione protratta a gravi perfrigerazioni e non vi furono inalazioni di sostanze tossiche aeriformi od irritanti».
Tale giudizio non risulta in contrasto con quanto affermato nella relazione di servizio del 16 gennaio 2004, che si è limitata a riferire, con espressione invero generica ed insufficiente ad evidenziare una situazione lavorativa connotata da grave ipotermia o da rilevanti sbalzi di temperatura, che gli ambienti dove il servizio era stato prestato erano «dotati di diversi sistemi di riscaldamento-raffreddamento forzati».
Per altro verso, il ricorrente, sulla scorta di un parere medico-legale di parte allegato al ricorso, ha contestato il giudizio del Comitato di verifica sostenendo che la patologia in questione, «allo stato attuale delle conoscenze», non potrebbe trovare altra causa che in 1) affezioni croniche orofaringee, 2) malattie metaboliche (gotta, diabete, obesità), 3) abuso di fumo ed alcool, 4) cattivo ed eccessivo uso della voce in tutti coloro i quali sottopongono le corde vocali ad uno sforzo continuo, sicché, non essendo presenti nel caso di specie le prime tre cause, non resterebbe che valorizzare, quale concausa efficiente e determinante, l’uso eccessivo della voce, legato alla conduzione delle udienze.
Il richiamo allo «stato attuale delle conoscenze» è, tuttavia, generico e privo di qualsiasi riferimento alla pubblicistica clinica e scientifica, risolvendosi in una semplice contrapposizione di opinioni, di certo inidonea a dar dimostrazione del cattivo governo delle scienze mediche da parte del Comitato.
Per quanto concerne l’infermità “gastrite e note cliniche di colite”, il giudizio negativo del Comitato sulla dipendenza da causa di servizio si fonda sul fatto che «trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno, in quanto trattatasi di un disturbo funzionale, che comporta un’alterazione della motilità del colon, a sfondo neurodistonico, sull’insorgenza e decorso del quale, nel caso di specie, il servizio reso, non caratterizzato da ripetitive condizioni di particolare gravosità, non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante».
Anche in questo caso, la motivazione addotta dal Comitato non appare in contrasto con gli elementi informativi esposti nella relazione di servizio, che non evidenzia un carico di lavoro particolarmente gravoso per numero di udienze o di fascicoli trattati, ovvero una rilevanza ed una complessità di questi ultimi tale da costituire una causa di rilevante stress psico-fisico per il soggetto interessato. Ciò vale anche quanto al quadriennio in cui il ricorrente ha fatto parte del Consiglio della magistratura militare, giacché, se è vero che nella relazione di servizio si afferma che «i continui viaggi effettuati da e per la Capitale, anche di sera tardi o di notte – per essere comunque presente alle udienze – hanno causato al dott. de Luca un logorio psico-fisico non indifferente dovuto all’esposizione a fattori perfrigeranti nonché alla necessità di servirsi di sistemazione alberghiera e/o self-service», è altresì vero che il giudizio espresso dal Comitato di verifica circa l’assenza di «specifici, gravosi e prolungati» disagi di carattere ambientale o stressogeno e di «ripetitive» condizioni di particolare gravosità non presenta profili di illogicità o travisamento dei fatti, posto che la relazione di servizio – che nulla riferisce, ad esempio, sulla frequenza con la quale il calendario di udienza avrebbe costretto il ricorrente a rientri in sede serali o addirittura notturni – risulta in definitiva, anche sotto questo versante, alquanto generica.
Quanto, infine, alla infermità “segni di spondilo artrosi cervico-lombare con discopatia C5-C6 con esiti di discectomia L4-L5 e disturbi sensitivi motori”, che il Comitato di verifica ha attribuito a «degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo», parte ricorrente sostiene che essa sarebbe in realtà «una artropatia secondaria conseguente a microtraumi ripetuti o, molto più verosimilmente, ad atteggiamenti posturali incongrui trattandosi di magistrato costretto, nell’adempimento delle sue funzioni, a presenziare ad udienze protrattesi sovente per molte ore». Ed invero, già nella relazione illustrativa allegata alla sua istanza di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, l’odierno ricorrente aveva sostenuto che «gli arredi della sala di udienza risultano essere obsoleti e non fisiologicamente ergonomici e, dunque, scomodissimi soprattutto per lunghe permanenze e pertanto all’origine di viziatissime posture a cui è stata sottoposta tutta la colonna vertebrale».
Nella più volte menzionata relazione di servizio redatta dal capo dell’ufficio giudiziario, però, nulla si dice sulla pretesa obsolescenza e disergonomicità delle suppellettili d’aula, né sul numero mensile delle udienze tenute, né su altre significative circostanze idonee a validare l’assunto secondo cui la infermità sarebbe riconducibile ad atteggiamenti posturali incongrui dovuti ai tempi ed alle modalità di espletamento del servizio, sicché la critica rivolta alle conclusioni del Comitato di verifica appare essa stessa basata su una mera petizione di principio.
Per tali ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
Nulla va disposto per le spese, non essendo costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, respinge il ricorso n. 4785/08. ---
Nulla per le spese. ----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009


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