T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 10 novembre 2009 n. 7214
Pres. A. Scafuri, est. A. Storto
Societa' Bifulco Group S.r.l. (Avv. Gian Luca Lemmo) c. Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali – Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e provincia
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Ottaviano (N.C.) |
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Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesistica – Annullamento da parte del Ministero BB.CC.AA. – Fondato su considerazioni tecnico discrezionali – Illegittimità – Sussiste
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Il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesistica ad estrema difesa del vincolo può avvenire per qualsiasi vizio di legittimità (di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere), ma è da escludersi che il Ministero possa annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali, contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall’ente subdelegato, non attribuendo la legge in tale fattispecie al Ministero la possibilità di esprimere valutazioni di merito (1)
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1) cfr. ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 marzo 2009, n. 1215. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
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Sul ricorso numero di registro generale 5024 del 2009, proposto da:
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Societa' Bifulco Group S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali – Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli e provincia – in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti di
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco p.t.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Napoli prot.n. 17125 del 04/09/2009, recante l'annullamento del provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06/05/2009 rilasciato dal Responsabile UTC VII Settore del Comune di Ottaviano;
2) della relativa nota comunale di comunicazione prot.n. 16826 del 14/09/2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22/10/2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
RILEVATO che il provvedimento soprintendentizio – di annullamento del provvedimento comunale che abilita la ricorrente alla realizzazione di un manufatto (opificio) ad uso commerciale in area esterna al P.T.P. su un fondo di circa 5.000 mq. – è essenzialmente motivato col fatto «che le opere di sistemazione dell’area esterna non prevedono alcuna opera necessaria per mitigare l’impatto ambientale del volume da realizzare» per cui «l’intervento, che prevede anche la soppressione di parte del noccioleto presente si pone dequalificante sotto l’aspetto paesaggistico»;
CONSIDERATO che tale motivazione – vertendo su aspetti di merito in ordine, appunto, al contestato impatto di «dequalificazione» dell’aera dal punto di vista paesaggistico – finisce per esorbitare dal potere di annullamento dell'autorizzazione paesistica attribuito dalla legge alla Soprintendenza il quale non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall'ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi invece in un controllo di mera legittimità (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 marzo 2009, n. 1215);
RITENUTA, pertanto, l’illegittimità del provvedimento gravato che va perciò annullato;
RITENUTO, infine, di regolare le spese secondo la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (R.G. n. 5024/2009), lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dell’atto soprintendentizio impugnato.
Condanna il Ministero resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre maggiorazioni, i.v.a. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2009
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