Borghi Andrea ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Temporali, Monica Ferrantin, con domicilio eletto presso Antonio Temporali in Roma, via delle Milizie, 38; Bove Gian Luigi, Chianella Marco, Chiuri Rocco, De Angelis Alessio, De Crescenzo Salvatore, Di Cuoio Sabrina, Di Perna Dario, Gonnella Angelo, Lamanna Stefano, Maggio Giuseppe, Margadonna Paolo, Peluso Sergio, Piccinno Amleto, Pigna Giovanni, Piroddi Paola, Ricci Francesco, Rotolo Cosimo, Sanso' Marco, Santodirocco Massimiliano, Sogno Antonio, Sufra' Emanuele, Toraldo Ilaria, Torturo Clarissa;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Marina Militare;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
REVOCA DELL'ORDINE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PRIMA DESTINAZIONE DI SERVIZIO EFFETTUATA CON IL MESSAGGIO DEL 9/5/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Elia Orciuolo e uditi per le parti i difensori avv. Monica Ferrantin e l'avv. dello Stato Sergio Fiorentino;
RITENUTO, sinteticamente, in fatto:
-con ricorso notificato il 14/20 luglio 2006, depositato il successivo 31 luglio, Borghi Andrea e gli altri sopra indicati, facenti parte del corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare e in possesso del grado di Guardiamarina in s.p.e., rappresentano che, ammessi all’Accademia Navale di Livorno e nominati guardiamarina in spe dopo aver superato il terzo anno di corso, erano stati trasferiti, con provvedimento plurimo del 25 novembre 2004, ad altro reparto della stessa Accademia, ma con spese di alloggio a loro carico, con precisazione che trattavasi di prima destinazione di servizio; nondimeno, con successivo provvedimento del 9 maggio 2006 (atto impugnato), tale precisazione è stata sostituita con altra, in base alla quale essi proseguono l’iter formativo;
-a seguito di tale modificazione, come è pacifico fra le parti, i ricorrenti, allorquando avranno concluso detto iter formativo, otterranno la prima destinazione di servizio, la quale, in mancanza della sostituzione operata con l’atto in discussione, costituirebbe una ulteriore destinazione, con conseguente sorgere del diritto al particolare trattamento economico previsto dall’art.1 della legge 10 marzo 1987 n.100 (trattamento consistente nella indennità di missione, intera per il primo anno, ridotta per il secondo anno, con talune diminuzioni qualora il trasferimento avvenga dopo quattro anni di permanenza nella sede);
-i ricorrenti hanno impugnato tale atto di modificazione, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e concludendo per il suo annullamento previa sospensione; con condanna ad un indennizzo per il pregiudizio subìto;
-l’Amministrazione della Difesa si è costituita ed ha contrastato il ricorso deducendo la legittimità dell’impugnato provvedimento e concludendo per il rigetto;
-la domanda cautelare è stata rigettata;
-indi, ritenendosi il ricorso – in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, e non ravvisandosi la necessità di disporre eventuale istruttoria – senz’altro definibile nel merito, è stata fissata la odierna camera di consiglio per l’adozione di sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205;
-con memoria depositata il 9 ottobre 2009 i ricorrenti hanno insistito nella tesi esposta nel ricorso, contrastando inoltre le deduzioni svolte dall’Amministrazione.
RITENUTO, sinteticamente, in diritto:
-l’iter formativo degli ufficiali della Marina militare non si esaurisce con la nomina a guardiamarina in spe, che si consegue con il superamento del terzo anno di corso, ma prosegue fino al suo previsto compimento, pur se, per ragioni logistiche o di studio, tale prosecuzione avvenga escludendo l’alloggiamento degli interessati nella sede dell’Accademia navale o destinandoli in città diverse dalla sede (Livorno) di tale Accademia; si presenta logico pertanto ritenere che, come assunto dall’Amministrazione (a seguito, giusta precisazione nella memoria difensiva di quest’ultima, di confronto operato fra le varie Forze armate al fine di un uniforme orientamento), il fatto che l’iter formativo degli ufficiali possa essere segmentato per ragioni le più varie non dia luogo a uno o a più trasferimenti autonomi, ma sia comunque unitariamente considerato; trattasi, invero, di un unico iter formativo, che può evidentemente, proprio per raggiungere il suo scopo di fornire all’ufficiale cognizioni sia teoriche che pratiche, essere suscettibile di frazionamento, svolgendosi, all’occorrenza, anche in luoghi diversi; il che non confligge, chiaramente, con la unitarietà dello stesso iter;
-ciò stante, in pendenza di detto iter, sarebbe improprio parlare di prima assegnazione di servizio, dato che la prestazione del servizio nell’ambito del reparto di destinazione presuppone l’avvenuta completa formazione dell’ufficiale;
-cosicché, correttamente, al fine di porre rimedio a una erronea precisazione, l’Amministrazione ha modificato la nota del messaggio del novembre 2004 (nota che precisava che gli interessati raggiungessero la prima destinazione di servizio) sostituendola, con l’impugnato messaggio del maggio 2006, con altra nota (che precisa che gli interessati proseguono l’iter formativo);
-tanto detto, infondato si rivela il primo motivo del ricorso, con cui si deduce eccesso di potere per sviamento, sostenendosi che la censurata modificazione avrebbe il fine, improprio, di evitare che l’Amministrazione, allorquando destinerà i ricorrenti alla sede di servizio dopo il compimento dell’iter formativo, concretando ciò un trasferimento d’ufficio, dovrà provvedere ad un esborso economico consistente nella indennità di missione nella misura sopra indicata; tenuto conto, invero, di quanto osservato, nella modifica in discussione va riconosciuto il fine di chiarire lo status giuridico dei ricorrenti, conformemente ai princìpi; per cui la conseguenza alla quale si riferiscono gli stessi ricorrenti non può essere riguardata come il fine della modifica, ma come una mera sua inevitabile derivazione;
-infondata si rivela anche la seconda censura, con cui è dedotto difetto di motivazione, nella considerazione che nell’atto impugnato nulla è detto sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione ad emanarlo; su ciò, la difesa dell’Amministrazione oppone che trattasi di atto di natura vincolata, per cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; dal che sembra dedursi la invocazione del principio di cui all’art.21-octies della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale il provvedimento amministrativo non è annullabile allorquando, benché adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma, per la sua natura vincolata sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso;
-non necessita prendere posizione sulla applicabilità del suddetto principio, formulato nell’art.21-octies, anche in caso di difetto nella motivazione; un elemento per la applicabilità potrebbe dedursi qualora si ritenesse che la necessità della motivazione possa rientrare nell’ambito delle norme sul procedimento, essendo la motivazione prevista dalla medesima legge n.241 del 1990, che contiene, fra le norme sul procedimento amministrativo, anche quella, di cui all’art.3, sulla motivazione del provvedimento;
-la infondatezza della censura deriva, tuttavia (e ciò rende irrilevante una eventuale presa di posizione sul predetto principio), dalla considerazione che la questione in discussione consegue a una nota in calce al messaggio del novembre 2004, sostituita con altra nota comunicata con il messaggio del maggio 2006; orbene, tali note, lungi dal costituire provvedimenti (e cioè atti autoritativi, immutativi della sfera giuridica degli interessati) prima attributivi, poi negatori della prima destinazione di servizio, concretano piuttosto richiami alla disciplina da utilizzare; disciplina che, ove conforme alla tesi dei ricorrenti, sarebbe stata da ritenere applicabile, anche su istanza degli interessati, quand’anche la predetta prima nota non fosse stata inserita; questa, cioè, aveva l’effetto di chiarire la posizione dei ricorrenti; posizione, peraltro, come visto, non corretta nei sensi precisati da tale prima nota;
-dal che, la inapplicabilità, comunque, dei princìpi in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi;
-nell’ambito della stessa seconda censura è poi dedotta illegittimità per non essere contenuta, nel messaggio in argomento, la indicazione della autorità alla quale eventualmente ricorrere; deduzione questa che viene rigettata osservandosi che, giusta consolidato principio giurisprudenziale, l’omessa indicazione, in un atto, della autorità a cui ricorrente, come anche l’omessa indicazione dei termini di impugnazione, costituisce mera irregolarità, insuscettibile di determinare la illegittimità dell’atto in questione, omissione dalla quale può discendere, all’occorrenza, soltanto una rimessione in termini per errore scusabile (cfr. Cons.Stato, VI, 23 dicembre 2008 n.6520);
-con il terzo e con il quarto motivo è dedotta illegittimità per lesione del diritto alla indennità di trasferimento prevista dal sopra citato art.1 della legge n.100 del 1987, indennità alla quale, giusta l’assunto dei ricorrenti, questi avrebbero diritto a seguito dell’eventuale trasferimento dopo la prima assegnazione di cui al dispaccio del novembre 2004; tanto più che i ricorrenti, dal momento in cui hanno superato il terzo anno di corso, conseguendo la nomina a guardiamarina in spe, non sono stati più alloggiati nei locali dell’Accademia, ed hanno dovuto provvedere a tanto a proprie spese;
-i motivi si rivelano infondati, in parte come conseguenza della infondatezza dei precedenti, in quanto, come visto, i ricorrenti sono stati assegnati a taluni posti stante la persistenza dell’iter formativo, cosicché non di destinazione di servizio in senso proprio è a parlarsi, in parte perché, come messo in evidenza dall’Amministrazione, l’obbligo di mantenimento a carico dell’Amministrazione è previsto (art.17 del bando di concorso al quale i ricorrenti hanno partecipato) per gli allievi, nulla disponendosi per gli ufficiali in spe (come sono i ricorrenti); cosicché si rivela non concludente la circostanza circa l’onere dell’alloggio a carico dei ricorrenti dopo il superamento del terzo anno di corso;
-con il quinto, ed ultimo, motivo, ripreso anche nella memoria depositata il 9 ottobre 2009, è dedotta illegittimità per disparità di trattamento, tenuto conto che, per i frequentanti dei precedenti corsi, l’Amministrazione si è comportata diversamente, in coerenza con la tesi sostenuta dai ricorrenti;
-la deduzione è inconferente, principio essendo che eventuali errori commessi in precedenza non vincolano l’Amministrazione a commetterne altri analoghi; non può infatti avanzarsi la pretesa ad un comportamento illegittimo da parte dell’Amministrazione;
-sempre nell’ambito della censura di disparità di trattamento, viene richiamato, nella suddetta memoria depositata il 9 ottobre 2009, il diverso comportamento tenuto dall’Amministrazione nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali, i quali, provenendo dai ruoli dei sottufficiali, riceverebbero rimborsi mensili e diaria e raggiungerebbero la nuova sede di servizio con un provvedimento di trasferimento d’autorità, con conseguente diritto alla indennità di cui alla sopra citata legge n.100 del 1987;
-la sostanziale diversità fra i ricorrenti e gli ufficiali dei ruoli speciali comporta, al di là di quanto già osservato circa eventuali errori dell’Amministrazione, la incomparabilità delle rispettive situazioni, con conseguente in configurabilità della dedotta disparità;
-conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato; tanto, comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, non essendo evidentemente luogo a parlare di danno (ingiusto) a seguito di comportamento legittimo dell’Amministrazione;
-le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, atteso che il contenzioso è stato determinato anche dal non univoco comportamento nel tempo della resistente Amministrazione in tema di esatta individuazione dei presupposti per l’erogazione dell’indennità alla quale in prospettiva i ricorrenti aspirano.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA BIS
-definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe, proposto da BORGHI Andrea ed altri contro l’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA;
-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2009