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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 3 novembre 2009 n. 10759
Pres. Tosti Est. Toschei
ERTA S.r.l. ( Avv. Borioni) c/ Comune di Velletri ( Avv. Capozzi)


1. Processo amministrativo – Giudizio Ottemperanza – Esecuzione decreti ingiuntivi – Mancato pagamento – Proponibilità – Sussiste

 

2. Pubblica amministrazione – Mancato pagamento – Esecuzione giudicato – Legittimità - Motivi

1. Il ricorso per ottemperanza è proponibile per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di denaro. Tale giudizio è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice,anche speciale, provenga e non è precluso dall’esistenza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudice.

 

2. La mancata disponibilità di cassa, da parte della P.A. , non costituisce legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato, in quanto l’Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l’integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 758 del 2009, proposto da:

 

“ERTA S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borioni e Stefano Bertuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Caposile n. 10;

contro



il COMUNE DI VELLETRI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Capozzi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Morin n. 1, presso lo studio dell’avv. A. Maggisano;

per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 42/2008 emesso in data 21 gennaio 2008 dal Tribunale di Velletri, per il pagamento della somma complessiva di € 70.356,33 oltre IVA e CPA nonché gli ulteriori interessi legali sino al saldo nonché delle spese complessivamente sostenute ai sensi di legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti la costituzione in giudizio del Comune intimato ed i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori allegazioni depositate alla Camera di consiglio del 14 ottobre 2009;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 14 ottobre 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. - Premetteva la Società Erta S.r.l. di essere creditrice nei confronti del Comune di Velletri della somma dovuta a titolo di interessi per mancato pagamento ex artt. 29 e 30 del DM n. 145 del 2000, oltre a competenze ed onorari nonché per il rimborso di spese generali, nella misura complessiva di € 70.365,33.
Riferiva la ricorrente che, non avendo provveduto il Comune a corrisponderle la somma spettante, richiedeva il rilascio di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Velletri.
Soggiungeva che l’Ufficio giudiziario adito provvedeva a rilasciare il provvedimento monitorio richiesto, per la somma di € 70.365,33 oltre ad interessi (€ 250,00), spese (€ 400,00) e competenze (€ 790,00).
Lamentava la ricorrente che, sebbene il decreto ingiuntivo rilasciato non fosse stato opposto e che quindi fosse stata apposta la formula esecutiva, il Comune di Velletri non provvedeva al dovuto pagamento.
Da qui la diffida notificata al Comune di Velletri e la proposizione del presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma come sopra descritta oltre ad interessi fino al soddisfo, spese ed onorari.
2. – Il Comune intimato si è costituito in giudizio rappresentando la predisposizione dei mandati di pagamento dell’importo complessivo di € 69.820,00 in favore della Società odierna ricorrente.
Lo stesso Comune, nel corso della Camera di consiglio del 14 ottobre 2009 significava (dimostrandolo documentalmente) che il Consiglio comunale si sarebbe convocato per il giorno 15 ottobre 2009 in sessione straordinaria al fine di dichiarare lo stato di dissesto finanziario.
3. - Il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato e va accolto nonostante le indicazioni fornite dal Comune intimato, tenendosi conto di quanto già versato alla Società Erta in ragione del titolo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri del quale qui si chiede esecuzione completa.
Come è noto, infatti, per una costante giurisprudenza che non vi è ragione di non condividere:
in via preliminare, va ricordato che il ricorso per ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il giudizio di ottemperanza, quindi, è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, anche speciale, provenga (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964) e non è precluso dall'esistenza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 1994 n. 527);
d’altronde, a decorrere dalla nota Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, recante estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze di condanna emesse dal giudice ordinario, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è stata ritenuta esperibile anche per l'esecuzione di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (per come viene affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 527 del 1994, cit.) rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, anche congiuntamente (per come viene affermato da Cass., SS.UU., 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125) all'ordinaria procedura esecutiva;
ne deriva che, dinanzi ad una pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, il creditore, in ipotesi di inerzia dell'Amministrazione debitrice, può, oltre che esperire l'esecuzione forzata civile nella forma dell'espropriazione, anche promuovere, in via alternativa o cumulativa, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, col limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 1981 n. 1299);
fermo quanto sopra, e più specificamente con riguardo al caso qui in esame, va ribadito che se è vero che la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento dell'esecuzione del giudicato, in quanto l'Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l'integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 103 e, precedentemente, Sez. VI, 18 gennaio 1996 n. 104 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1998 n. 735), tanto più indifferente al caso di specie è la circostanza che il Consiglio comunale sarebbe sul punto di dichiarare lo stato di dissesto finanziario, circostanza che ratione temporis non può coinvolgere (se e quando si realizzerà) i crediti maturati dall’odierna ricorrente.
4. - L'inadempienza dell'Amministrazione, in conclusione, comporta l'accoglimento del ricorso proposto dalla parte, per cui va ordinato al Comune di Velletri di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe meglio specificato, nei modi ivi indicati, comprensivo degli oneri discendenti dalla successiva attività finalizzata all'esecuzione della medesima pronuncia e, quindi di provvedere al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto ed esattamente :
euro 70.356,33 (IVA inclusa) a titolo di sorte capitale;
euro 250,00 per spese come liquidati in decreto ingiuntivo;
euro 400,00 per diritti come liquidati in decreto ingiuntivo;
euro 790,00 per onorari come liquidati in decreto ingiuntivo;
euro 148,75 per rimborso spese generali 12,5% come da decreto ingiuntivo;
euro 324,11 per IVA come da decreto ingiuntivo;
euro 31,78 per CPA come da decreto ingiuntivo;
euro 357,16 per registrazione decreto (come provato documentalmente);
euro 14,62 per spese atto di diffida;
euro 470,53 per onorari atto di diffida;
euro 44,90 per notifica atto di diffida;
gli interessi maturati sino al saldo;
le spese di lite della presente procedura di ottemperanza per come indicate in dispositivo.
Ovviamente al totale dovranno essere sottratte le somme già percepite per il medesimo titolo dalla Società Erta e pagate dal Comune di Velletri.
5. - Dall’accoglimento del proposto ricorso per l’ottemperanza consegue che il Comune di Velletri è tenuto a porre in essere, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dal decreto ingiuntivo n. 42/2008 del Tribunale di Velletri nella misura sopra specificata.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Ente soccombente e si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille).
In caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione, alle operazioni necessarie provvederà un commissario ad acta che il Collegio nomina, sin d’ora, nella persona del rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente.
Al commissario competerà un compenso che viene fin d’ora liquidato nella misura di € 500,00 (euro cinquecento).

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
1) assegna al Comune di Velletri, in persona del dirigente pro tempore dell’Ufficio competente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione del decreto ingiuntivo n. 42/2008 emesso in data 21 gennaio 2008 dal Tribunale di Velletri, nei limiti e nei termini indicati in motivazione;
2) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma ovvero il funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente;
3) pone a carico del Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore, il compenso del commissario che liquida in € 500,00 (euro cinquecento);
4) condanna il Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2009



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