l’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
del rifiuto, opposto dall’Enac e da Aeroporti di Roma s.p.a., nei confronti dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 30 aprile 2009 e ricevuta da Enac e da ADR in pari data, formulato rispettivamente con note del 19 maggio 2009, dell’8 giugno 2009 e del 12 giugno 2009.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 15 ottobre 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2009 e depositato il successivo 10 luglio 2009 la Tourist Multiservice s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, il rigetto dell’istanza di accesso dalla stessa presentata in data 30 aprile 2009 opposto da Enac e da Aeroporti di Roma (ADR) S.p.a. rispettivamente con note del 19 maggio 2009, dell’8 giugno 2009 e del 12 giugno 2009.
Espone, in fatto, di essere una società specializzata per la gestione di centri di servizi quali prenotazione conto terzi di ristorazione, pernottamento, giri turistici, invio di fiori, ecc.. Per lo svolgimento della propria attività la ricorrente è titolare di una subconcessione per l’utilizzo di un box nell’ambito dell’aeroporto di Fiumicino, per accogliere e assistere la propria clientela in transito. Con nota dell’1 dicembre 2004 Tourist ha chiesto ad ADR il rinnovo della subconcessione per detto box, con decorrenza dall’1 marzo 2005. Con nota del 14 febbraio 2005 ADR ha informato la ricorrente di aver appreso dalla Polizia municipale del Comune di Fiumicino che la stessa aveva utilizzato il box in subconcessione presso gli arrivi del terminal A per svolgere attività non consentita ai sensi dell’art. 2, comma 1, della convenzione del 14 aprile 2004 (noleggio auto con conducente). Ha quindi disposto la cessazione del rapporto di subconcessione a decorrere dal 28 febbraio 2005. Avverso detto provvedimento la Turist Multiservice ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio (ricorso n. 1731/05) che, con sentenza n. 1356/09, lo ha respinto. La ricorrente, avendo interesse, per istruire meglio l’appello, a conoscere eventuali atti con i quali ADR intende procedere ed affidare tramite procedura di gara i contratti di subconcessione esistenti per l’assegnazione degli spazi box in ambito aeroportuale, per lo svolgimento dell’attività di auto noleggio con conducente, ha presentato formale istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990. In particolare la ricorrente ha chiesto di esaminare ed estrarre copia delle subconcessioni che intercorrono tra la società Aeroporti di Roma e le società di autonoleggio attualmente esistenti in ambito aeroportuale, quali Cooperativa Airoport, Consorzio CTP, CON.CO.R.A., nonché di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali con particolare riferimento all’ampliamento della convenzione stessa (rectius, subconcessione).
Con gli atti impugnati l’accesso è stato negato invocando non solo una piena discrezionalità delle Amministrazioni procedenti nell’an e nel quando procedere ad un’eventuale assegnazione, tramite concessione, degli spazi in questione ma anche non meglio precisate esigenze di riservatezza dei concessionari.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere.
Alla luce della situazione in fatto che caratterizza i rapporti tra la ricorrente e ADR è evidente che Tourist Multiservice ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta.
b) Violazione di legge costituzionale – Artt. 24 e 111 Cost..
La tutela della riservatezza non osta all’accesso a documenti necessari per la cura e la difesa del soggetto interessato all’accesso stesso.
c) Difetto di motivazione.
L’Amministrazione non ha congruamente motivato il diniego di accesso.
3. L’Aeroporti di Roma s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia perché non ha ad oggetto l’acquisizione di documenti e/o atti ma di informazioni sia perché la Tourist non ha un interesse qualificato e giuridicamente rilevante ad ottenere quanto richiesto. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
4. L’Enac non si è costituita in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Alcune preliminari precisazioni, in fatto e in diritto, appaiono necessarie al fine del decidere.
La ricorrente afferma di essere “titolare di una subconcessione per l’utilizzo di un box nell’ambito dell’aeroporto di Fiumicino, in provincia di Roma, per accogliere ed assistere la propria clientela in transito”. Si tratta di affermazione non rispondente al vero atteso che la subconcessione è scaduta nel 2005, il rinnovo le è stato negato per gravi irregolarità commesse svolgendo attività che la convenzione espressamente le vietava (l’autonoleggio), il ricorso avverso detto diniego è stato respinto da questa Sezione, il giudice di appello ha negato la pronuncia cautelare richiesta. Ulteriori iniziative assunte dall’interessata, portando la questione all’esame del giudice ordinario, si sono parimenti concluse negativamente.
Sostiene ancora la ricorrente che la conoscenza degli atti, inutilmente chiesti in visione, le è necessaria “ai fini delle propria tutela giurisdizionale in ordine all’appello al Consiglio di Stato”. Anche questa affermazione non trova riscontro nell’istanza di accesso, che segna l’ambito entro il quale il giudice amministrativo è chiamato a svolgere il proprio sindacato.
Nella nota la ricorrente, premesso di aver deciso di esercitare in proprio anche l’attività di noleggio con conducente e che all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e Ciampino tale servizio è affidato dalla società Aeroporti di Roma in subconcessione, ha chiesto di conoscere “quando tali contratti siano scaduti, ovvero quando scadranno e quando saranno indette le procedure per la relativa rassegnazione”.
Segue da ciò che la ricorrente prospetta ora, in sede giurisdizionale, un interesse alla visione degli atti (cioè la difesa innanzi al giudice di appello del suo diritto al rinnovo della originaria sub concessione, che tassativamente escludeva l’attività di autonoleggio) diverso da quello dichiarato nell’istanza oggetto dell’impugnato diniego e in base al quale la concessionaria ha adottato la determinazione di cui la ricorrente ora si duole.
E’ appena il caso di aggiungere, questa volta in punto di diritto ma con evidenti riflessi anche sul piano logico, che la ricorrente non può essere seguita allorché dichiara (pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio) che “i motivi di ricorso avverso la determinazione negativa sull’accesso…..debbono ritenersi integrativi rispetto alle motivazioni già esposte in sede di richiesta all’ENAC e ad ADR”.
Ed invero, a prescindere dal fatto che nel caso in esame si è in presenza non di una integrazione ma di un mutamento dell’oggetto del contendere, è assorbente la considerazione che, per le ragioni già esposte, il contenuto dell’istanza, così come formulata in sede amministrativa, non può essere modificato in sede giurisdizionale per l’ovvia ragione che quella giurisdizionale è la sede nella quale l’istanza, oggetto del contendere unitamente al diniego ad essa opposto, viene esaminata e definita.
E ciò a prescindere dalla considerazione che non è comprensibile, non solo sul piano giuridico ma anche logico, come si possa ragionevolmente affidare ai “motivi di ricorso” il compito di integrare le “motivazioni già esposte” a supporto dell’istanza di accesso.
Segue da quanto esposto che il ricorso va definito assumendo come punto di riferimento l’istanza di accesso del 27 aprile 2009 e il suo contenuto.
2. Una volta circoscritta nei termini suoi propri la materia del contendere il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza, per un duplice ordine di ragioni.
Innanzi tutto perché nel sistema vigente l’accesso è limitato ai documenti, ove esistenti, e non esteso alle informazioni, che nel caso in esame è ciò che la ricorrente chiede di avere. Secondo principi pacifici, a tutela del diritto all’informazione richiesta, e ove sussista l’obbligo giuridico per il destinatario di fornirla, l’ordinamento giuridico appresta altri rimedi, id est, contro il possibile silenzio formatosi sulla richiesta, l’azione disciplinata dall’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 perché l’Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario giudizio annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni.
In secondo luogo è quanto meno dubbio che, sulla base dell’attuale disciplina codicistica, per le subconcessioni di servizi di importo ridotto (id est sotto soglia) sussista l’obbligo per il committente di indire la procedura ad evidenza pubblica, essendo egli obbligato solo a valutare le richieste, che gli siano eventualmente pervenute, secondo principi di trasparenza e comunque garantendo la par condicio fra gli istanti.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)