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| n. 11-2009 - © copyright |
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 30 ottobre 2009 n. 724
Pres. Corasaniti, Est. De Piero
Givada Finanziaria ed Immobiliare di Ruhnke Karen & C. Sas (Avv. Alberto Pasino e Avv. Stefano Zunarelli) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Monfalcone (Avvocatura dello Stato) |
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1. Pubblica amministrazione – Canoni pubblici – Canone di concessione demaniale – Determinazione del canone stesso - Discrezionalità amministrativa - Interessi legittimi e diritti soggettivi – Giurisdizione e competenza - giurisdizione del G.A. – Non sussiste.
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2. Pubblica amministrazione – Canoni pubblici – Canone di concessione demaniale – Portata e contenuto della concessione del canone - Interessi legittimi e diritti soggettivi – Giurisdizione e competenza - giurisdizione del G.A. – Sussiste.
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In linea generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della L. 1034/1971, le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone - e alla misura dello stesso - e la P.A. sia priva di qualsiasi discrezionalità amministrativa in senso proprio (in quanto si limita ad applicare la legge), la questione riguarda diritti soggettivi, e consiste nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata dalla norma. Rientra invece nella giurisdizione del G.O., quando nell’azione della P.A. non si ravvisano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo la controversia esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere. Nel caso, invece, in cui la controversia implichi la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione del canone, ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11 del 2009, proposto da:
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Givada Finanziaria ed Immobiliare di Ruhnke Karen & C. Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Pasino e Stefano Zunarelli, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via San Nicolo' 19;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Monfalcone, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione della Capitaneria di Porto di Monfalcone dd. 14.10.2008, con cui è stato determinato il canone di concessione demaniale per l'anno 2008 ed il presupposto decreto dd.1.4.2008, della comunicazione dd. 13.10.2008 con cui è stato determinato l'adeguamento della fideiussione bancaria ed il presupposto decreto dd. 1.4.2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Monfalcone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Società impugna i provvedimenti della Capitaneria di Porto di Monfalcone n. 22526 e n. 22527 del 14.10.08, con i quali è stato determinato il canone di concessione demaniale per l’anno 2008, nonché il presupposto Decreto del Ministero dei Trasposti n. 10762 dell’1.4.08; oppone, inoltre, il provvedimento della Capitaneria di Porto n. 22485 del 13.10.08 (ed il presupposto Decreto del Ministero) con il quale è stato adeguato anche l’importo della fidejussione bancaria.
1.1. - In fatto, espone di essere titolare - in censuario di Grado, località canale Primero - di una concessione di beni del demanio marittimo, sottoscritta il 22.10.01, per costruire e gestire un approdo per il diporto nautico. Si è quindi impegnata ad eseguire tutte le opere necessarie, alla stregua di un piano economico-finanziario, in ragione del quale (e valutato l’impegno economico necessario) la P.A. ha determinato la durata cinquantennale (a decorrere al luglio 1995) della concessione stessa.
Il canone è stato fissato - fino all’anno 2006 - in base a quanto in allora previsto dal D.M. 343 del 30.7.98.
Con gli atti qui opposti, la PA, preso atto di un sopravvenuto Decreto di aggiornamento dei canoni emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rideterminato - aumentandolo di molto - il canone concessorio dovuto per gli anni 2007 e 2008, chiedendo anche la prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, rapportate ai nuovi corrispettivi.
1.2. - Col presente ricorso la Società impugna tutti gli atti di determinazione dei nuovi canoni eccependo:
1) violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. 241/90. Carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di giusto procedimento.
2) Violazione dell’art. 39 del Cod. Nav.; dell’art. 19 del D.P.R. 328/52; dei DD.MM. 343/98 e 14.4.98; del D.P.R. 509/97. Falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, della L. 494/93. Travisamento; errore di fatto; illogicità e irragionevolezza.
3) In via subordinata, solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della L. 296/06 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della costituzione.
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di giurisdizione di questo Giudice, vertendosi in tema di mera applicabilità di una norma di legge sopravvenuta che determina nuovi criteri per l’aggiornamento del canone.
2.1. - Con memoria, la ricorrente amplia e precisa le già rassegnate conclusioni e ribadisce la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che ciò che viene contestato è il procedimento seguito dalla P.A. per pervenire all’applicazione dei nuovi coefficienti, nonchè l’ingiustificata modifica unilaterale delle condizioni originarie della concessione; in altre parole si lamenta il cattivo esercizio del potere pubblico.
3. - Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR.
La giurisprudenza, sul punto, non è del tutto univoca, ma è di gran lunga maggioritaria l’opinione (cui il Collegio aderisce) di coloro che ritengono determinante il petitum sostanziale della domanda, la cui valutazione competerà al G.O. ogni volta che l’interessato affermi il suo diritto a non pagare più di quanto dovuto in base alla legge o al titolo.
In generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della L. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone - e alla misura dello stesso - e la P.A, sia priva di qualsiasi discrezionalità amministrativa in senso proprio (in quanto si limita ad applicare la legge), la questione riguarda diritti soggettivi, e consiste nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata dalla norma. Nel caso, invece, in cui la controversia implichi la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione, ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3.1. - Nel caso in esame, la Capitaneria di Porto di Monfalcone si è limitata ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296/06, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al rapporto concessorio, e tale preciso oggetto non viene meno solo perché la ricorrente censura l’asseritamente erroneo procedimento seguito; dato che ciò ridonda esclusivamente sull’importo del canone in concreto determinato, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.
Come precisato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/04 n. 191/06, la giurisdizione, nel caso de quo, appartiene sicuramente al G.O., in quanto non si apprezzano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo la controversia esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere. (Cfr. Tar Veneto, n. 212/09, Tar Lazio 1829/09; Cass. SS.UU. n. 22661 del 23.10.06; e, da ultimo, in fattispecie simile: C.S. n. 2197/09).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni - in specie perchè la prospettata soluzione non è del tutto pacifica - per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
5. - Per il principio della translatio iudicii, la causa può tuttavia essere proseguita, previa riassunzione a cura della parte più diligente (a tenore di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 4109/2007 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale, n. 77/07) innanzi al competente Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza - o dalla sua notificazione, se anteriore - come disposto dall’art. 50 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR, in favore del Giudice Ordinario.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
La causa può essere proseguita, previa riassunzione a cura della parte più diligente, innanzi al competente Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza - o dalla sua notificazione, se anteriore - come disposto dall’art. 50 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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