REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 96 del 2009, proposto da:
S.N.C. Pan dell'Orso di Gino di Masso & C., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cataldi, con domicilio eletto presso Pierluigi Avv. Pezzopane in L'Aquila, via Strinella, N. 35 (N.I.);
contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DETERMINAZIONE IN DATA 11.12.2008 CON LA QUALE E' STATO REVOCATO IL CONTRIBUTO RELATIVO AL DOCUP 2000-2006, ANNUALITA' 2005, AZIONE 2.3.1. "PROGRAMMI DI RICERCA" ED E' STATA CHIESTALA RESTITUZIONE DELLA SOMMA Data IN ACCONTO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
'MOTIVAZIONI'
E’ stato impugnato il provvedimento in oggetto, di cui è stata ulteriormente chiesta la sospensione,
relativo a revoca di contributo in precedenza concesso.
E’ stata eccepita dall’amministrazione resistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Trattandosi di eccezione di manifesta fondatezza, il ricorso - dopo differimenti della trattazione per consentire la replica della ricorrente sul punto, ed effettuato il rituale avviso alle parti - è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata.
La fattispecie attiene, infatti, ad uno dei casi, variamente denominati, di ritiro del beneficio concesso a causa del contestato inadempimento di obblighi che si assume facessero capo al beneficiario, in cui non è implicata alcuna potestà discrezionale dell’amministrazione e la posizione dell’interessato assume consistenza di diritto soggettivo.
In linea con l’orientamento del Tribunale (cfr. sent. 1120 del 2008 della sede de L’Aquila e le sentenze 841 e 1039 del 2008 della sezione di Pescara) va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione del ricorso al giudice ordinario presso cui il giudizio può essere riassunto con salvezza degli effetti della domanda proposta.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo -L’Aquila- dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)