Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2009 - © copyright

 

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 2 novembre 2009 n. 452
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
- Andrea Iadeluca (Avv. Iacominii)
c. Difensore Civico Regionale (Avvocatura dello Stato).


1. Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Diniego di accesso – Decisione gerarchica impropria – Intimazione alla sola autorità che ha deciso il ricorso – Difetto di contraddittorio.

 

2. Pubblica Amministrazione – Decisione gerarchica di rigetto – Impugnazione – Notifica del ricorso necessaria nei confronti delle autorità emananti.

1. In caso di impugnazione di una decisione gerarchica (impropria) - resa ai sensi dell’articolo 25 comma 4 legge 241/90 dal difensore civico regionale confermativa del diniego di accesso adottato dal segretario comunale – si ha difetto di contraddittorio, qualora risulti intimata la sola autorità che ha deciso il ricorso gerarchico improprio (difensore civico), e non anche l’amministrazione civica che ha adottato il diniego di accesso.

 

2. Nel caso di decisione gerarchica di rigetto l’impugnativa deve essere sempre e comunque diretta in qualità di autorità emananti, congiuntamente alla P.A. che ha respinto il ricorso amministrativo ed all’amministrazione titolare dell’atto non definitivo. In particolare ciò avviene quando trattasi (come nell’ipotesi normativa dell’articolo 25 comma 4 della legge 241/90) di ricorso gerarchico improprio, ove l’autorità amministrativa che decide il contenzioso non possiede alcun legame strutturale – neanche di gerarchia - con l’autorità titolare del diniego, poi impugnato nelle varie sedi giustiziali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 148 del 2009, proposto da: Andrea Iadeluca, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Iacomini, con domicilio eletto presso Linda Avv. Sebastiani in L'Aquila, via Roma N. 128;

contro



Difensore Civico Regionale;
per l'annullamento della DECISIONE N. 2 DEL 12.2.2009 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA IN DATA 26.8.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La presente vertenza riguarda un giudizio ad exhibendum, nel quale l’odierno ricorrente, consigliere di minoranza del comune di Orticola, ha impugnato la decisione gerarchica (impropria) resa ai sensi dell’articolo 25 comma 4 legge 241/90 dal difensore civico regionale, confermativa del diniego di accesso adottato dal segretario comunale (trattasi in particolare della nota inviata dall’amministrazione comunale alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nell’ambito di un procedimento sorto in conseguenza di un esposto presentato dallo stesso ricorrente).
A sostegno del gravame viene invocato l’ampio potere conoscitivo garantito al consigliere comunale in materia di accesso agli atti ed alle informazioni inerenti al mandato (art. 43 decreto legislativo 267/2000).
Si è costituita in giudizio l’avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila che ha controdedotto con memoria, mentre alla camera di consiglio del 30.9.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di contraddittorio, poiché risulta intimata la sola autorità che ha deciso il ricorso gerarchico improprio (difensore civico), ma non anche l’amministrazione civica che ha adottato il diniego di accesso.
Sul punto il collegio richiama una conforme recente pronuncia del tribunale (n. 858/2008), dalla quale non si ha motivo di discostarsi.
Si è in particolare ivi affermato che nel caso di decisione gerarchica di rigetto l’impugnativa deve essere sempre e comunque diretta in qualità di autorità emananti, congiuntamente alla PA che ha respinto il ricorso amministrativo ed all’amministrazione titolare dell’atto non definitivo, in specie quando trattasi (come nell’ipotesi normativa dell’articolo 25 comma 4 della legge 241/90) di ricorso gerarchico improprio, ove l’autorità amministrativa che decide il contenzioso non possiede alcun legame strutturale –neanche di gerarchia- con l’autorità titolare del diniego, poi impugnato nelle varie sedi giustiziali.
Ciò in quanto “sia l’atto di primo livello che la decisione gerarchica ad effetto
confermativo concorrono a realizzare la fattispecie provvedimentale
attraverso una duplice e progressiva realtà ontologica, allo stesso modo di
un atto complesso (sulla cui necessità di separate intimazioni, cfr. l’ampia
ricostruzione operata da Cons. Stato VI sez. n. 3423 del 7.6.06)”, cosi che “l’impugnativa giurisdizionale dovrà confutare sia i contenuti dell’atto originario sia quelli afferenti alla decisione di rigetto che ha respinto il gravame gerarchico, con un onere processuale pertanto esteso ad avversare i due distinti provvedimenti in questione”.
Ne deriva che ai fini della intimazione in giudizio, le due amministrazioni
procedenti assumono entrambe la qualità di autorità emananti.
Nella predetta decisione di questo Tar si è poi ad abundantiam puntualizzato che anche a voler accedere alle diverse ricostruzioni operate da dottrina e giurisprudenza in ordine al rapporto fra atto non definitivo e decisione gerarchica di reiezione (ricostruzioni ivi riassunte), sussisterebbe un pari responso di difetto di contraddittorio nei confronti del ricorrente che -come nel caso di specie- limita la chiamata in causa alla sola amministrazione titolare della funzione contenziosa.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per mancata notifica
al comune di Oricola.
Spese a carico del ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese a carico del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre agli accessori di legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/11/2009


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento