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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1505
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
C. E. (avv.ti E. Basti e G. Contu) c/ Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti
dell’ Amministrazione Pubblica (avv. V. Caredda); Direzione Generale Inpdap - Roma -, Ministero
del Tesoro con delega per la Funzione Pubblica, Direzione Provinciale del Tesoro di Cagliari;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Distr. St.) e nei confronti di P. S (n.c.)


Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego – Procedure finalizzate all’accesso del personale già assunto ad una qualifica superiore nell’ambito della medesima area professionale o categoria – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Spetta al G.O. conoscere delle controversie inerenti alle progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 52, comma 1), vertendosi di procedure poste in essere, dall'amministrazione, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (nella specie si verteva dell’impugnazione degli atti relativi al passaggio alla categoria C3)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 388 del 2001, proposto da:

 

C. E., rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Basti (Cancellata), Giovanni Contu, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro



Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti dell’ Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caredda, con domicilio presso di lui eletto in Cagliari, via Paoli n. 7; Direzione Generale Inpdap - Roma -, Ministero del Tesoro con delega per la Funzione Pubblica, Direzione Provinciale del Tesoro di Cagliari; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di
P. S.;



per l'annullamento
della graduatoria relativa alla selezione a n. 1501 posti per il passaggio alla posizione C3 profilo facilitatore di processo (indetta con deliberazione n. 53 del 23 maggio 2000 del direttore generale dell’INPDAP, non conosciuta) approvata dal Consiglio di amministrazione dell’INPDAP nella seduta del 28.12.2000;
ove possa occorrere, della suddetta deliberazione n. 53 del 23 maggio 2000 del direttore generale dell’INPDAP, non conosciuta;
della circolare n. 31 del 22 giugno 2000, nella parte in cui prevede che l’attestazione concernente lo svolgimento di mansioni svolte, ai fini delle selezioni per il passaggio alla posizione ordinamentale di C3 possa essere rilasciata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano ricoperto le posizioni di capo ufficio o di vice capo ufficio, quando si sia in presenza di sostituzioni per lunghi periodi o nel caso di sedi di grandi dimensioni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il signor Eligio Coghe, dipendente dell’INPDAP, ha partecipato alla selezione interna per il passaggio dalla posizione ordinamentale C1 alla posizione ordinamentale C3 profilo “facilitatore di processo”, indetta con determinazione n. 53 in data 23 maggio 2000 del direttore generale del medesimo istituto. La graduatoria è stata approvata dal C.D.A. dell’Inpdap, nella seduta del 28.12.2000 e, in data 10.01.2001, è stata comunicata al signor Coghe, classificatosi al 1666° posto.
Insorgeva quindi avverso gli atti indicati in epigrafe deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
violazione art. 45 comma 5 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e del punto 10 dell’accordo integrativo in data 28.12.1999;
violazione art. 45 comma 5 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e del punto 10 dell’accordo integrativo in data 28.12.1999, sotto diverso profilo;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì L’INPDAP contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26.06.2009 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica dell’8.7.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Va preliminarmente esaminata l’eccezione presentata dalla difesa del’INPDAP, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L’eccezione è fondata.
Deve infatti essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) il ricorrente, già inquadrato nell'area C, posizione economica C1, impugni la procedura selettiva interna indetta dalla amministrazione per il passaggio alla posizione C3, appartenente alla medesima area funzionale da cui egli proviene.
La selezione di cui vengono impugnati gli atti, risulta essere una selezione per un passaggio interno in posizione C3 (profilo di facilitatore di processo) di personale già appartenente all'area C.
In base all’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ( v. sentenza n. 18886 del 10.12.2003), nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora trasfuso nell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le assunzioni, ancorché vengano in considerazione atti presupposti", e a quella del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della p.a.". Da ciò consegue che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica, non inerendo ad una procedura concorsuale, trattandosi di un concorso interno, è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro e costituiscono quindi espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ex art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; ora art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e differiscono pertanto dalle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.
In definitiva, quando, come nel caso di specie, si discute di un semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vi è giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La giurisdizione amministrativa deve invece essere affermata sulle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, nonché sulle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore.
A sostegno di tale orientamento, è altresì opportuno richiamare la recente decisione della Suprema Corte ( Sezioni Unite 31 ottobre 2008 n. 26295) che ha affermato che “le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), sono affidate, invece, a procedure poste in essere, dall'amministrazione, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cit. D.Lgs. n. 165, art. 5, comma 2)”. Anche Cass. Sez. Un., 10419/2006, regolando la giurisdizione, ha applicato il principio sopra citato in fattispecie in cui veniva in rilievo il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, e l'accesso alla posizione economica C/3 del personale appartenente alle posizioni economiche C/1 e C/2, affermando che le posizioni economiche differenziate - C/1, C/2, C/3 - costituiscono altrettante qualifiche all'interno della stessa area di inquadramento, sicché la progressione, estranea alla procedura di assunzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, va qualificata di diritto privato.
Alla luce dei principi sopra esposti, il presente ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione poiché il ricorrente, già inquadrato nell'area C, posizione economica C1, ha impugnato la procedura selettiva interna indetta dalla amministrazione intimata per il passaggio alla posizione C3, appartenente alla medesima area funzionale da cui egli proviene.
Sussistono giustificati motivi, tra cui l'incertezza nell'esatta identificazione del criterio discretivo della giurisdizione nel caso di controversie aventi ad oggetto concorsi interni nel lavoro pubblico "privatizzato", soprattutto al tempo in cui è stata instaurata la presente controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Indica quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009



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