T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1502
Numerico; Est. G. Rovelli
B. C. di P. N. & C. S.a.s. (avv.ti P. Corrias ed E. Sanjust) c/ Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Lavoro, Formazione professionale
cooperazione sicurezza sociale, Agenzia Regionale del Lavoro |
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Contributi e provvidenze - Contributi Pubblici – Disciplina regionale sarda – Art. 7, L.R. S. 24 ottobre 1988 n. 33 – Inserimento lavorativo di ex detenuti – In caso di mancata espiazione della pena detentiva – Inapplicabilità
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L’art. 7, L.R.S. 24 ottobre 1988 n. 33, nella parte in cui prevede(va) che possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossico-dipendenti ed alcolisti, non è applicabile a lavoratori che non hanno scontato una pena detentiva e che, per conseguenza, non necessitano di alcun inserimento lavorativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2000, proposto da:
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B. C. di P. N. & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Corrias, Efisio Sanjust, con domicilio eletto presso Piergiorgio Corrias in Cagliari, via San Lucifero n. 77;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Lavoro, Formazione professionale cooperazione sicurezza sociale, Agenzia Regionale del Lavoro c/o Assessorato Regionale Lavoro;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 12971 am/SM –SV – LB9L a firma dell’assessore al lavoro, nonché di ogni altro provvedimento antecedente o comunque connesso, nella parte in cui il predetto provvedimento stabilisce la revoca del contributo di £ 32.838.000 concesso con decreto n. 634/A.R.L. del 4.6.1998 per l’assunzione del dipendente Galici Efisio di cui alla nota n. 9109 del 3.11.1997.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Gianluca Rovelli e udito il difensore della ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale veniva comunicata:
la revoca totale del contributo di £ 32.838.000 per l’assunzione del dipendente Efisio Galici;
la revoca parziale del contributo di £ 14.654.000 relativo all’assunzione del dipendente Nateri Luigi.
Per quanto riguarda il dipendente Galici, il provvedimento veniva adottato in quanto lo stesso “non risulta avere scontato pene detentive”.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 33 del 1988. Il ricorso doveva considerarsi respinto in seguito all’inutile decorso del termine di 60 giorni dal 23.12.1999, data della sua presentazione.
Veniva quindi proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo un unico motivo in diritto:
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 lett. h) della L.R. Sardegna 24 ottobre 1988 n. 33, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Alla udienza pubblica del 08.07.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso fa perno sulla seguente argomentazione.
Il dipendente Galici, risulta aver scontato le pene cui era stato condannato con sentenza della Pretura di Cagliari del 3.12.1982. Più precisamente, il Galici risulterebbe avere scontato la pena dell’arresto per mesi 1 e 10 giorni, sostituito con la libertà controllata per un periodo pari al doppio della durata.
Secondo la ricorrente, l’alternatività tra la detenzione in carcere e al detenzione domiciliare non muta lo status di condannato a pena detentiva del beneficiario. L’art. 57 della L. 689 del 1981, infatti, stabilisce espressamente che “per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva”.
Secondo la ricorrente dunque, il provvedimento impugnato risulterebbe irragionevole oltreché giuridicamente non corretto nella parte in cui esclude in capo al dipendente Galici lo status di ex detenuto.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.
L’art. 7 della L.R. 33 del 1988, sotto la rubrica “Incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori” (Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 36), recitava:
“ Possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria:
a) per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro di età compresa fra i 18 e i 32 anni, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formativa;
b) per la trasformazione dei rapporti a termine, di cui alla lettera precedente, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863;
d) per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, forniti di attestato di qualifica rilasciato al termine della frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito;
e) per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale;
f) per l'assunzione di soggetti tra i 30 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;
g) per l'assunzione di lavoratori di ritorno dall'emigrazione;
h) per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossico-dipendenti ed alcolisti;
i) per l'assunzione di lavoratori portatori di handicap fisici o psichici.
2. I contributi possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato di cui al successivo articolo 29, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.
3-bis. La disposizione prevista nel comma precedente non si applica alle domande di contributo presentate all'Agenzia regionale del lavoro, ai sensi degli articoli 7 e 12, a valere sulla programmazione vigente a tutto il 31 dicembre 1993.
3-ter. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'accertamento previsto dall'articolo 21”.
La ratio della disposizione citata, va rinvenuta nella esigenza di agevolare l’inserimento al lavoro di determinate categorie di soggetti, meritevoli di particolare protezione, tra cui i soggetti ex detenuti.
E’ evidente che non possono rientrare in questa categoria, come correttamente ritenuto dalla Regione, coloro che in concreto non hanno scontato alcuna pena detentiva e che pertanto, come nel caso del dipendente per il quale la ricorrente chiede il riconoscimento del contributo, non necessitano di alcun inserimento lavorativo.
Nel caso concreto, risulta dagli atti di causa (certificato del casellario giudiziale) che il reato per cui è stata emessa sentenza da parte del Pretore di Cagliari è quello della violazione del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale (art. 80 cpv. 12 d.P.R. 15.06.1959 n. 393).
Per tale fattispecie, il Galici è stato condannato ma non ha scontato alcuna pena detentiva per la quale potesse necessitare un qualche inserimento lavorativo.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
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