T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1497
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
P. G. (avv. L. Pateri) c/ Provveditorato agli Studi di Cagliari,
Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Distr. St.) |
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Pubblico impiego – Risoluzione del rapporto – Assenza per malattia - Superamento periodo di 18 mesi di assenza senza richiesta di ulteriore proroga – Art. 23 C.C.N.L. di comparto - E’ legittima
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Deve ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di 18 mesi di assenza per malattia, così come previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. di comparto, laddove lo stesso provvedimento sia adottato ove il dipendente abbia omesso di richiedere l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi previsto dallo stesso art. 23 del C.C.N.L..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 1998, proposto da:
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P. G., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Alghero n. 29;
contro
Provveditorato agli Studi di Cagliari, Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dell’8.06.1998 a firma del Provveditore agli studi di Cagliari avente ad oggetto la risoluzione autoritativa del rapporto di lavoro della ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale e comunque correlato col predetto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Cagliari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, insegnante di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, veniva sottoposta ad accertamenti medico legali da parte del collegio medico della USL n. 8 di Cagliari che, con verbale di visita medica n. 65 del 09.06.1997, la giudicava temporaneamente inidonea al servizio per giorni 360.
In data 07.07.1997 la Direttrice didattica della Scuola elementare “la Palma” con decreto n. 1541/D3 collocava la ricorrente in assenza per malattia per 360 giorni con retribuzione al 50% per giorni 40 e, dal 16.08.1997, con nessuna retribuzione.
In data 29.09.1997, per la signora Pischedda veniva inviata al Collegio medico dell’ospedale militare di Cagliari richiesta di visita al fine di ottenere la pensione d’invalidità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335 del 1995.
In data 27.02.1998 la Commissione medica militare confermava le infermità riscontrate dal Collegio medico della ASL 8 di Cagliari.
In data 29.04.1998 la ricorrente presentava domanda per ottenere un congedo per malattia di 11 mesi. La domanda veniva accettata con riserva.
In data 18.06.1998 il Provveditorato agli studi inviava una nuova richiesta di visita presso la Commissione medica dell’ospedale militare.
In data 8.06.1998 con il provvedimento impugnato veniva risolto il rapporto di lavoro con la ricorrente avendo la stessa superato i primi diciotto mesi di assenza per malattia nel triennio 1995 – 1998 previsti dal CCNL 04.08.1995.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa, nonché per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contrasto con precedenti manifestazioni di volontà della P.A.;
violazione dell’art. 23 comma 4 del CCNL 04.08.1995.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 luglio 1998 la domanda cautelare veniva rigettata.
Alla udienza pubblica del 24.06.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso fa anzitutto perno sulla contestazione della premessa da cui muove il provvedimento impugnato, e cioè che la ricorrente non avrebbe provveduto a depositare istanza di concessione di ulteriori 18 mesi di assenza dal lavoro per malattia al solo fine della conservazione del posto di lavoro ex art. 23 comma 2 del CCNL di comparto. L’assunto, a dire della ricorrente, sarebbe privo di fondamento e il provvedimento illegittimo laddove motiva sulla base della inesistenza di un presupposto che risulterebbe invece verificatosi.
Sempre a dire della ricorrente, il provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione con l’art. 23 comma 4 del CCNL di comparto che recita: “superati i periodi di conservazione del posto, previsti ai commi 1 e 2 , oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto”.
Il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto estende la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro anche nei confronti del dipendente dichiarato idoneo ad altri compiti come appunto la ricorrente.
Nessuna delle censure sopra descritte coglie nel segno.
La ricorrente, prima che scadesse il periodo di assenza per malattia previsto dall’art. 23 comma 1 del c.c.n.l. di comparto ha omesso di chiedere all’Amministrazione una nuova visita presso l’ASL di appartenenza.
Deve ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di 18 mesi di assenza per malattia, così come previsto dall'art. 23 del c.c.n.l. di comparto, laddove lo stesso provvedimento sia adottato ove il dipendente abbia omesso di richiedere l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi previsto dallo stesso art. 23 del c.c.n.l..
Il tenore letterale della disposizione è difatti chiaro nel senso che il lavoratore debba presentare idonea domanda perché gli possa essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
Come risulta evidente dagli atti di causa nessuna domanda in tal senso è stata presentata.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
La natura della controversia induce il Collegio a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
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