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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1507
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
S. M. B. (avv. G. Tavolacci) c/ Comune di Barumini (avv. S. Pinna)
e nei confronti di T. G. e C. V. I. Srl (n.c.)


1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali - Punti di vendita “non esclusivi” di giornali – Presupposti – Art. 2, comma 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170

 

2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali - Punti di vendita “non esclusivi” di giornali – Presupposti – Disciplina regionale sarda - Art. 4, ultimo comma L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49 – Limite di un solo punto vendita nei Comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti – Inapplicabilità

1. Ai fini del rilascio della (prima) autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste in esercizio “non esclusivo”, a fronte dell’esistenza di un’unica rivendita esclusiva, è necessario e sufficiente, ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, che il Comune tenga conto della inesistenza di altri punti di vendita “non esclusivi” autorizzati

 

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste in esercizio “non esclusivo”, il limite imposto dall’art. 4, ultimo comma, L.R. S. 15 luglio 1986 n. 49 (un solo punto vendita nei Comuni sardi con popolazione inferiore ai 2500 abitanti) può trovare applicazione solo in riferimento ai punti vendita “esclusivi” e non anche alla diversa tipologia di vendita (punto di vendita “non esclusivo”) successivamente disciplinata e contemplata dalla normativa nazionale (D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3, L. 13 aprile 1999, n. 108”, non ancora recepito a livello regionale).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 689 del 2007, proposto da:

 

S. M. B., rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia N.22;

contro



Comune di Barumini, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero N.65;

nei confronti di
T. G. e C. V. Immobiliare Srl, non costituite in giudizio;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso principale:
-dell’AUTORIZZAZIONE COMUNALE del 20.4.2007 di ESERCIZIO PUNTO VENDITA “NON ESCLUSIVO” DI QUOTIDIANI E PERIODICI RILASCIATA ALLA CONTROINTERESSATA Turnu Giovannina;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e, con i motivi aggiunti:
-della successiva autorizzazione sostitutiva (avente i medesimi estremi: 20.4.2007 n. 1) alla quale si fa riferimento nella nota del Responsabile del servizio del comune di Barumini del 20 luglio 2007;
-nonché, per quanto occorra, delle due note di trasmissione dell’ 11 luglio 2007 e del 20 luglio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barumini;
Visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Tavolacci per la ricorrente e avv. Pinna per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente Maria Bernarda Sergi è titolare, dal 2003, di autorizzazione per la vendita di stampa quotidiana e periodica in punto "esclusivo" permanente in sede fissa, in comune di Barumini, viale Umberto n. 110. È succeduta a Emerita Sergi che era titolare della medesima attività dal 1992.
Il comune ha rilasciato in data 20 aprile 2007 in favore della signora Giovannina Turnu autorizzazione all'esercizio di vendita di prodotti editoriali (punto non esclusivo) presso il bar sito in Barumini, in via Roma n. 22, denominato "Central bar-Chez Vous srl”.
Successivamente, il 20 luglio 2007 l'autorizzazione è stata corretta e rettificata, in quanto è stato espunto l’erroneo riferimento (nelle premesse) alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 12.1.2005, rimanendo invariato il contenuto dell’autorizzazione.
Sono stati sollevati, in sede di ricorso (notificato il 30/7/2007 e depositato il 29/8/2007), i seguenti motivi :
1) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2 commi 5° e 6° e dell'articolo 6 del D. Lgs. N. 170/2001; dell'articolo 3 della legge n. 108/1999; dell'articolo 4 ultimo comma della legge regionale n. 49/1986; dell'articolo 27 comma 2° lett. d) della legge regionale n. 9/2006 - violazione del giusto procedimento - erroneità dei presupposti, illogicità e sviamento dalla causa tipica - carenza di motivazione;
2) il Comune di Barumini non era commissariato nel gennaio 2005, né ha approvato criteri per il rilascio di punti vendita non esclusivi – erronea indicazione nelle premesse -violazione del giusto procedimento - violazione di legge - erroneità dei presupposti e sviamento dalla causa tipica - carenza di motivazione;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2 comma 3° del decreto legislativo n. 170/2001; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 49/1986; erroneità dei presupposti.
Con successivo atto notificato il 12 settembre 2007 (e depositato il 19/9) sono stati formulati, in considerazione dell'autorizzazione rilasciata, in sostituzione della precedente, nel luglio 2007 (ma con la conservazione dei medesimi originari estremi), i seguenti motivi aggiunti:
4) nullità-inesistenza dell'autorizzazione sostitutiva rilasciata nella sua nuova versione;
5) riproposizione del primo e del terzo motivo dell’originario ricorso avverso il nuovo atto.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del provvedimento.
Alla Camera di consiglio del 3 ottobre 2007 la domanda di sospensione è stata accolta in relazione al primo motivo di ricorso, in quanto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 170/2001 richiede la valutazione della "densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".
All'udienza del 13 maggio 2009 il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.

DIRITTO



I) Si premette, innanzitutto, che ai fini del rilascio delle autorizzazioni per punti vendita “non esclusivi” la norma nazionale di settore (art. 2 2° comma e art. 6 del D.Lgs. 24.4.2001 n. 170) non richiede la previa elaborazione dei “piani comunali di localizzazione”, essendo tale strumento riservato alla programmazione dei soli punti vendita “esclusivi” (cfr. C.S. V 10.7.2003 n. 4122; ord. C. S. sez. V, del 4.11.2003, n. 4708; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 10 dicembre 2007 , n. 3392; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 24 novembre 2007, n. 1196; Tar Campania, III, 29.5.2006 n. 6228; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 14 febbraio 2006 , n. 204).
Per quanto concerne gli altri profili istruttori contemplati dal medesimi comma (che si riferisce sia a punti esclusivi che non esclusivi) trattasi di elementi che possono assumere rilevanza per il rilascio di “una pluralità” di autorizzazioni, mentre il Collegio non ritiene che l’analisi dei fattori incidenti sulla vendita dei giornali (densità, caratteristiche zone, entità vendite, accesso) possano assumere rilievo impeditivo per l’emanazione della seconda autorizzazione nel medesimo territorio comunale. Essendovi un’unica rivendita “esclusiva” il rilascio della prima autorizzazione “non esclusiva” non può essere assoggettata a particolari vincoli limitativi, pena la creazione di un monopolio in un settore nel quale il legislatore ha, invece, voluto creare nuovi strumenti di diffusione e di ampliamento della lettura.
Del resto la norma (6° comma) disciplina in modo misto (per le due tipologie di punti vendita) l’articolazione dell’istruttoria, ma contempla (nell’ultima parte) proprio la valutazione dell’ “esistenza di altri punti vendita non esclusivi”. Nel caso di specie, quindi, la possibilità di rilascio della (prima) autorizzazione non esclusiva si inquadra in un’ evidente compatibilità della compresenza delle due autorizzazioni (di tipologia diversa).
Ne consegue che, in assenza di altri punti vendita non esclusivi, ed in presenza di un’unica rivendita esclusiva il Comune ha legittimamente rilasciato la nuova autorizzazione (non esclusiva).
In definitiva, ai fini del rilascio della (prima) autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste in esercizio , a fronte dell’esistenza di un’unica rivendita esclusiva, è necessario e sufficiente, ai sensi dell'art. 2, comma 6°, D.L. vo 24.4.2001, n. 170, che il Comune tenga conto dell' “inesistenza di altri punti di vendita non esclusivi autorizzati” .
Anche il Tar Campania (III 29 maggio 2006 , n. 6228) affrontando analoga questione ha affermato che “in caso di punti di vendita non esclusivi, l'unica verifica da effettuarsi - ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L. vo 24.4.2001, n. 170 - è quella che non vi siano in zona altri esercizi non esclusivi autorizzati”.
Per quanto concerne, poi, il limite imposto (in sede di “Criteri per la predisposizione dei piani comunali”) dall’art. 4, ult. comma, della LR n. 49 15.7.1986 (un solo punto vendita nei Comuni sardi con popolazione inferiore ai 2500 abitanti) va considerato che tale disposizione può trovare applicazione solo in riferimento ai punti vendita “esclusivi” e non anche alla diversa tipologia di vendita (punto non esclusivo) successivamente disciplinata e contemplata dalla normativa nazionale del 2001 di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” (e non ancora recepita a livello regionale).
II) La circostanza che la sig.ra Turnu fosse socia di maggioranza ma non anche la legale rappresentante della Chez Vous Immobiliare srl non costituiva elemento di ostacolo al rilascio dell’autorizzazione in proprio favore, essendo idonea la dimostrazione della disponibilità della fruizione della struttura ove verrà espletata l’attività di vendita (in punto non esclusivo).
III) Per quanto attiene, infine, alla problematica inerente la sussistenza di un duplice provvedimento autorizzatorio (avente i medesimi estremi) risulta che, effettivamente, il Comune, in un primo tempo, ha rilasciato una copia del provvedimento recante, nelle premesse, l’erronea indicazione della delibera del Commissario prefettizio del 12.1.2005 in materia di “criteri per i punti non esclusivi” (in realtà inesistente); successivamente tale riferimento (del tutto improprio, in quanto riferito ad atto di altro Comune) è stato espunto, rimanendo, per il resto, del tutto invariato il provvedimento. Si ritiene che nonostante l’apporto di tale cancellazione/rettifica sia avvenuto in modo del tutto informale, il provvedimento abbia comunque conservato il medesimo contenuto e funzione e, come tale, va, nella sostanza, conservato nella sua portata giuridica. La modifica è, cioè, paragonabile ad una intervenuta cancellazione a penna (delete) di una delle premesse dell’originario provvedimento, da parte dell’autore dell’atto, inidonea a rendere di per se sola illegittima e/o nulla l’autorizzazione, che invece conserva la sua piena portata giuridica.
In conclusione il ricorso va respinto.
In considerazione della peculiarità della fattispecie le spese possono integralmente compensarsi.


P.Q.M.



Respinge il ricorso.
Spese e onorari compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009



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