Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 23 ottobre 2009 n. 1560
M. Nicolosi Pres. - I. Correale Est.
R. Abate (in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966) contro l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze, e la Prefettura di Firenze – U.T.G. di Firenze (Avvocatura dello Stato), il Comune di Firenze (non costituito) e nei confronti di S. Baldassarri (Avv. L. Capecchi)


Processo amministrativo – Termine per ricorrere scadente il sabato – Proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 al primo giorno seguente non festivo – Applicabilità – Giudizio elettorale - Applicabilità

La norma che disciplina la scadenza di un termine – proprio con riferimento ad atti processuali svolti “fuori dall’udienza”, quindi slegati dalla peculiarità propria della cadenza processualcivilistica – non può che ritenersi esplicativa di un principio generale di diritto, valevole per tutte le forme di processo, in assenza di specifiche precisazioni dello stesso legislatore. Pertanto ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 e applicabile anche al processo amministrativo, il termine per ricorrere scadente il sabato deve intendersi “ope legis” prorogato al primo giorno seguente non festivo. Ciò vale anche e soprattutto in materia di giudizio elettorale dove sono in esame diritti e interessi fondamentali per lo svolgersi della vita sociale di relazione. D’altronde in virtù dell’evoluzione ermeneutica e del robusto contributo della dottrina e della Corte Costituzionale in materia, non è più riproponibile l’affermazione che il processo amministrativo, seppur possegga aspetti degli istituti tipici del diritto processuale civile, presenti elementi essenziali di diritto pubblico che lo qualifichino come ordinamento speciale nel sistema generale giurisdizionale. La stessa Corte Costituzionale ha precisato che la pluralità dei giudici, ordinari e speciali, non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale, ma deve assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, tenendo conto che il vigente codice di procedura civile si ispira pressoché costantemente al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2009, proposto da:
Roberto Abate, in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966, con domicilio eletto presso sé medesimo in Firenze, via Poggio Bracciolini, 40;

contro



- l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., e la Prefettura di Firenze – U.T.G. di Firenze, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

- il Comune di Firenze, in Persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di



Stefano Baldassarri, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capecchi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20;

per l'annullamento



- dell’atto di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2009, relativo alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi nel Comune di Firenze in data 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione del
Consiglio circoscrizionale n. 2 del Comune di Firenze (Lista n. 3 – Popolo della Libertà) nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente;
- del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze e dell’allegato “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali”, relativo alla Circoscrizione amministrativa del Quartiere n. 2 Campo di Marte per la Lista n. 3 (Popolo della Libertà) nella parte in cui, non attribuisce al ricorrente il corretto numero di preferenze ottenute e non contempla lo stesso tra gli eletti;
- dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni 102, 111, 117, 121 e 132 della Circoscrizione n. 2, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze effettivamente ottenute;
- dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 84; 85; 89; 93; 96; 101; 109; 114; 115; 118; 123; 129; 130; 134; 141; 146 e 147 della Circoscrizione n. 2 nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze effettivamente ottenute;
- nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche se di estremi ignoti e, segnatamente, per quanto occorrer possa, dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle rimanenti sezioni dalla n. 64 alla n. 148 del Quartiere n. 2, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze ottenute
e per la consequenziale rettifica ex art. 84 D.P.R. n. 570/1960
dei risultati elettorali ivi contenuti e relativi alla Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze – Lista n. 3 (Popolo della Libertà) con conseguente proclamazione quale eletto nella Lista n. 3 il sig. Roberto Abate per il maggiore numero di preferenze conseguite, in sostituzione del candidato ultimo eletto sig. Stefano Baldassarri, illegittimamente proclamato eletto e/o altri.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze e della Prefettura di Firenze;
Vista la memoria di costituzione di Stefano Baldassarri, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso a questo Tribunale, depositato il 13 luglio 2009, il sig. Roberto Abate, iscritto nelle liste elettorali di Firenze, evidenziava di avere presentato la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale fiorentino n. 2, nella lista contrassegnata con il n. 3 (Popolo delle Libertà). Egli precisava anche che, al termine delle operazioni di spoglio, risultava collocato al sesto posto nell’ordine di preferenze ricevute e, quindi, avrebbe avuto diritto ad un seggio. Dopo lo svolgimento delle consuete operazioni di verifica, però, e dalla conseguente proclamazione degli eletti, risultava che il ricorrente era ricollocato al decimo posto, con n. 161 preferenze e, quindi, non era più attributario di un seggio, dato che al Popolo della Libertà erano riconosciuti in quel Consiglio circoscrizionale sette seggi.
Il ricorrente precisava di aver acquisito copia del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, con l’allegato prospetto, nonché copia parziale dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni dalla n. 64 alla n. 148.
Il ricorrente, quindi, evidenziava di avere riscontrato alcune irregolarità nei medesimi, quali la presenza di cancellature e correzioni (verbali sezioni nn. 69, 79, 85, 93 e 114) ed il mancato annullamento di spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza (verbali sezioni nn. 111 e 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 96, 101, 109, 114, 115, 118, 129, 134, 141, 146).
Inoltre, i verbali delle operazioni di voto non risultavano sottoscritti in ciascun foglio da tutti i membri dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 70 D.P.R. n. 570/1960, ed era riscontrata la presenza di un grande numero di schede dichiarate nulle perché presentavano scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore aveva voluto far riconoscere il proprio voto (sezioni nn. 66, 69, 72, 76, 78, 79, 82, 85, 114, 128, 141) ovvero perché la volontà si era manifestata in modo non univoco ( sezioni nn. 64, 65, 70, 76, 79, 82, 84, 89, 93, 96, 101, 114, 123, 130, 141, 146, 147) ovvero non era riportato il motivo della dichiarazione di nullità (sezioni nn. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 118, 123, 129, 134, 146, 147).
Nelle sezioni nn. 102, 111, 117, 121 e 132 i voti di preferenza a lui attribuiti non corrispondevano alle testimonianze raccolte ed ai sondaggi effettuati tra i suoi stretti sostenitori, elettori nelle suddette sezioni.
Il candidato ultimo degli eletti, Stefano Baldassarri, nel verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 96 risultava avere ottenuto n. 0 preferenze mentre nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale risultavano attribuite a lui tre preferenze e così accadeva anche per la candidata Angela Sirello, che si vedeva attribuiti tre voti in più rispetto a quelli di cui al verbale della sezione in questione.
Lo scarto di voti esistente con l’ultimo degli eletti (diciassette voti) legittimava quindi il ricorrente a chiedere l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti in “parte qua” e la conseguente rettifica, lamentando quanto segue.
“PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”.
Dai verbali acquisiti si evince la presenza di numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate, ed un numero insolitamente alto di schede nulle. Gli errori di trascrizione erano manifesti in virtù dell’attribuzione successiva di tre voti ulteriori ai candidati Baldassarri e Sirello; al ricorrente, nella sezione n. 117 non erano stati attribuiti almeno tre voti di preferenza, salvo se altri, tenuto conto che nella finitima sezione n. 118 invece i voti erano stati ben maggiori, pari a 15; nella sezione n. 111 il ricorrente aveva conseguito meno preferenze di quelle che avrebbe dovuto conseguire secondo le testimonianze dei suoi sostenitori da lui raccolte; inspiegabilmente nella sezione n. 121 era stato attribuito a lui solo un voto e nella n. 132 solo tre voti.
Il ricorrente, in merito, pur non conoscendo i motivi per i quali tali voti erano stati così attribuiti, invocava il principio probatorio attenuato riconosciuto nel contenzioso elettorale e così richiamava la circostanza per la quale nelle sezioni n. 111, 117, 121 e 132 erano state dichiarate nulle, rispettivamente, 14, 25, 29 e 26 schede, e senza neanche indicarne il motivo nella sezione n. 111.
Errori di trascrizioni dei voti si erano chiaramente verificati per quanto riguardava la posizione dei candidati ultimi eletti e numerose irregolarità, quali correzioni, cancellature, spazi non annullati con apposito trattino, erano riscontrabili, così da aver modificato sostanzialmente il risultato elettorale.
“SECONDO MOTIVO: Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”.
Il ricorrente ritornava a rimarcare la presenza di un elevato numero di schede nulle – spesso senza indicazione del motivo (sezioni n. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 118, 123, 129, 134, 146, 147) - nonchè di numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate.
Non era così possibile riscontrare il rispetto del principio del “favor voti” e l’elevato numero di schede evidenziate poteva incidere sul risultato finale che interessava il ricorrente, considerato il non elevato scarto con l’ultimo degli eletti, corrispondente a 17 voti.
“TERZO MOTIVO: Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”.
Precisava il ricorrente che le censure in precedenza formulate valevano, in generale, per tutte le 85 sezioni elettorali della Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze. In più egli evidenziava nuovamente che risultavano non annullati nei verbali di sezione gli spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza e ciò valeva per le sezioni nn. 111, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 101, 109, 114, 115, 118, 129, 134, 141, 146.
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo, in via istruttoria, di procedere ad un ulteriore verifica dei verbali di scrutinio e delle schede elettorali, comprese quelle dichiarate nulle, relative alle sezioni elettorali sopra richiamate, tra cui la n. 96 ove, nel verbale dell’Ufficio elettorale centrale, erano stati attribuiti 3 voti di preferenza in più rispetto a quelli di cui al verbale di sezione ai candidati Baldassarri e Sirello.
Il Presidente della Sezione, quindi, assegnava la causa al magistrato relatore e il ricorrente provvedeva a notificare e depositare nei termini copia del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale.
Si costituivano in giudizio l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze e la Prefettura di Firenze, chiedendo l’estromissione dal giudizio in quanto non portatori di uno specifico interesse in materia elettorale e non avendo alcuna relazione con la proclamazione degli eletti.
Si costituiva in giudizio anche il controinteressato Stefano Baldassarri, rilevando in primo luogo l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
Sotto il primo profilo, infatti, il sig. Baldassarri evidenziava che il ricorso era stato depositato il 13 luglio 2009 mentre la proclamazione degli eletti era dell’11 giugno 2009: risultava così superato il termine massimo di impugnazione di trenta giorni operante in materia, tenendo conto che, se pure la data dell’11 luglio 2009 cadeva di sabato, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie la norma di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. che prevede il differimento al lunedì successivo dei termini scadenti il sabato in relazione ad atti processuali svolti fuori dall’udienza, come osservato da una recente sentenza di altro TAR.
In secondo luogo, il ricorrente rilevava comunque l’inammissibilità del ricorso per apoditticità delle censure e genericità dei vizi dedotti.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il Collegio deve esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controinteressato in relazione al deposito del ricorso avvenuto nella giornata di lunedì 13 luglio 2009, in luogo di quella dell’11 luglio 2009, ultimo dei trenta giorni susseguenti alla proclamazione degli eletti, ma la rileva non condivisibile.
Sostiene il sig. Baldassarri che al presente giudizio non troverebbe applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. - secondo cui la disposizione del comma precedente che prevede la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nel giorno di sabato – come rilevato anche da una sentenza del TAR Puglia, esplicitamente richiamata, per la quale, in sostanza, la tecnica espressiva usata dal legislatore lascia supporre la sua applicabilità unicamente ai giudizi civili.
Il Collegio, invece, propende per l’interpretazione opposta, avallata anche da altre decisioni del Giudice amministrativo.
Come precisato dal Consiglio di Stato, infatti, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 e applicabile anche al processo amministrativo, il termine per ricorrere scadente il sabato deve intendersi “ope legis” prorogato al primo giorno seguente non festivo (Cons. Stato, 2.10.07, n. 5090; TAR Campania, Na, Sez. II, n. 21.5.08, n. 4861; TAR Sardegna, Sez. I, 31.10.06, n. 2323). Ciò – aggiunge il Collegio – trova fondamento prendendo spunto dalle stesse osservazioni contenute nella richiamata sentenza del TAR Puglia, secondo cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre avuto modo di precisare che le norme del codice di procedura civile trovano applicazione nel giudizio amministrativo quando siano richiamate dalle disposizioni regolatrici di quest’ultimo ovvero quando contengono enunciazioni di principi generali di diritto valevoli per ogni tipo di processo o – per meglio dire – che non abbiano una fisionomia peculiare da farle apparire dettate con esclusivo riferimento all’ordinario processo civile.
Ebbene, nonostante la conclusione contraria cui è pervenuto, con pronuncia che risulta isolata, il TAR Puglia, il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie proprio l’osservazione da ultimo riportata, secondo la quale la norma di cui al novellato art. 155, comma 5, c.p.c. dà luogo ad una enunciazione di un principio generale di diritto, privo di una fisionomia peculiare da farla apparire dettata con esclusivo riferimento all’ordinario processo civile.
La norma che disciplina la scadenza di un termine – proprio con riferimento ad atti processuali svolti “fuori dall’udienza”, quindi slegati dalla peculiarità propria della cadenza processualcivilistica – non può che ritenersi esplicativa di un principio generale di diritto, valevole per tutte le forme di processo, in assenza di specifiche precisazioni dello stesso legislatore.
Come recentemente concluso dal giudice amministrativo di secondo grado, infatti (C.G.A. Sicilia, 25.5.09, n. 471), in virtù dell’evoluzione ermeneutica e del robusto contributo della dottrina e della Corte Costituzionale in materia, non è più riproponibile l’affermazione che il processo amministrativo, seppur possegga aspetti degli istituti tipici del diritto processuale civile, presenti elementi essenziali di diritto pubblico che lo qualifichino come ordinamento speciale nel sistema generale giurisdizionale. La stessa Corte Costituzionale ha precisato che la pluralità dei giudici, ordinari e speciali, non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale, ma deve assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, tenendo conto che il vigente codice di procedura civile si ispira pressoché costantemente al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito (Corte Cost. n. 77/2007 nonché n. 204/04).
Alla luce di tali principi, quindi, il Collegio ritiene che la disciplina relativa alle modalità di calcolo della scadenza di un termine processuale debba essere considerata come esplicativa di un principio generale di diritto, orientato a consentire al meglio la tutela giurisdizionale dell’interessato, soprattutto, poi, in materia di giudizio elettorale dove sono in esame diritti e interessi fondamentali per lo svolgersi della vita sociale di relazione.
Chiarito ciò, il Collegio – come seconda incombenza preliminare – dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale, della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze e della Prefettura di Firenze.
Come già pronunciato in altre occasioni (di questa Sezione, 27.1.07, n. 345), infatti, i primi due organi intervengono nel procedimento elettorale in misura temporanea e straordinaria, senza detenere un interesse qualificato nelle relative controversie giurisdizionali, e la terza presta unicamente un’attività di mero supporto logistico per cui tutte non possono essere considerabili parti del giudizio elettorale.
Passando all’esame del contenuto del ricorso, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità, secondo i principi propri del giudizio in materia elettorale.
Infatti, è necessario premettere che può ritenersi conclusione ormai pacifica quella secondo cui nel giudizio elettorale pur sussistendo un onere della prova attenuato rispetto alla regola generale dell'art. 2697 c.c. - attesa l'evidente difficoltà per il ricorrente di accedere nei ristretti termini di legge all'intero materiale elettorale - risulta comunque necessario che colui il quale agisce in giudizio offra quantomeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire "esplorativi", finalizzati solo ad ottenere l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (di questa Sezione, da ultimo, 27.7.09, n. 1308; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 6097).
In particolare, tale “principio di prova” impone che i vizi dedotti devono essere prospettati secondo ragionevolezza e sostenuti da qualche riscontro obiettivo, diverso dalle mere asserzioni attoree (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26.1.05, n. 77), richiedendo sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che il medesimo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali alle quali si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete (Cons. Stato, Sez. V, 23.1.06, n. 167; 4.02.04, n. 370; 18.3.03, n. 1447; 31.10.01, n. 5692; C.G.A. Sicilia, 15.10.01, n. 536).
Ebbene, nel caso di specie, ciò non può dirsi accaduto.
Con il primo motivo, il ricorrente propone diverse osservazioni, tutte, però, non inquadrabili sotto il profilo probatorio minimo ora richiamato, necessario quantomeno per dare luogo ad un ulteriore impulso istruttorio.
In primo luogo il ricorrente afferma che i verbali esaminati presenterebbero “numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate” nonché un “numero insolitamente elevato di schede nulle” ma non indica quali specifiche anomalie sarebbero state individuate, in quali specifiche sezioni e quali conseguenze sulla attribuibilità delle preferenze a suo discapito sarebbero derivate da esse, tenuto conto che nel giudizio elettorale vige il principio della c.d. “strumentalità delle forme” per il quale non tutte le mere irregolarità sono significative al fine di portare all’annullamento della proclamazione degli eletti ma solo quelle sostanziali, legate alla compromissione dell’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (TAR Lazio, Sez. II bis, 30.4.09, n. 4456 e TAR Em.Rom, Pr, 18.10.07, n. 502). Nel caso di specie, il ricorrente non specifica come tali richiamate cancellature e correzioni abbiano inciso, modificandola o comunque distorcendola, sulla volontà espressa dagli elettori in singole schede individuate.
Così pure generica e indeterminata è l’osservazione per la quale risulterebbe un numero insolitamente elevato di schede nulle nelle sezioni nn. 111, 117, 121 e 132, senza che, in tale censura, vi sia la rivendicazione di un numero specifico di voti (annullati) come voti a sé favorevoli.
Per quel che riguarda la ritenuta attribuzione di tre voti di preferenza in più rispetto a quelli affettivamente assegnati ai candidati della sua lista Baldassarri e Sirello nella sezione n. 96, il Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza anche recentemente ribadita da questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 27.7.09, n. 1308), il ricorso in materia elettorale è inammissibile quando non superi la cd. “prova di resistenza”, vale a dire quando l’accoglimento delle specifiche censure non comporterebbe comunque l’attribuzione al ricorrente (o la sottrazione al controinteressato) di un numero di preferenze tale da comportare la modifica a suo vantaggio della graduatoria, con la conseguente assenza di elementi oggettivi che impediscono di intravedere un qualsiasi vantaggio giuridico per il ricorrente medesimo (Cons. Stato, Sez. V, 24.2.96, n. 241).
Come già osservato da questa Sezione nella sentenza sopra richiamata, a ben guardare, questa non è altro che l'applicazione, ai ricorsi in materia elettorale, dei principi generali in tema di interesse ad agire e, nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente ricorda che i voti di differenza con il sig. Baldassarri sono diciassette, è evidente che soli tre voti eventualmente attribuiti erroneamente allo stesso non costituiscono una differenza rilevante a tale fine.
In terzo luogo, il ricorrente osserva che nelle sezioni nn. 102, 111, 117 e 132 i voti di preferenza non risulterebbero corrispondere all’espressione di voto effettivamente riconducibile agli elettori ma tale affermazione appare generica e non sorretta da nessun elemento da cui trarre la conclusione evidenziata dal sig. Abate, laddove lo stesso afferma apoditticamente che altre preferenze gli sarebbero state attribuite dagli elettori. Il ricorrente afferma genericamente di arrivare a tali conclusioni “fondatamente” ma non fornisce alcun principio probatorio idoneo a sostenere tale conclusione, dato che allo scopo non possono essere considerate le testimonianze postume o le dichiarazioni di voto degli elettori.
Come già precisato nella su richiamata sentenza di questa Sezione (n. 1308/09 cit.), infatti, le dichiarazioni degli elettori, i quali attestino di avere espresso la loro preferenza per un candidato determinato, non possono avere rilevanza probatoria, giacché si tratta di dichiarazioni non verificabili e comunque contrastanti con il principio costituzionale di segretezza del voto (art. 48 Cost.), potendosi altrimenti instaurare un (evidentemente illegittimo) sistema di controllo del voto, non solo di chi ha dichiarato, ma anche, per sottrazione, di chi eventualmente si rifiuti di dichiarare (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 6907/2007, cit., con i precedenti giurisprudenziali ivi menzionati). Nello stesso senso, sono stati altresì sottolineati i dubbi in merito all'effettivo rilievo indiziario di dichiarazioni rese a posteriori, su richiesta di parte, da amici o da parenti del candidato, per la probabilità che costoro, dopo avere forse promesso il proprio voto al ricorrente e non averlo poi effettivamente espresso, abbiano reso le dichiarazioni in parola solo per non dover rivelare le proprie effettive scelte elettorali, o, comunque, per una forma di cortesia nei suoi confronti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 22 novembre 2004, n. 8170).
Né è possibile considerare una eventuale richiesta di prova testimoniale, dato che nel giudizio amministrativo elettorale non è ammessa tale prova (Cons. St., Sez. V, 26.6.2000, n. 3631).
Ad analoghe conclusione di inammissibilità del ricorso deve pervenirsi anche per quanto rilevato nel secondo motivo, laddove il sig. Abate, in sostanza, ripropone le medesime modalità di censura già evidenziate con il motivo precedente.
Si rimanda, pertanto, ai principi sopra richiamati in relazione al principio della “strumentalità delle forme” per quanto riguarda il richiamo alla - genericamente descritta - presenza di cancellature e correzioni nei verbali delle sezioni nn. 69, 79, 85, 93, 114 e alla “prova di resistenza” per il ritenuto immotivato annullamento di schede nelle sezioni nn. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 111118, 123, 129, 134, 146, 147. L’assenza di indicazione in ordine alle ragioni per le quali è ritenuto che tali schede dichiarate nulle sarebbero in realtà espressive di voti a favore del ricorrente comporta l’individuazione di una funzione meramente esplorativa del ricorso e della collegata richiesta istruttoria che comportano la sua inammissibilità, non potendosi riscontrare nelle norme di cui all’art. 83 D.P.R. n. 570/1960 la possibilità di dare luogo ad un giudizio finalizzato allo scopo di indurre il giudice ad un riesame generale in sede giudiziale dello scrutinio e dei relativi risultati elettorali (TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 9.1.09, n. 3 e 28.11.08, n. 2274).
Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.
In esso il sig. Abate specifica che le censure in precedenza formulate varrebbero “in generale, per tutte le n. 85 sezioni elettorali della Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze”, con ciò evidenziando ancor di più l’indeterminatezza e la genericità delle censure prospettate.
Del pari generica, in quanto non indica né il numero delle schede recanti voti di preferenza per il ricorrente in ciascuna delle sezioni elettorali indicate, e neppure il numero complessivo di tali schede, è la censura secondo cui sarebbe riscontrabile il mancato annullamento degli spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza, dato che lo stesso ricorrente afferma che “non è dato sapere…se nel corso delle operazioni elettorali si siano verificati errori di trascrizione e/o omissioni nelle trascrizione dei voti di preferenza effettivamente attribuiti”, con ciò confermando l’impostazione meramente “esplorativa” delle sue censure.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti costituite, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Firenze, della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze e della Prefettura di Firenze;
2) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Demanda alla Segreteria di questo Tribunale per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento