T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 14 ottobre 2009 n. 681
L. Papiano Pres. E. Loria Est.
F. Cagliari (Avv. L. Maggiolo) contro il Comune di Reggio Emilia (Avv. S.
Gnoni) e nei confronti di Casa di Cura Salus S.p.A. (Avv.ti A. Astolfi e
G. De Angelis) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Impianti di carburanti – Autorizzazione – Impugnazione da parte dei terzi lesi – Termine - Decorrenza – Di norma dalla ultimazione dei lavori
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2. Edilizia ed urbanistica – Impianti di carburanti – Permesso di costruire – Assenza di nulla osta dell’Ente concessionario della strada - Illegittimità
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1. Anche in relazione alle distanze tra impianti di carburante è solo nel momento di ultimazione dei lavori che è possibile – di norma - avere contezza delle caratteristiche e della distanza degli accessi dell’impianto, in modo da poter valutare le eventuali violazioni urbanistiche perpetrate. Solo da tale momento decorre quindi il termine decadenziale per l’impugnazione del titolo abilitativo da parte degli eventuali terzi lesi
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2. Il permesso di costruire relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, è illegittimo per violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 32/98 nonché dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) laddove non sia stato previamente acquisito il parere dell’Ente concessionario della strada (ANAS e/o Provincia di Parma nella specie)
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N. 00681/2009 REG.SEN.
N. 00372/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 372 del 2006, proposto da
Tanzi Aurelio Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Pagliari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini 3;
contro
il Comune di Torrile (PR), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Soncini e Francesco Soncini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Soncini in Parma, Stradello Boito 1;
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il Servizio Commercio e Attività Produttive e Polizia Amministrativa del Comune di Torrile;
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il Servizio Assetto del Territorio e Urbanistica Comune di Torrile;
nei confronti di
Vi.B.Oil. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Bassi e Paolo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Parma, Strada Petrarca 8;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Torrile (PR) datato 06.06.2005 a firma del Responsabile del settore Attività Produttive e Polizia Amministrativa, con cui il Comune ha autorizzato la ditta Vi.B.Oil. S.r.l. a installare ed esercitare un nuovo impianto di distribuzione di carburanti da realizzarsi in Torrile Frazione S. Paolo lungo la variante della S.S. n. 343 Asolana, in area identificata al catasto del Comune di Torrile al Foglio 18, Mappale 20;
del permesso di costruire oneroso, rilasciato dal Responsabile del Settore VI – Assetto del Territorio e Urbanistica del Comune di Torrile, in data 06.06.2005 in favore del signor Bortolotti Piero, nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta Vi.B.Oil. s.r.l.;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torrile (PR) n. 19 del 22.04.2004, con cui sono state approvate le norme di attuazione al P.O.C. – RUE, limitatamente all’art. 52, comma 6 lett. d) delle suddette norme di attuazione, laddove si dispone che la distanza stradale dei nuovi impianti di distribuzione sia di soli mt. l 1500 rispetto agli impianti esistenti;
della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torrile (PR) n. 20 del 16.05.2006 con cui è stata adottata la variante al POC e alle relative norme di attuazione, limitatamente all’art. 21, comma 9 lett. d) delle suddette norme di attuazione, laddove si dispone che la distanza stradale dei nuovi impianti di distribuzione carburanti, rispetto a quelli esistenti, sia di mt. lineari 1500;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torrile;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vi.B.Oil. S.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 11/20078 con cui il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare alla camera di consiglio del 09/01/2007;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7767, resa in data 29 maggio 2007, con cui è stato accolto l’appello della Vi.B.Oil. s.r.l. avverso l’ordinanza di I grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 07.12.2006 e depositato in data 20.12.2006, la società Tanzi Petroli s.r.l., proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Torrile al km. 11,083 della variante S.S. n. 343 Asolana, ha impugnato una serie di provvedimenti finalizzati a autorizzare la ditta Vi.B.Oil. all’installazione e gestione di un futuro impianto di distribuzione di carburanti sulla medesima strada Asolana, nel Comune di Torrile.
La ricorrente ha impugnato anche il P.O.C. – R.U.E. e le norme di attuazione di tale strumento pianificatorio, limitatamente alla parte in cui tali atti indicano delle distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti inferiori a quelle fissate dalla Regione.
Avverso tali provvedimenti la citata società ha proposto i seguenti mezzi di impugnativa:
1. Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2, d.lgs. n. 32/98 e s.m.i. (“razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”), in relazione all’art. 5.2. della delibera del Consiglio comunale dell’Emilia-Romagna n. 355/2002 (norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto. Con tale motivo la ricorrente si duole del fatto che l’impianto della contro interessata sia stato autorizzato in violazione delle disposizioni delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni (del. C.R. n. 355/2002) che prevedono che le distanze tra impianti siano misurate in relazione al “percorso stradale minimo nel rispetto del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica”. Nel caso di specie i due impianti distano misure grandemente inferiori rispetto a quella minima inderogabilmente fissata dalle disposizioni regionali (3000 metri), e ciò sia che il percorso venga calcolato inserendo la vicina rotatoria sia che non si tenga conto della rotatoria presente lungo il tracciato.
2. Ulteriore violazione del combinato disposto dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/98 e s.m.i. e dell’art. 5.2. della delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 355/2002. Gli atti di pianificazione comunale (POC e RUE) sono illegittimi in quanto incidono sugli esiti dei procedimenti autorizza tori (quale quello in contestazione) ai sensi del d.lgs. n. 32/98s.m.i, in quanto derogano, alterandone la portata precettiva, rispetto alle precise e in equivoche disposizioni in tema di distanze minime tra impianti dettate dall’art. 5.2. della Deliberazione regionale n. 355/2002 s.m.i.
3. Altra violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/98 e s.m.i., altro eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falso presupposto di fatto. Violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma3, d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. (codice della strada). Altro eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. In virtù dell’articolo 1 d.lgs. n. 32/1998 l’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti può essere rilasciata solo ove l’Amministrazione procedente abbia conseguito ai sensi dell’art. 26 del Codice della Strada il previo nulla-osta dell’ente proprietario della strada. Nel caso di specie, essendo il tratto di strada interessato in procinto di essere trasferito dall’A.N.A.S. alla Provincia di Parma, la società a partecipazione pubblica avrebbe dovuto rilasciare il nulla osta mentre la Provincia avrebbe dovuto rilasciare la c.d. concessione per l’apertura degli accessi della stazione carburante da e per la viabilità pubblica. Nel caso di specie, il Comune intimato non ha mai ottenuto dall’A.N.A.S. il nulla osta né ha mai ottenuto il parere favorevole della Provincia per l’apertura degli accessi. Ciò significa che il permesso di costruire è stato rilasciato senza che vi fosse l’accertamento positivo della conformità dell’erigenda stazione carburanti alle norme in tema di sicurezza stradale e senza che l’ente proprietario abbia manifestato il proprio assenso all’apertura di accessi regolari sulla viabilità pubblica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torrile eccependo la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
Si è costituita la controinteressata Vi.B.Oil. s.r.l. rilevando l’infondatezza dell’avverso ricorso, in quanto sarebbe l’impianto della ricorrente a violare la distanza minima prescritta dalla normativa statale e regionale.
Alla camera di consiglio del 09/01/2007 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello presentato dalla Vi.B.OIL. s.r.l. avverso l’ordinanza cautelare di primo grado.
In vista della pubblica udienza del 14 luglio 2009 le parti depositavano memoria argomentative delle proprie rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Torrile.
1. Ritiene l’Ente costituito in giudizio che la ricorrente non poteva non conoscere fin dal 29/05/2006 i provvedimenti in data 06.06.2005, con cui la Vi.B.Oil. è stata autorizzata all’installazione dell’impianto, in quanto nel luogo deputato era stato installato un apposito cartello che recitava testualmente “permesso di costruire n. 53/06 del 06.06.05, progetto per nuova costruzione di impianto distribuzione carburanti…”. Tale cartello avrebbe reso immediatamente cognito alla ricorrente l’avvento dell’impianto e la sua distanza dal precedente.
1.1. L’eccezione deve essere respinta.
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della l. n. 1034 del 1971, il termine per impugnare decorre dalla data in cui si è avuta piena conoscenza dell’emanazione del provvedimento lesivo. Pertanto, soprattutto quando si tratta di impugnazione proposta da soggetti terzi, occorre accertare quale sia il momento in cui essi siano venuti a sapere dell’adozione del provvedimento lesivo. Non è pertanto possibile fare riferimento semplicemente alla data di emanazione del provvedimento.
Ritiene tuttavia la controinteressata, che la conoscenza della emanazione del provvedimento autorizzatorio da parte della ricorrente debba ritenersi presuntivamente accertata con l’apposizione del cartello che indicava gli estremi del permesso di costruire.
Per quanto attiene alla data della installazione del cartello, la società contro interessata sostiene che essa andrebbe individuata con quella del 29/05/2006, in quanto da tale data la ricorrente ha avuto la possibilità di conoscere esattamente la distanza tra i due impianti, quello erigendo e quello già esistente.
Il Collegio ritiene di non poter aderire alla sua prospettazione.
Infatti anche in relazione alle distanze tra impianti è solo nel momento di ultimazione dei lavori che è possibile – di norma - avere contezza delle caratteristiche e della distanza degli accessi dell’impianto, in modo da poter valutare le eventuali violazioni urbanistiche perpetrate.
In sostanza, la piena conoscenza del provvedimento può essere presunta solo a seguito della ultimazione dei lavori, in quanto solo da quel momento è possibile ricostruire con sicurezza l’intero contenuto del provvedimento autorizzatorio.
Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza, nel caso specifico dei distributori di carburante (ex multis T.A.R. Campania, Napoli sez. III, n. 7177/2006), la piena conoscenza da parte dei terzi del provvedimento autorizzatorio non deriva sempre ed automaticamente dalla ultimazione dei lavori, in quanto l’ultimazione dei lavori talora non è sufficiente a rendere edotti i terzi circa tutte le caratteristiche dell’impianto autorizzato.
In conclusione, l’eccezione di tardività del ricorso deve essere respinta in quanto non è possibile far risalire con certezza la piena conoscenza del provvedimento impugnato alla data di installazione del cartello in cui era indicato il rilascio del permesso di costruire.
2. La difesa comunale solleva un ulteriore profilo di tardività parziale del ricorso con riferimento all’impugnativa delle varianti al P.O.C.- R.U.E. approvate in data 22.04.2004 e in data 16.05.2006, che in tesi, avrebbero dovuto essere impugnate entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R., avvenuta in data 01.09.2004e in data 07.06.2006.
2.1. Anche tale eccezione è infondata.
Rileva, al riguardo, il Collegio, alla luce del costante indirizzo del Giudice amministrativo, che i termini per l’impugnazione della delibera di adozione o di una variante dei provvedimenti di programmazione urbanistica decorrono dal momento in cui il diretto interessato ne abbia acquisito conoscenza, mentre la semplice pubblicazione all'albo dell'atto amministrativo ha la funzione di portare a conoscenza della delibera i soggetti che non ne sono direttamente contemplati. Pertanto, nel caso di specie, per i soggetti destinatari diretti della variante, la mera pubblicazione all'albo non è sufficiente a far decorrere i termini di impugnativa. (T.A.R. Lombardia Brescia, 31 marzo 2004, n. 371).
Peraltro, come osservato dalla difesa della ricorrente, le varianti di per sé non procurano un pregiudizio diretto e attuale nella sfera della Tanzi Petroli s.r.l. per cui l’eventuale impugnativa delle medesime avrebbe difettato di una fondamentale condizione dell’azione, laddove la lesione della posizione della ricorrente è divenuta attuale con il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alla contro interessata.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
In particolare, il Collegio ritiene doversi accogliere la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, laddove si afferma che il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata è illegittimo in quanto emesso in violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 32/98 (che prescrive il rilascio a condizione, tra l’altro, che siano rispettate le norme in materia di sicurezza stradale) nonché dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), non essendo stati previamente acquisiti il parere dell’ANAS e/o della Provincia di Parma, enti da coinvolgere nel procedimento in quanto all’epoca dei fatti era in corso il passaggio di proprietà della strada s.s. n. 343 Asolana e conseguentemente della Variante interessata all’installazione dell’impianto per cui è causa.
Il “preventivo assenso” dell’Ente concessionario, ovvero dell’A.N.A.S., pur costituendo un atto endoprocedimentale, è condizionante l’accoglimento dell’istanza.
Infatti, ai sensi dell’art. 26 comma 3 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono di competenza del comune, “previo nulla osta dell'ente proprietario della strada”.
Nel caso di specie, l’ANAS, nella nota in data 16/03/2004 ha affermato di non poter rilasciare alcun parere in quanto non possono essere prese in considerazioni licenze di accesso e di eventuali concessioni di pertinenze stradali senza il rilascio da parte della Prefettura del decreto di concessione dell’impianto così come non possono essere prese in considerazione domande intese ad ottenere licenze lungo tratti di strada in costruzione e comunque non ancora aperte al pubblico transito. La Società a partecipazione pubblica sottolinea, inoltre, che nel caso di specie, il tratto di strada sarà ceduto all’Amministrazione provinciale di Parma, per cui la richiesta di parere avrebbe dovuto essere inoltrata anche all’Amministrazione Provinciale.
Dalla lettura della nota sopra citata si evince che l’ANAS, società in allora proprietaria della strada, non ha espresso alcun parere in ordine alla sicurezza stradale dell’impianto in discorso e dei relativi accessi; inoltre, seppure si voglia ritenere che l’ANAS abbia denegato la propria competenza a esprimere tale parere, richiamando nell’ultimo periodo il futuro passaggio di proprietà della strada, deve essere rilevato come non sia stato acquisito neppure il parere della Provincia di Parma.
Infatti, il verbale della conferenza dei servizi in data 28/07/2004, in cui il rappresentante della Provincia ha espresso “un nulla osta di massima”, non può essere considerato equivalente a un parere favorevole all’esercizio dell’impianto, sia per la mancanza dei requisiti formali del predetto verbale (in cui mancano le sottoscrizioni) sia perché l’espressione di un parere di massima non equivale all’espressione di un parere che deve essere favorevole sotto tutti i profili.
Nello stesso permesso di costruire oneroso rilasciato dal Comune alla controinteressata si afferma che il prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisita apposita concessione da parte della Provincia di Parma per l’apertura dei nuovi accessi, elemento sintomatico della mancanza di parere preventivo provinciale in relazione agli accessi.
Conclusivamente il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere già in relazione al predetto motivo e pertanto per ragioni di economia processuale si esime dalla trattazione degli ulteriori mezzi di impugnativa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’autorizzazione in data 06/06/2005 n. 2/05 nonché il permesso di costruire in data 06/06/2005, prot. spec. n. 53/05, rilasciati alla contro interessata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione comunale e la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento(00) per ciascuna, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2009
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