T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1509
M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.
Soc. Erion S.r.l. (Avv. G. Calugi) contro il Ministero dello Sviluppo Economico
(Avvocatura dello Stat), Mediocredito Centrale S.p.A. (non costituito), il
dirigente responsabile dell’Ufficio E 2, Dir. Gen. Coordinamento incentivi alle
imprese presso il succitato Min. (Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza - Controversie relative alla revoca di agevolazioni fiscali – Provvedimenti espressione del potere autoritativo di confermare la prima valutazione di sussistenza dei requisiti di ammissione – Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussistenza - Contenzioso tra l’impresa e la p.a. per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza
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In tema di riparto giurisdizione sulle controversie relative alla revoca di agevolazioni fiscali va fatto un distinguo fondato sulla “causale” dell’intervento revocatorio: in presenza di provvedimenti a contenuto revocatorio (anche successivi all’effettiva liquidazione dell’agevolazione) i quali siano espressione del potere autoritativo di valutare, o meglio confermare, la prima valutazione di sussistenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli investimenti ammessi all’agevolazione, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa; rientra invece nella cognizione del giudice ordinario il contenzioso tra l’impresa e la pubblica amministrazione per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria rispetto all’impegno assunto di realizzare il progetto (ammesso all’agevolazione) secondo le modalità ed i tempi nel medesimo rappresentati e valutati dall’ente erogatore meritevoli della concessione del contributo (Alla luce degli esposti principi il collegio ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa considerato che l’intervento revocatorio (parziale) effettuato dal Ministero Attività produttive trovava origine nel fatto che alcune voci di spesa non erano state considerate ammissibili a finanziamento (a seguito delle indicazioni date dall’istituto di credito-organo istruttore), e non in una difformità-inadempienza tra il progetto di investimento ammesso al finanziamento e quello effettivamente realizzato dall’impresa)
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N. 01509/2009 REG.SEN.
N. 00303/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 303 del 2004, proposto da:
Soc. Erion S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi N. 26;
contro
Ministero delle Attivita' Produttive in persona del legale rappres. (cui è succeduto ex lege il Min. dello Sviluppo Economico) , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4; e per quanto occorrer possa il Mediocredito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, non costituito;il dirigente responsabile dell’Ufficio E 2, Dir. Gen. Coordinamento incentivi alle imprese presso il succitato Min. Att. prod., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege.
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto dirig. 26 novembre 2003 n. 122, con cui il Ministero delle Attività Produttive Dir.gen. coordin. incentivi dispose la parziale revoca del credito d’imposta già concesso(in lire 222.224.000) con precedente decr. Min. 20/12/2001 n.5 riducendolo a L. 118.376.000, ordinando altresì la restituzione dell'importo eccedente tale somma, maggiorato di un interesse del 9%, da calcolarsi dalla data del decreto medesimo fino alla data dell'effettivo versamento; nonché di ogni atto connesso tra cui la nota di trasmissione (del decreto) 27-nov. 2003 n. 1176272 ed infine della nota di avviso di avvio del procedimento di parziale revoca 27.9.2001 n. 1136686 e della valutazione (non conosciuta) compiuta dal Mediocredito Centrale in ordine alla documentazione presentata dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive;
Vista l’ordinanza cautelare 17 marzo 2004 n. 327 con cui è stata accolta l’istanza di sospensione ;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia
Uditi, alla pubblica udienza del 13 nov. 2008, i difensori presenti come risulta dal verbale ;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza del gennaio 1995 la Soc. Erion s.r.l., con sede a Calenzano(FI), operante nel settore della lavorazione ed acquisto di filati e tessuti grezzi, chiedeva al Ministero delle Attività produttive(poi ex lege trasformatosi dal 2006 in Min. Sviluppo Economico) di beneficiare (ai sensi della legge n. 317/1991 art. 4, e del connesso D.Min. 14.3.1994 n.688 attuativo) dell’agevolazione fiscale prevista per le piccole imprese industriali o di servizi e consistente in un credito d’imposta commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30% della spesa ammissibile all’agevolazione.
Il programma di ricerca per il quale l’impresa richiedeva l’agevolazione fiscale si riferiva all’ideazione e realizzazione di tessuti per uomo e donna, della tipologia cappotti, vestiti e giacche(relazione illustrativa).
Pertanto, a fronte di investimenti per Lire 740.747.000, il Min. Attività Produttive con D.Min. 20 dic. 1995 n. 5 concedeva all’impresa richiedente un credito d’imposta pari a Lire 222.222.000, invitandola, altresì, ad inoltrare al Mediocredito Centrale la documentazione al fine di consentire a tale istituto di credito(in base a specifica convenzione con il Ministero indicata nella legge n. 317/1991) al fine di consentire le verifiche sulla correttezza delle voci di spesa ammesse al contributo.
1.1. L’impresa ottenne il credito d’imposta( pari a Lire 119.900.000), di cui l’impresa ha usufruito nei due esercizi successivi al 1995 indicandolo in bilancio come sopravvenienza attiva( ai sensi dell’art. 11 legge n. 417/1991), ma successivamente il Min. Attività Produttive, dapprima, con nota dirig. Ufficio E2 27.9.2001 n.1136686 avvisò l’impresa dell’avvio del procedimento di parziale revoca del contributo fiscale, poiché il Mediocredito Centrale aveva ritenuto alcune voci di spesa non finanziabili, e di poi con decreto dirig. 26 nov. 2003 n.122 dispose la riduzione del credito d’imposta a Lire 118.376.000 con il contestuale ordine di restituzione dell’eccedenza fruita, maggiorata dell’interesse del 9% da calcolarsi dalla data del decreto medesimo fino all’effettiva corresponsione della somma.
1.2. Avverso tale provvedimento di revoca, unitamente all’avviso di avvio di procedimento, alla negativa valutazione(anche se non conosciuta) del Mediocredito Centrale ed: alle note di trasmissione) l’impresa ha presentato il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:
1e2) Violazione della legge 5 ott. 1991 n. 317, artt. 1.8 e 10 e del D.Min. ind. e Comm. 14.3.1994 n. 688, artt. 1.2 e 3, della legge n. 241/1990, art. 3 e della delibera CIPI 25.3.1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, contradditorietà e infine violazione del principio dell’affidamento.
Il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato solo dopo molti anni dalle verifiche effettuate dal Mediocredito nel 1996 ed inoltre sarebbe privo di motivazione anche per relationem; inoltre le spese per consulenze stilistiche e lavorazioni presso terzi illegittimamente sarebbero state ritenute non finanziabili dall’istituto di credito.
3) Violazione dei principi e delle norme già indicate nei primi due motivi, della delibera CIPI 25.3.1992, dell’art. 1224 cod. civ., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e contraddittorietà.
Illegittimamente l’amm.ne avrebbe chiesto che alle somme da restituire sia aggiunto un interesse calcolato al 9%, quale tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di concessione, mentre tale tasso sarebbe superiore a quello legale vigente dal 1995 all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato.
1.2.1. Si è costituito in giudizio il Min. Attività, che ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi con memoria del marzo 2004, controdeduceva alle avverse censure insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 17 marzo 2004 n. 326 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare con motivato riferimento sia al fumus boni jiuris sia al danno grave.
Nell’imminenza della trattazione della causa con memoria difensiva molto dettagliata la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie censure.
Alla pubblica udienza del 13 nov. 2008, uditi i difensori presenti per le parti come risulta da verbale, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la parziale revoca dell’agevolazione fiscale(credito d’imposta) concessa alla ricorrente ai sensi della legge n.317/1991 recante interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
In tale materia il collegio è consapevole che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte Regolatrice cui anche questo TAR si è conformato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione che, successivamente all’ammissione al beneficio, in capo all’impresa sarebbe configurabile una posizione di vero e proprio diritto alla liquidazione del contributo pubblico.
In realtà, però, come ha di recente(anche) rilevato il giudice amm.vo(vedi C.d.S., 1.10.2008 n.4741 e Sez. V, 6.7.2007 n. 3856), va fatto un distinguo fondato sulla “causale” dell’intervento revocatorio: pertanto, in presenza di provvedimenti a contenuto revocatorio(anche successivi all’effettiva liquidazione dell’agevolazione) i quali siano espressione del potere autoritativo di valutare, o meglio confermare, la prima valutazione di sussistenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli investimenti ammessi all’agevolazione, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa, mentre rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario il contenzioso tra l’impresa e la pubblica amm.ne per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria rispetto all’impegno assunto di realizzare il progetto (ammesso all’agevolazione) secondo le modalità ed i tempi nel medesimo rappresentati e valutati dall’ente erogatore meritevoli della concessione del contributo.
2.1. Alla luce degli esposti principi, pertanto, nel caso di specie il collegio ravvisa la sussistenza della giurisdizione amm.va, considerato che l’intervento revocatorio(parziale) effettuato dal Ministero Attività produttive trova origine nel fatto che alcune voci di spesa non erano state considerate ammissibili a finanziamento(a seguito delle indicazioni date dall’istituto di credito-organo istruttore), e non in una difformità-inadempienza tra il progetto di investimento ammesso al finanziamento e quello effettivamente realizzato dall’impresa.
La controversia all’esame, quindi, rientra nella cognizione di questo giudice amministrativo, essendo coinvolte posizioni configurabili come interessi legittimi(vedi in terminiC.d.S. VI, 30.5.2007 n. 2751 e Cass. Civ. SS.UU. 20.5.2005 n. 10603, nonché recentemente TAR puglia, Lecce, 9.10.2008 n. 2801).
2.2. Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento con specifico riguardo alle censure di difetto di motivazione e di violazione della legge n.317/1991, artt. 1.8 e 10, del D.Min. Ind. n. 688/1994 artt. 1.2. e 3 e della delibera del C.I.P.I. 25.3.1992(dedotti con il 1° e 2° motivo).
Premesso che la riduzione del credito d’imposta già disposto a favore della impresa ricorrente deriva dalla ritenuta non ammissibilità ad agevolazione delle spese per “consulenze stilistiche” e”lavorazioni presso terzi”, va innanzitutto rilevata la mancanza di qualsiasi concreta motivazione, intesa nel senso di indicazione delle ragioni per cui le suddette tipologie di spese non sono finanziabili.
Invero sia l’avviso di avvio del procedimento(di revoca dell’agevolazione) sia lo stesso decreto dirigenziale di riduzione del credito d’imposta già concesso fanno generico riferimento all’esito dei controlli espletati dal Mediocredito Centrale, che ha ritenuto non ammissibile al contributo due tipologie di spese nonché alla circostanza che l’impresa beneficiaria non aveva, comunque, risposto all’avviso di avvio del procedimento di revoca; né alcun ausilio si può trarre al fine di rinvenire indicazioni circa l’iter logico seguito dall’amministrazione, dal richiamo dell’art. 2, comma 7, lett. f. del Decreto Min. Ind. n.688/1994(recante il Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 317/1991) secondo il quale sono esclusi dalle agevolazioni le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l’imballaggio dei beni, nonché il montaggio ed il collaudo(ove non fatturati) e le opere murarie(pur se connesse all’acquisto di macchinari): infatti le spese per consulenze stilistiche e le spese per lavorazioni presso terzi non rientrano in alcuna delle tipologie descritte dalla norma regolamentare né tanto meno nella categoria degli “oneri accessori”.
2.2.1. Appare, perciò, evidente che il Ministero resistente si é limitato a recepire passivamente le schematiche e criptiche indicazioni emergenti dalla scheda istruttoria predisposta dal Mediocredito centrale con la conseguenza che la sommarietà e genericità delle conclusioni raggiunte dall’organo bancario istruttore non consente di configurare nel caso di specie un’ipotesi di motivazione “per relationem”.
In tali sensi, quindi, non è conferente la giurisprudenza citata dall’Avvocatura dello Stato(C.d.S., iv, n. 5918/2001 e parere Sez. 3^, n. 2727/2000) a sostegno della completezza della motivazione di un provvedimento che(nell’esercizio della discrezionalità tecnica) faccia propria la valutazione dell’istituto di credito incaricato delle verifiche,”sorretta da adeguata istruttoria e motivazione”.
2.3. Peraltro, ad avviso del collegio, anche a prescindere dal difetto di motivazione sopraesaminato, il provvedimento di riduzione del credito d’imposta impugnato risulta viziato anche per violazione della stessa normativa agevolativa e cioé della legge n. 317/1991 artt. 8 e 10 e del D. Min. Ind. n. 688/1994, artt. 2 e 3 e della delibera C.I.P.I. 25.3.1992.
Infatti la consulenza stilistica(il cui contenuto è ampiamente illustrato nella perizia giurata allegata alla domanda) rientra senz’altro nella categoria di spesa(individuata dal CIPI) “Consulenze tecniche per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico” in quanto consente all’impresa l’acquisizione di nuove conoscenze tecniche con riguardo alle modalità di produzione di nuove tipologie di tessuti, alla qualità dei materiali ed alle caratteristiche tecniche e stilistiche dei nuovi prodotti finiti.
2.3.1. Altrettanto di casi per le “lavorazioni presso terzi”: infatti le lavorazioni esterne descritte nella perizia giurata(allegata alla domanda di agevolazione fiscale, vedi in particolare pagg. 3 e 24-38 non sono dirette alla produzione di tessuti da commercializzare, ma alla realizzazione(dalla tessitura a campione al finissaggio) di innovativi prototipi(piccole metrature di tessuto) sui quali l’impresa ricorrente doveva effettuare le prove sia tecniche che stilistiche per verificarne la eventuale idoneità alla successiva fase della loro utilizzazione nel processo produttivo.
Pertanto le spese per acquisire tale materiale di carattere prototipale rientrano senz’altro nella categoria c della delibera CIPI “acquisto di materiali da impiegare nell’ambito dei laboratori di ricerca aziendali” e risultano necessari per il progetto di ricerca dell’impresa concernente “l’ideazione e la realizzazione di tessuti innovativi, in varie composizioni, destinate all’industria delle confezioni per uomo e per donna, per cappotti, vestiti e giacche”.
Quindi le “spese per-lavorazioni presso terzi” erroneamente sono state ritenute dal Ministero resistente non ammissibili al finanziamento, atteso che, da un lato, non sono riconducibili alle tipologie espressamente escluse dalle agevolazioni dal D. Min. Ind. n. 688/1994, art.2, comma 7, lett. f(disposizione richiamata nel decreto dirigenziale impugnato), mentre, dall’altro, rientrano nella categoria “spese di ricerca” contemplata nella legge n. 317/1991, art. 8.
Per economia di mezzi non si esaminano le altre censure dalla cui valutazione la ricorrente non troverebbe maggiore vantaggio.
3. In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati il decreto dirig. 26 nov. 2003 n. 122 con la relativa nota di comunicazione 27.11.2003 n. 1176272, mentre non vi sono statuizioni per gli altri atti presupposti non lesivi, indicati in epigrafe solo per quanto occorrer possa.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del Ministero dello Sviluppo economico, succeduto ex lege al Min. Attività Produttive nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale impugnato e la relativa nota di trasmissione meglio in epigrafe indicati.
Pone gli oneri di lite liquidati in euro 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, a carico del Min. Sviluppo Economico succeduto ex lege al Min. Attiv. Prod.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
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