T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1529
M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est. Moroni S. ed altri (Avv.ti M. Aragiusto, L. Marchi ed I. Barsanti Maceri)
contro la Regione Toscana(Avv. V. Console) e la Giunta Regionale Toscana, Dir.
Gen. Organizzazione e Sistema Informativo (non costituita) e nei confronti di
Antonini A. ed altri (non costituiti) |
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1. Giurisdizione e competenza - Pretesa all’assunzione per scorrimento della graduatoria - “petitum” sostanziale attinente innanzitutto alla contestazione degli atti e provvedimenti in forza dei quali si è dato corso alla stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato anziché servirsi delle graduatorie ancora efficaci – Consistenza di interesse legittimo – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Sussistenza
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2. Pubblico impiego – Stabilizzazione personale precario in luogo dell’utilizzo dello “scorrimento delle graduatorie” – Incostituzionalità della normativa statale e regionale che la disciplinano - Insussistenza
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1. Benché la pretesa all’assunzione per scorrimento della graduatoria si collochi per definizione al di fuori dell’ambito di qualsivoglia procedura concorsuale ed appartenga, perciò, alla cognizione del giudice ordinario, nella specie il “petitum” sostanziale attiene innanzitutto alla contestazione degli atti e provvedimenti in forza dei quali si è dato corso alla stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato, vale a dire alle manifestazioni del potere amministrativo di indire una nuova procedura per l’assunzione di dipendenti, anziché servirsi delle graduatorie ancora efficaci. La posizione soggettiva dei controinteressati all’avvio della procedura di stabilizzazione non può dunque che essere qualificata come interesse legittimo, giacché il rivendicato diritto all’assunzione costituisce, in realtà, l’oggetto solo mediato della domanda giudiziale. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia
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2. Non sussiste contrasto fra la normativa statale e regionale che ha disciplinato la stabilizzazione dei lavoratori precari nel pubblico impiego – segnatamente, degli artt. 1 co. 519 e 558 della legge n. 296/06 e 8 L.R. Toscana n. 27/07 – con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.Cost.. Tali norme hanno previsto che anziché servirsi per “scorrimento” delle graduatorie ancora valide, è consentita l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di centoquarantatre lavoratori già facenti parte della dotazione organica del personale a tempo determinato, ed in possesso dei requisiti per la c.d. “stabilizzazione”. Il giudice delle leggi ha difatti tradizionalmente reputato conformi a Costituzione le discipline volte all’inserimento in ruolo di soggetti, i quali si trovino da tempo in una posizione di precarietà nell’ambito dell’amministrazione perché assunti con contratti a termine, ogniqualvolta il protrarsi di tale situazione possa far presumere l’acquisizione, da parte dei lavoratori, dell’esperienza necessaria a farne ritenere la stabilizzazione comunque funzionale alle esigenze di buon andamento della P.A..
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N. 01529/2009 REG.SEN.
N. 01283/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Moroni Silvia, Ciullini Rossana, Francini Lara, Vecchi Pier Luigi, Mori Francesco, Ruggeri Katia, Giorgio Antonietta, Masini Sabrina, Stefani Sabina, Bonaiuti Francesca, Scanu Marco, Diegoli Rossella, Lepore Loredana, Scalabrino Paolo, Naldi Marina, Biagiotti Marco, Guidi Cinzia, Tartaglia Antonietta, Gambaro Paolo, Neri Lorenzo, Magnolfi Barbara, Scarpelli Ilaria, Spacchini Ilaria, Ciofini Marco, Crocchini Silvia, Stegagnini Maria Luisa, Nutini Francesco, Farina Paolo, Enrichetti Salvatore, Petracchi Margherita, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Aragiusto, Luca Marchi ed Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Lamarmora 26;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Vanna Console, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell’Unita' Italiana 1;
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Giunta Regionale Toscana, Dir. Gen. Organizzazione e Sistema Informativo;
nei confronti di
Antonini Andrea, Piani Francesco, Iacometti Francesco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 321 del 14.5.2007;
- della delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 389 del 28.5.2007;
- del decreto n. 2195 del 15.5.2007;
- del decreto n. 2836 del 13.6.2007;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti relativi all'impugnata procedura selettiva, previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.8 della Legge Regionale della Regione Toscana n. 27 del 3.5.2007 in parte de qua e dell'art. 1 commi 519 e 558 della L. 27.12.2006 n. 296 in parte de qua per contrasto con gli artt.3,4,51,97,e 117 Cost..
E, con motivi aggiunti depositati in data 5 maggio 2008, per l'annullamento
- della delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n.122 del 25.2.2008;
- del decreto n. 656 del 26.2.2008;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 commi 90, 92, 94, della L. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 8 della Legge Regionale Toscana n. 27/2007 in parte de qua per contrasto con gli artt.3,4,51,97,e 117 Cost..
E, con motivi aggiunti depositati in data 11 luglio 2008, per l'annullamento
- della delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 334 del 5/5/2008 pubblicata sul BURT del 14/5/2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l’attuazione dell’art. 3 comma 90 lett. b) della L. n. 244 del 24/12/2007 per il periodo 2008/2010 in parte de qua;
- del Decreto n. 2330 del 3/6/2008 (BURT n. 24 del 11/6/2008) a firma del Dirigente del Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo Organizzativo, Reclutamento – Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo della Regione Toscana con il quale è stato indetto l’”Avviso per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alla legge 244/2007, art. 3 comma 90;
- di nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto, previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità costituzione dell’art. 3 commi 90, 92 e 94 della L. 24/12/2007 n. 244 e dell’art. 8 della Legge Regionale Toscana n. 27/2007 in parte de qua per contrasto con gli artt. 3, 4, 51, 97 e 117 Cost..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 18 e depositato il 30 luglio 2007, Silvia Moroni e gli altri litisconsorti in epigrafe – premesso di aver tutti partecipato a concorsi indetti dalla Regione Toscana per l’accesso al Ruolo unico regionale, risultando idonei non vincitori, e di essere perciò in attesa di assunzione in virtù dello scorrimento delle rispettive graduatorie – esponevano che l’art. 8 della legge regionale toscana n. 27/07, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1 co. 519 e 558 della legge statale n. 296/06, aveva introdotto l’istituto della “stabilizzazione” del personale precario, stabilendo che potesse venire assunto a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovasse in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio precedente, ovvero il personale non dirigenziale in servizio al 31 dicembre 2006 che maturasse il predetto requisito del triennio in forza di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, ovvero il personale non dirigenziale in servizio al 31 dicembre 2006 che avesse prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.
Con successiva delibera di Giunta n. 321 del 14 maggio 2007, proseguivano i ricorrenti, la Regione Toscana aveva definito i criteri per l’attuazione del citato art. 8 l.r. n. 27/07, e con successivo decreto dirigenziale n. 2195 del 15 maggio 2007 aveva pubblicato l’avviso per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti prescritti; quindi, con delibera n. 389 del 28 maggio 2007, la stessa Regione aveva deciso, da un lato, di procedere alla copertura del fabbisogno di personale per il triennio 2007 – 2010 mediante il meccanismo della stabilizzazione dei precari, e, dall’altro, di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie o indire nuovi concorsi per la copertura del 50% dei posti che si sarebbero resi vacanti a seguito dell’incentivazione all’esodo del personale in servizio.
Avverso le menzionate determinazioni regionali, preclusive della loro possibilità di essere assunti in ruolo a tempo indeterminato, benché risultati idonei nei concorsi relativi a quegli stessi posti coperti attraverso la procedura di cui all’art. 8 l.r. n. 27/07 cit., i ricorrenti si gravavano dinanzi a questo tribunale, affidandosi in diritto a sette motivi, e concludendo per l’annullamento degli atti impugnati, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 8 della legge regionale n. 27/07 e dell’art. 1 co. 519 e 558 della legge statale n. 296/06.
Costituitasi in giudizio l’amministrazione intimata, che resisteva all’impugnativa, con atto di motivi aggiunti depositato il 5 maggio 2008 i ricorrenti impugnavano la delibera n. 122 del 25 febbraio 2008, con cui la Giunta regionale, recependo le disposizioni frattanto introdotte dall’art. 3 co. 90 lett. b) della legge n. 244/07, aveva ammesso alla stabilizzazione anche il personale in servizio a tempo determinato che conseguisse il requisito dell’anzianità di servizio in forza di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, senza alcunché prevedere circa l’assunzione degli idonei; nonché al decreto dirigenziale n. 656 del 26 febbraio 2008, attuativo di quella delibera. Con ulteriori motivi, depositati l’11 luglio 2008, l’impugnazione veniva altresì estesa alla delibera di Giunta n. 334 del 5 maggio 2008, che aveva definito i criteri per l’attuazione dell’art. 3 co. 90 lett. b) l. n. 244/07, ed al decreto dirigenziale attuativo n. 2330 del 3 giugno 2008.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura di stabilizzazione, avviata dalla Regione con l’avviso di cui all’impugnato decreto n. 2195/07, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 2 luglio 2009.
DIRITTO
1. I ricorrenti, come riferito in narrativa, sono tutti risultati idonei in concorsi per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato presso la Regione Toscana, e, stante la perdurante validità delle graduatorie nelle quali sono iscritti, deducono in primo luogo l’illegittimità degli atti mediante i quali la Regione, in attuazione delle linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2007 – 2010, anziché servirsi per “scorrimento” delle graduatorie ancora valide, ha disposto l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di centoquarantatre lavoratori già facenti parte della dotazione organica del personale a tempo determinato, ed in possesso dei requisiti per la c.d. “stabilizzazione” prevista dall’art. 8 della legge regionale n. 27/07 e dai commi 519 e 558 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/06). Con i due atti di motivi aggiunti, il gravame è stato quindi esteso ai provvedimenti che nelle more – in ossequio alle disposizioni di cui al sopravvenuto art. 3 co. 90 lett. b) della legge n. 244/07, e nuovamente senza attingere alle graduatorie dei concorsi pregressi – hanno ammesso ed avviato alla procedura di stabilizzazione anche il personale a tempo determinato che avesse maturato i requisiti richiesti in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2008.
1.1. In via pregiudiziale, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Benché la pretesa all’assunzione per scorrimento della graduatoria – vantata dai ricorrenti – si collochi per definizione al di fuori dell’ambito di qualsivoglia procedura concorsuale ed appartenga, perciò, alla cognizione del giudice ordinario, nella specie il “petitum” sostanziale attiene innanzitutto alla contestazione degli atti e provvedimenti in forza dei quali si è dato corso alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, vale a dire alle manifestazioni del potere amministrativo di indire una nuova procedura per l’assunzione di dipendenti, anziché servirsi delle graduatorie ancora efficaci. La posizione soggettiva dei controinteressati all’avvio della procedura di stabilizzazione (tale è la veste degli odierni ricorrenti rispetto alla procedura impugnata) non può dunque che essere qualificata come interesse legittimo, giacché il rivendicato diritto all’assunzione costituisce, in realtà, l’oggetto solo mediato della domanda giudiziale (cfr. Cass. SS.UU., 9 febbraio 2009, n. 3055; id., 18 giugno 2008, n. 16527).
1.2. Ancora in rito, debbono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente. Da un lato, osserva il collegio, l’autonomia delle posizioni individuali dei singoli ricorrenti non toglie l’identità delle domande proposte, essendo impugnati i medesimi atti e per i medesimi motivi, il che legittima la proposizione dell’azione collettiva; per altro verso, è evidente come la caducazione degli atti impugnati – anche a voler aderire alla tesi, minoritaria, secondo cui lo scorrimento della graduatoria costituirebbe un obbligo a carico dell’amministrazione – presenterebbe per i ricorrenti quantomeno l’utilità di vedere aumentato il numero dei posti scoperti in organico e, con essa, la possibilità che alla copertura delle vacanze si proceda mediante scorrimento delle graduatorie.
La parimenti eccepita violazione del principio del contraddittorio è invece da considerarsi superata dall’integrazione cui i ricorrenti hanno provveduto in corso di causa. Occorre piuttosto rilevare che, nelle more del giudizio, la Regione Toscana ha provveduto all’assunzione di quasi tutti i ricorrenti, fatta eccezione per Nutini Francesco, Farina Paolo ed Enrichetti Salvatore; in capo a questi ultimi si concentra dunque il residuo interesse all’impugnazione, che, quanto agli altri, va dichiarata improcedibile (conformemente all’istanza contenuta nella memoria difensiva dell’8 – 9 gennaio 2009, sottoscritta per adesione dalla difesa regionale).
2. Nel merito, con il primo motivo di cui al ricorso introduttivo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati è dedotta come conseguenza generale del contrasto fra la normativa statale e regionale che ha disciplinato la stabilizzazione dei lavoratori precari nel pubblico impiego – segnatamente, dei citati artt. 1 co. 519 e 558 della legge n. 296/06 e 8 l.r. n. 27/07 – con gli artt. 3e 4 Cost., nella parte in cui le disposizioni censurate non riconoscono agli idonei collocati in graduatoria la possibilità di accedere anch’essi alla stabilizzazione, e con gli artt. 97 e 117 Cost., non sussistendo ad avviso dei ricorrenti alcuna situazione tale da giustificare la deroga al principio della concorsualità dell’accesso all’impiego pubblico. Con il secondo motivo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 l.r. n. 27/07 è ribadita con riferimento ad ulteriori profili di contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sostenendosi che detta normativa consentirebbe all’amministrazione di reclutare dipendenti indipendentemente dalla collocazione di costoro nelle graduatorie degli idonei, in palese conflitto con la finalità di selezionare i più meritevoli, ed inoltre consentirebbe di effettuare le assunzioni sulla base di un dato casuale (l’aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato), e non delle attitudini professionali oggettivamente accertate. Con il terzo motivo, è denunciata specificamente l’illegittimità del decreto n. 2195/07, recante indizione dell’avviso per l’immissione in ruolo del personale precario in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 l.r. n. 27/07 cit., perché non adeguatamente motivato in ordine alle ragioni straordinarie che avrebbero giustificato la deroga all’utilizzo delle graduatorie ancora valide, e comunque non preceduto dalla determinazione dei posti disponibili e dalla adozione degli indirizzi di programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2007 – 2010. Con il quarto motivo, i ricorrenti affermano che le delibere di Giunta regionale nn. 389 e 321 del 2007, in epigrafe, non indicherebbero né il numero di posti disponibili per la copertura mediante stabilizzazione, né il numero massimo di immissioni in ruolo previste, risultandone pertanto violati i principi impartiti dall’art. 1 co. 558 l. 296/06, che circoscriverebbe il ricorso alla procedura eccezionale in esame entro limiti numerici e temporali ben definiti; al contrario, la Regione Toscana avrebbe fatto della stabilizzazione un meccanismo ordinario di reclutamento, equivalente all’utilizzo delle graduatorie concorsuali. Con il quinto motivo, si lamenta che la delibera n. 389/07, la quale prevede che la copertura dei posti avvenga mediante scorrimento della graduatoria per il 50% dei posti che si rendano vacanti a seguito della rideterminazione delle piante organiche dopo le cessazioni incentivate dei rapporti di lavoro in essere, sarebbe assolutamente illogica e in contrasto con gli artt. 3 e 8 della legge regionale n. 27/07, in quanto foriera di una ingiusta disparità di trattamento in danno degli idonei. Con il sesto motivo, si fa rilevare come il decreto n. 1295/07, sopra menzionato, non richieda la dichiarazione degli interessati alla stabilizzazione di essere stati assunti a seguito di procedure selettive per titoli o esami; mentre, con il settimo motivo, è denunciata l’irragionevolezza della disciplina sulla stabilizzazione nella misura in cui essa è estesa anche a soggetti non titolari di situazioni di precarietà protrattesi nel tempo.
2.1. Le censure, che saranno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.
L’art. 1 co. 558 della legge n. 296/06, ricalcando la previsione dedicata dal precedente comma 519 alle amministrazioni dello Stato, stabilisce che Regioni ed enti locali possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. La norma dispone altresì che alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Dal canto suo, l’art. 8 della legge regionale toscana n. 27/07, in attuazione della normativa statale, riconosce alla Regione la facoltà di stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili in organico, il personale non dirigenziale che, alla data del 31 dicembre 2006, sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data, ovvero il personale in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 che maturi il requisito della permanenza triennale in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, ovvero il personale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso l'ente di assegnazione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.
Ora, la prospettata incostituzionalità, per violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., di un siffatto sistema di accesso all’impiego pubblico, deve essere esclusa alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, in conformità al terzo comma dell’art. 97 cit., ammette la possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso, purché ricorrano situazioni tali da rendere la deroga non irragionevole. In particolare, il giudice delle leggi ha tradizionalmente reputato conformi a Costituzione le discipline volte all’inserimento in ruolo di soggetti, i quali si trovino da tempo in una posizione di precarietà nell’ambito dell’amministrazione perché assunti con contratti a termine, ogniqualvolta il protrarsi di tale situazione possa far presumere l’acquisizione, da parte dei lavoratori, dell’esperienza necessaria a farne ritenere la stabilizzazione comunque funzionale alle esigenze di buon andamento della P.A. (fra le altre, cfr. Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274, ed i precedenti ivi richiamati). E, quel che maggiormente rileva ai fini della decisione, è che tale indirizzo è stato sostanzialmente ribadito dalla Corte nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata proprio nei confronti dell’art. 1 co. 519 della legge n. 296/06 (il cui contenuto, come detto, è perfettamente sovrapponibile a quello del successivo comma 558), sul presupposto della non manifesta irragionevolezza delle condizioni temporali di svolgimento del rapporto richieste per l’accesso alla stabilizzazione, unita alla previsione del superamento di qualsiasi prova selettiva come requisito minimo ai fini dell'accertamento della professionalità (Corte Cost., 13 marzo 2009, n. 70).
Sul piano della legittimità costituzionale, il giudizio di ragionevolezza è ulteriormente confermato dal rilievo che le disposizioni sulla stabilizzazione non obbligano, ma facoltizzano, le amministrazioni destinatarie a ricorrere a tale peculiare forma di immissione in ruolo del personale, che rappresenta dunque una sorta di binario parallelo, accanto alle assunzioni che seguono l’ordinaria via concorsuale, e senza astratte preclusioni verso il sistema dello scorrimento delle graduatorie ancora valide, come è attestato dalla circostanza che quasi tutti i ricorrenti, nelle more della controversia, sono stati assunti.
L’osservazione si riflette, per escluderla, sulla denunciata disparità di trattamento, essendo evidente che – a seguito della procedura di stabilizzazione avviata dalla Regione Toscana – ai ricorrenti non sono stati preferiti, ai fini dell’immissione nei ruoli regionali, soggetti muniti di minore professionalità, perché collocati in posizioni deteriori nelle graduatorie di concorso, bensì soggetti in possesso dei diversi requisiti di professionalità richiesti per la stabilizzazione, nell’ambito di una procedura speciale di reclutamento legittimamente introdotta dal legislatore in alternativa a quella per scorrimento delle graduatorie, e fondata non solo sul superamento di una forma di selezione, ma anche e soprattutto sulla maturazione di quel triennio di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione che – lungi dal costituire un elemento trascurabile, come i ricorrenti sembrano opinare – qualifica l’esperienza professionale dei lavoratori precari da stabilizzare, facendone presumere l’attitudine allo svolgimento delle mansioni e legittimandone perciò l’assunzione anche sotto il profilo della meritevolezza. Tali considerazioni valgono anche per i lavoratori di cui all’art. 8 co. 1 lett. b) della l.r. n. 27/07 (personale in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, che maturi il requisito della permanenza triennale in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006), la cui situazione di precarietà non è dissimile da quella degli altri lavoratori contemplati dalla norma, sebbene parzialmente proiettata nel futuro, e la cui assunzione è comunque subordinata alla maturazione dell’esperienza lavorativa triennale.
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la ragionevolezza della disciplina in questione non viene meno neppure con riguardo ai profili temporale e quantitativo, atteso che l’art. 8 l.r. n. 27/07 circoscrive espressamente agli anni 2007, 2008 e 2009 la possibilità per la Regione di fare ricorso alla stabilizzazione e, al contempo, pone il duplice vincolo dei posti disponibili in organico accompagnato dal limite massimo dei soggetti immessi in ruolo, che non può comunque essere superiore alla media delle unità di personale con le quali la Regione stessa o gli enti da essa dipendenti abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006. Nella specie, non rileva poi che le linee di indirizzo di programmazione del fabbisogno di personale siano state deliberate successivamente all’indizione della procedura di stabilizzazione: premesso che detto decreto risulta preceduto dalla delibera di Giunta n. 94/07, recante la determinazione della dotazione organica e la ripartizione dei posti per la qualifica dirigenziale e le categorie di personale non dirigente, deve infatti escludersi che l’amministrazione resistente avesse l’onere di enunciare preventivamente, attraverso i predetti indirizzi di programmazione, le ragioni giustificative del ricorso alla stabilizzazione, essendo all’uopo sufficiente la verifica circa l’esistenza di vacanze nelle dotazioni organiche, puntualmente attestata dal decreto n. 1295/07 di avvio della procedura di stabilizzazione.
Quest’ultima, lo si ripete, nel disegno del legislatore statale e nazionale rappresenta un’alternativa all’indizione di nuovi concorsi o all’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pregressi, finalizzata al perseguimento di un obiettivo politico (il superamento del fenomeno, diffuso, del precariato nell’ambito dell’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo una valutazione della cui ragionevolezza si è già detto; la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla stabilizzazione è operata dunque dalla legge, a monte, non residuando in capo alle amministrazioni datrici di lavoro altro spazio di discrezionalità, se non quello attinente alla necessità di copertura degli organici ed alla scelta delle relative modalità fra quelle consentite. Del tutto legittimamente, pertanto, la Giunta regionale toscana ha deliberato di procedere alla copertura dei posti di cui al Piano Occupazionale mediante immissione in ruolo del personale precario in possesso dei requisiti di legge (delibera n. 389/07), in tal modo ratificando l’iniziativa dirigenziale assunta con il sopra citato decreto n. 1295/07. Né può fondatamente affermarsi che detta delibera sarebbe illegittima, nella parte in cui pone il limite del 50% dei posti vacanti alle assunzioni da effettuarsi tramite scorrimento delle graduatorie o indizione di nuovi concorsi, non dovendosi dimenticare che, secondo la giurisprudenza amministrativa pressoché unanime (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 509), è piuttosto lo scorrimento della graduatoria a formare oggetto di una facoltà eccezionale, espressione di un potere sindacabile unicamente per macroscopici vizi di eccesso di potere “sub specie” di arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; vizi che non ricorrono nel caso in esame, non apparendo in astratto irragionevole che, sulla scorta dell’analisi organizzativa effettuata dalla competente Direzione generale della Regione e dei fabbisogni espressi dalle singole Direzioni (cfr. delibera n. 389/07), anche sul piano delle scelte amministrative di merito si sia voluta privilegiare l’attuazione della volontà chiaramente manifestata dal legislatore in punto di stabilizzazione del personale dei precari, senza tuttavia pretermettere l’utilizzo delle graduatorie e l’accesso dall’esterno, salvaguardato nella misura non incongrua del 50% dei posti da coprire (del resto, mentre non è stato allegato alcun dato obiettivo dal quale desumere la concreta arbitrarietà della scelta, ad esempio in relazione al numero dei lavoratori a tempo determinato e degli iscritti nelle graduatorie degli idonei, che il bilanciamento delle contrapposte esigenze sia stato effettuato correttamente ed in maniera efficace è dimostrato, nella pratica, dal fatto che in virtù dello scorrimento – nonostante il limite del 50% delle disponibilità – quasi tutti i ricorrenti sono stati assunti).
Irrilevante, infine, la circostanza che l’avviso di indizione della procedura qui impugnata non richieda la dichiarazione degli aspiranti alla stabilizzazione di essere stati assunti a tempo determinato a seguito di procedure selettive per titoli o esami, trattandosi di requisito che discende direttamente dalla legge. Esplorativa, e come tale inaccoglibile, è peraltro l’istanza istruttoria volta ad ottenere dal tribunale la verifica del requisito stesso in capo ai lavoratori inseriti nella graduatoria approvata con il decreto n. 2836/07.
3. Con il primo atto di motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano la delibera di Giunta regionale n. 122 del 25 febbraio 2008, con cui, recependo la previsione dell’art. 3 co. 90 lett. b) della legge n. 244/07, è stato ammesso alla procedura di stabilizzazione anche il personale in servizio a tempo determinato che avesse conseguito i requisiti previsti dall’art. 8 l.r. n. 27/07 in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, ed il relativo decreto dirigenziale attuativo n. 656 del 26 febbraio 2008. In particolare, con il primo motivo aggiunto è dedotta l’incompetenza della Giunta, la quale sarebbe intervenuta in materia riservata alla potestà legislativa del Consiglio regionale; con il secondo, terzo e quarto motivo aggiunto sono invece ribaditi tutti i profili di doglianza già articolati nel ricorso introduttivo in merito alla illegittimità costituzionale ed irragionevolezza del reclutamento attuato mediante stabilizzazione del personale precario, come introdotto dalla normativa statale e regionale. Anche tali motivi sono infondati.
3.1. L’art 3 co. 90 lett. b) della legge n. 244/07 prevede che le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1 co. 558 della legge n. 296/06 anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. La menzionata delibera n. 122/08 dà attuazione alla norma dettata dal legislatore statale, provvedendo all’integrazione dei criteri a suo tempo impartiti con la delibera n. 321/07, che viene corrispondentemente modificata, con contestuale aggiornamento degli indirizzi di programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato; ma deve escludersi che l’esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, riconosciuti alla Giunta dall’art. 3 della legge regionale n. 3/06, abbia fatto segnare alcuna invasione del campo riservato al potere legislativo del Consiglio, ove si consideri che l’ampliamento dei requisiti per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro deriva direttamente dalla legge statale, il cui dettato autoapplicativo non abbisogna di essere intermediato da una nuova disciplina legislativa regionale di dettaglio. La delibera n. 122/08, in altri termini, non viola l’art. 8 l.r. n. 27/07, ma ha il semplice effetto di rendere applicabile, alle procedure di stabilizzazione già avviate dalla Regione Toscana sulla base di quella norma, l’estensione temporale introdotta – del tutto compatibilmente, ed anzi in linea di continuità con la richiamata legislazione regionale – dal sopravvenuto art. 3 co. 90 lett. b) l. n. 244/07. D’altro canto, le disposizioni di legge in tema di stabilizzazione vanno ascritte, in prima battuta, alla materia dell’”ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost., nella misura in cui non coinvolgono in via immediata le modalità di accesso al lavoro alle dipendenze della Regione, ma reagiscono sulla sostanza privatistica dei rapporti di lavoro già in essere, producendone, a domanda del lavoratore, la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato (arg. “ex” Corte Cost., 16 giugno 2006, n. 233); ed, in ogni caso, si tratta di disposizioni che – nel promuovere condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, e rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale – sono necessariamente attratte in via di sussidiarietà alla competenza dello Stato, cui deve riconoscersi la potestà di dettare una disciplina omogenea per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali; disciplina che, peraltro, non si ingerisce nelle scelte delle Regioni e degli enti locali in merito all’esigenza di munirsi di nuovo personale, ma, una volta che le amministrazioni locali abbiano autonomamente stabilito di procedere a nuove immissioni in ruolo, si limita a prevedere la stabilizzazione come alternativa alle ordinarie modalità di reclutamento, con i limiti temporali e quantitativi che si sono esaminati (nello stesso senso, cfr. Corte Cost., 15 dicembre 2004, n. 388).
Posto che la prospettata invasione delle prerogative del legislatore regionale di fatto non sussiste, in ordine alle rimanenti censure è sufficiente richiamare integralmente i rilievi svolti in precedenza relativamente ai motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, con la precisazione che la delibera n. 122/08, non incidendo sulla precedente n. 389/07, lascia intatta la riserva del 50% dei posti disponibili alle assunzioni mediante nuovi concorsi o scorrimento delle graduatorie.
4. Con il secondo atto di motivi aggiunti, sono impugnati la delibera di Giunta n. 334 del 5 maggio 2008, contenente i criteri per l’attuazione dell’art. 90 co. 3 lett. b) l. n. 244/07, ed il decreto dirigenziale n. 2330/08, di indizione della procedura di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 90 co. 3 lett. b). Con il primo motivo, si fa valere l’invalidità derivata dei provvedimenti impugnati dalla illegittimità della pregressa delibera n. 122/08, mentre con i quattro rimanenti motivi si ribadiscono censure riproduttive di quelle precedentemente proposte: in forza di tutte le considerazioni già svolte, che, di nuovo, si intendono qui richiamate, neppure tali doglianze possono trovare accoglimento.
5. Dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte dai ricorrenti i quali, nelle more del giudizio, sono stati immessi nei ruoli della Regione Toscana, il ricorso ed i motivi aggiunti debbono invece essere respinti, perché infondati, entro i limiti soggettivi delle posizioni ancora sostenute da interesse.
Sussistono giusti motivi per dichiarare l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, dichiara le impugnazioni improcedibili ed infondate nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
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