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| n. 11-2009 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 29 ottobre 2009 n. 2357
Antonio Cavallari - Presidente, Patrizia Moro - Estensore
Associazione Sportiva Dilettantistica Adriatica Nuoto (avv.ti B. Accettura e C. Leo) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. E. Sticchi Damiani), I.Co.S. s.r.l. (avv.ti V. Farina e P. Elia) |
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1. Contratti della p.a. - Offerte di gara - Autocertificazioni ex art.38 comma 3, t.u. n.445 del 2000 - Documento del sottoscrittore - Allegazione di copia fotostatica - Obbligo inderogabile - Finalità.
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2. Contratti della p.a. - Offerte di gara - Pluralità di dichiarazioni in un'unica busta - Documento del sottoscrittore - Unica copia - Sufficienza - Pluralità di dichiarazioni in più buste - Insufficienza.
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1. Con riferimento alla partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, le autocertificazioni di cui all'art. 38 comma 3, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore, e tale obbligo è inderogabile in ragione della sua introduzione quale forma di semplificazione, con la conseguenza che l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità non rappresenta un vuoto formalismo ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta: 1) a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; 2) a garantire, attraverso l'assunzione di responsabilità penale, la veridicità della dichiarazione.
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2. Con riferimento alla partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa; mentre, se le dichiarazioni sono inserite in più buste, viene meno il legame fisico che consente di riferire a tutte la copia del documento di identità inserito in una delle buste, cioè di ritenere che anche per quelle inserite in una busta senza il corredo dell'anzidetta copia vi sia la concorrenza dei due elementi che determinano l'assunzione di responsabilità penale e quindi la garanzia non solo della provenienza ma anche della veridicità della dichiarazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero 1382 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Associazione Sportiva Dilettantistica Adriatica Nuoto, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accettura, Clemente Leo, con domicilio eletto presso Clemente Leo in Lecce, via Oberdan,11;
contro
Comune di San Cesario di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
nei confronti di
I.Co.S. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Farina, Pietro Elia, con domicilio eletto presso Pietro Elia in Lecce, via Benevento,5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Commissione per l'aggiudicazione della gestione della piscina coperta comunale di San Cesario di Lecce, reso nella seduta riservata del 29.6.2009, comunicato con provvedimento prot. n. 6154 del 7.7.2009;
della nota prot. n. 6154 del 7.7.2009;
dei verbali di gara ed in particolare, nei limiti dell'interesse dei verbali n. 1 del 26.6.2009, n. 2 del 29.6.2009, nella parte in cui la Commissione ha proceduto alla esclusione della costituenda associazione temporanea tra A.S.D. Adriatica Nuoto e A.S.D. Fiorentina Nuoto, del verbale n. 3 del 3.7.2009, nella parte in cui si è dato atto dell'intervenuta esclusione dei ricorrenti e si è formata la graduatoria di gara;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nonchè, ove esistenti, delle deliberazioni di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione provvisoria della gestione in concessione della piscina coperta comunale e delle sue pertinenze;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dall'associazione temporanea ricorrente e dai suoi singoli membri per la mancata aggiudicazione della concessione in oggetto;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cesario di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.Co.S. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Accettura anche in dichiarata sostituzione dell'avv. Leo , Sticchi Damiani, Elia anche in dichiarata sostituzione dell'avv. Farina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
Con il ricorso all'esame la ricorrente impugna i provvedimenti con i quali la Commissione per l'aggiudicazione della gestione della piscina coperta comunale di San Cesario di Lecce ha provveduto alla esclusione della stessa dalla gara (in quanto "la dichiarazione sostitutiva contenuta nella busta B manca delle fotocopie allegate dei documenti di identità dei sottoscrittori, rendendo la dichiarazione non conforme alle prescrizioni del DPR 445/2000, art. 46 e 47 e del bando di gara lett.B-,offerta tecnica" ) ed ha successivamente adottato gli atti consequenziali e formato la graduatoria .
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 47 DPR 28.12.2000 n.445. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.Manifesta illogicità.
2)Violazione dell'art.97 Cost..Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di ragionevolezza.Violazione e falsa applicazione degli artt. 38,47 e 77 bis DPR 445/2000 sotto altro profilo.Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione.
Secondo la ricorrente il bando di gara avrebbe richiesto espressamente l'allegazione della fotocopia del documento di identità solo con riferimento alle dichiarazioni di cui alla busta A contenente i documenti di gara e non con riferimento alla busta B contenente l'offerta tecnica ed, in ogni caso, criteri di logica e ragionevolezza farebbero ritenere sufficiente l'allegazione della copia del documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Va, in primo luogo, rilevato che il bando di gara, con riferimento al secondo plico contrassegnato con la lettera b) , richiedeva l'inserimento dei seguenti documenti:
"offerta tecnica :
dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/000, dal titolare dell'impresa o del suo legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 della stessa legge dalla quale risulti il possesso di ogni requisito ed elemento richiesto per la valutazione dei fattori di qualità previsti nel successivo punto "criteri e modalità di aggiudicazione".
L'art.47 del citato DPR 445 /2000, prescrive che le dichiarazioni sostitutive di notorietà debbano essere effettuate con l'osservanza delle modalità prescritte nell'art.38 il quale richiede l'allegazione della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Inoltre, l'art. 76 riconnette alla mendacità o falsità delle dichiarazioni l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia dato che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso( 2° comma) e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale .
Risulta pertanto evidente che la lex specialis, nel richiedere l'allegazione della dichiarazione sostitutiva secondo le prescrizioni dei citati artt. 46 e 47 , i quali a loro volta richiamano le modalità di cui all'art.38, avesse inteso richiedere la produzione della fotocopia del documento di identità, con la conseguente legittimità della esclusione della ricorrente in fedele applicazione delle norme di gara.
Non risulta condivisibile neppure l'ulteriore assunto della ricorrente a dire della quale sarebbe da considerarsi sufficiente la produzione della copia del documento di identità nella busta A) contenente la documentazione amministrativa dato che la garanzia della provenienza della dichiarazione dal soggetto che nella stessa figura come autore va riferita alla documentazione di carattere generale e non all'offerta tecnica od a quella economica e che,comunque,è sufficiente l'allegazione della copia di un documento di identità a fronte di una pluralità di dichiarazioni.
In primo luogo si deve precisare che nella specie la dichiarazione richiesta riguardava il possesso di specifici requisiti,sicchè era assoggettata al regime richiamato dal bando di gara.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, poi, le autocertificazioni di cui all'art. 38 comma 3, t.u. 28 dicembre 2000 n. 445 necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, resa in presenza di un agente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore, e tale obbligo è inderogabile in ragione della sua introduzione quale forma di semplificazione, con la conseguenza che l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità non rappresenta un vuoto formalismo ma costituisce fondamentale elemento della fattispecie normativa diretta: 1) a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica( Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3690); 2) a garantire,attraverso l'assunzione di responsabilità penale,la veridicità della dichiarazione .
Pertanto, solo la sottoscrizione autografa della dichiarazione accompagnata dalla copia del documento di identità (quale modalità di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 21, co. 1, DPR 445/00) rende incontestabile, sino a querela di falso, la paternità dell'atto, garantendo quella certezza di cui si ha bisogno a fronte di dichiarazioni la cui veridicità è presidiata da sanzioni penali (art. 76 D.P.R.445/00).
In altri termini,alla semplificazione dell'iter amministrativo concretata dalla sostituzione di una o più certificazioni con le relative dichiarazioni accompagnate dalla copia del documento di identità corrisponde,al fine di garantire la correttezza della procedura,l'assunzione di responsabilità penale da parte del dichiarante.
La dichiarazione e la produzione della citata copia concretano l'assunzione di responsabilità penale e perciò giustificano la semplificazione dell'iter.
Una pluralità di dichiarazioni,vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta,possono essere corredate da una unica copia del documento perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione ,sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e,quindi,la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa.
Se,invece,le dichiarazioni sono inserite in più buste,viene meno il legame fisico che consente di riferire a tutte la copia del documento di identità inserito in una delle buste,cioè di ritenere che anche per quelle inserite in una busta senza il corredo dell'anzidetta copia vi sia la concorrenza dei due elementi che determinano l'assunzione di responsabilità penale e quindi la garanzia non solo della provenienza ma anche della veridicità della dichiarazione.
A ciò aggiungasi che ,nella specie, il bando di gara richiedeva espressamente che la dichiarazione sostitutiva , resa e sottoscritta ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/00, fosse effettuata nella consapevolezza "delle sanzioni penali di cui all'art.76 della stessa legge": sanzioni penali che possono applicarsi solo ove la dichiarazione integri esattamente la fattispecie legale e, quindi contenga gli elementi essenziali dalla stessa richiesti( fra cui la copia del documento di identità).
Tali considerazioni giustificano l'impugnato provvedimento di esclusione e, quindi, la reiezione del ricorso.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Antonio Cavallari, Presidente
Ettore Manca, Primo Referendario
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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