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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 ottobre 2009 n. 685
L. Papiano Pres. - I. Caso Est.
F. Cagliari (Avv. L. Maggiolo) contro il Comune di Reggio Emilia (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di Casa di Cura Salus S.p.A. (Avv.ti A. Astolfi e G. De Angelis)


Edilizia ed urbanistica – Titolo abilitativo – Impugnazione da parte di terzi lesi dall’intervento – Termine – Decorrenza – Dal materiale avvio dell’esecuzione dell’intervento edilizio laddove esso sia in sé rivelatore delle fondamentali caratteristiche dell’opera e dell’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia - Fattispecie

Quando il materiale avvio dell’esecuzione di un intervento edilizio – per la peculiarità del caso concreto – sia in sé rivelatore delle fondamentali caratteristiche dell’opera e dell’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia, a tale momento va ricondotta la piena conoscenza del titolo abilitativo, ai fini della determinazione della tempestività dell’impugnativa dell’atto da parte di chi vi abbia interesse (fattispecie in cui la deliberazione consiliare in sede di nulla-osta al rilascio della concessione edilizia in deroga aveva reso di pubblico dominio - per effetto della presunzione legale di conoscenza derivante dalla pubblicazione all’albo pretorio - il contenuto essenziale dell’intervento edilizio che avrebbe interessato la struttura sanitaria privata, ovvero la realizzazione di opere in deroga alla disciplina pianificatoria locale, e pertanto, il mero inizio dei lavori rendeva percepibile ai confinanti che era sopraggiunto il titolo edilizio applicativo della deliberazione consiliare, sì che il Collegio ha ritenuto che anche la ricorrente doveva a questo punto ritenersi in possesso degli elementi di conoscenza idonei a far decorrere il termine decadenziale per adire il giudice amministrativo).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 220 del 2002 proposto da

Cagliari Fausta, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Maggiolo ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Arrigo Boito n. 5, presso lo studio dell’avv. Laura Toschi;

contro



il Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari;

nei confronti di



Casa di Cura Salus S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Andrea Astolfi e dall’avv. Giovanni De Angelis, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, via Farini n. 37;

per l'annullamento



- quanto all’atto introduttivo della lite - della concessione edilizia n. 16188/2000 del 19 ottobre 2000 e della deliberazione consiliare n. 133/19530 del 15 settembre 2000 (con cui il Comune di Reggio Emilia ha assentito l’esecuzione di lavori di ampliamento dell’immobile di proprietà della società controinteressata), nonché delle varianti alla concessione edilizia assentite con atti n. 14760 del 25 giugno 2001 e n. 20745 del 14 settembre 2001;
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 2 gennaio 2004 - della concessione edilizia n. 24510/2002 del 15 aprile 2003 (recante l’autorizzazione all’esecuzione di lavori per il cambio di destinazione d’uso da abitazione ad attrezzature socio-sanitarie, con opere interne e demolizione di bassi servizi);
per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e della Casa di Cura Salus S.p.A.;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 2 gennaio 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2009 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Riferisce la società ricorrente che con concessione edilizia n. 16188/2000 del 19 ottobre 2000 il Comune di Reggio Emilia assentiva l’esecuzione di lavori di ampliamento di una struttura sanitaria ubicata al confine della sua proprietà; che tale concessione, rilasciata in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (art. 54 legge reg. n. 47/78 e art. 102 reg. com.), si ricollegava alla deliberazione consiliare n. 133/19530 del 15 settembre 2000; che si veniva in tal modo a determinare il notevole incremento di una piccola struttura ospedaliera insediata in un tessuto urbano a destinazione residenziale; che con atti n. 14760 del 25 giugno 2001 e n. 20745 del 14 settembre 2001 venivano infine assentite delle varianti alla concessione edilizia.
Ritenendo illegittimi i suindicati provvedimenti, l’interessata ha proposto impugnativa. Deduce:
1) Violazione dell’art. 54 della legge reg. n. 47/78, dell’art. 3 della legge n. 1357/55 e dell’art. 41-quater della legge n. 1150/42. Eccesso di potere per sviamento.
Per costante giurisprudenza, le concessioni edilizie in deroga non possono essere utilizzate per discostarsi da una destinazione di zona prevista dal piano regolatore. Nella fattispecie, pertanto, trattandosi di un intervento localizzato in zona a destinazione residenziale e in cui non sono previsti insediamenti socio-sanitari, il titolo abilitativo rilasciato alla controinteressata avrebbe dovuto essere preceduto da una variante specifica allo strumento urbanistico.
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, per difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità.
La concessione edilizia in deroga, stante il suo carattere eccezionale, avrebbe dovuto in ogni caso essere adeguatamente motivata circa la scelta operata. Si sarebbero dovuti cioè indicare in modo puntuale le circostanze e gli elementi ritenuti idonei a legittimare la trasgressione del precetto generale, con conseguente sacrificio degli interessi istituzionali da quel precetto tutelati.
3) Violazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/92, della legge reg. n. 34/98. Eccesso di potere per inosservanza e violazione della deliberazione regionale n. 555 del 1° marzo 2000.
L’intervento edilizio di che trattasi, concernendo l’adeguamento e l’ampliamento di una struttura sanitaria preesistente, rientra nell’ambito di operatività delle norme indicate in rubrica, onde il relativo titolo abilitativo avrebbe dovuto essere sottoposto al parere vincolante della Regione Emilia-Romagna. Né è stato acquisito il parere della competente USL a proposito della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal d.P.R. 14 gennaio 1997.
4) Eccesso di potere per carenza assoluta dell’attività istruttoria, per illogicità manifesta, per carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza dell’agire amministrativo. Violazione delle n.t.a. del Comune di Reggio Emilia.
L’illegittimità del titolo edilizio scaturisce altresì dalla circostanza che risultano insufficienti i parcheggi asserviti al nuovo polo sanitario, essendo quelli privati pari a 44 anziché a 110 posti auto, ed essendo quelli pubblici pari a 35 anziché a 154 posti auto. Non si presentano rispettati neppure gli indici di permeabilità, emergendone una carenza di superficie pari a 886 mq. Infine, si rinvengono alcune violazioni in materia di distanze legali, come si evince dalla relazione tecnica prodotta in giudizio.
Conclude dunque la ricorrente per l’annullamento degli impugnati e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia e la Casa di Cura Salus S.p.A., resistendo al gravame.
Successivamente, a mezzo di concessione edilizia n. 24510/2002 del 15 aprile 2003 l’Amministrazione comunale assentiva l’esecuzione di lavori per il cambio di destinazione d’uso da abitazione ad attrezzature socio-sanitarie, con opere interne e demolizione di bassi servizi, ed in tal modo permetteva alla controinteressata di adibire due edifici a supporto dell’adiacente clinica.
Avverso il nuovo titolo edilizio la ricorrente ha formulato “motivi aggiunti” (depositati il 2 gennaio 2004), ed ha riproposto i vizi sub 1), 2) e 3) dei motivi originari; inoltre, ha dedotto la circostanza che la concessione edilizia non richiama la deliberazione consiliare del 2000, nonostante questa ne debba costituire il necessario presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.
All’udienza del 6 ottobre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO



Proprietaria di un edificio ad uso abitativo confinante con una struttura sanitaria privata, la ricorrente impugna, anche a mezzo di “motivi aggiunti”, gli atti con cui l’Amministrazione comunale ha assentito i lavori di ampliamento e la variazione della destinazione d’uso del vicino complesso immobiliare. Imputa all’ente locale di non avere tenuto conto della circostanza che l’istituto della concessione edilizia in deroga non potrebbe incidere sulla destinazione di zona prevista dal piano regolatore, lamenta in ogni caso il difetto di motivazione circa la scelta operata, deduce – in relazione all’attività sanitaria da svolgervi – la carenza del prescritto nulla-osta regionale e la mancata acquisizione del parere della competente azienda sanitaria, si duole dell’insufficienza dei parcheggi asserviti alla struttura, dell’inadeguatezza della superficie permeabile, dell’inosservanza di talune prescrizioni in materia di distanze legali; quanto, poi, al titolo edilizio censurato a mezzo di “motivi aggiunti”, lo assume viziato anche nella parte in cui omette di richiamare la deliberazione consiliare che, consentendo nella fattispecie il ricorso alla concessione edilizia in deroga, ne avrebbe dovuto costituire il presupposto legittimante. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione locale al risarcimento del danno.
Muovendo dalle questioni dedotte con l’atto introduttivo della lite, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata.
Per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2007 n. 599), se è vero che, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia – onde in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento –, è altresì vero che a differenti conclusioni occorre giungere quando viene provata una conoscenza anticipata o si deducono censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe doglianze, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso. Nella fattispecie, a ben vedere, già la deliberazione consiliare del 15 luglio 2000, in sede di nulla-osta al rilascio della concessione edilizia in deroga ex art. 54 della legge reg. n. 47 del 1978, aveva reso di pubblico dominio (per effetto della presunzione legale di conoscenza derivante dalla pubblicazione all’albo pretorio nel periodo 19 settembre - 4 ottobre 2000) il contenuto essenziale dell’intervento edilizio che avrebbe interessato la struttura sanitaria privata, ovvero la realizzazione di opere in deroga alla disciplina pianificatoria locale; pertanto, il mero inizio dei lavori rendeva percepibile ai confinanti che era sopraggiunto il titolo edilizio applicativo della deliberazione consiliare, sì che anche la ricorrente doveva a questo punto ritenersi in possesso degli elementi di conoscenza idonei a far decorrere il termine decadenziale per adire il giudice amministrativo. Va insomma ribadito che, quando il materiale avvio dell’esecuzione di un intervento edilizio – per la peculiarità del caso concreto – è in sé rivelatore delle fondamentali caratteristiche dell’opera e dell’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia, a tale momento va ricondotta la piena conoscenza del titolo abilitativo, ai fini della determinazione della tempestività dell’impugnativa dell’atto da parte di chi vi abbia interesse. Non è dunque condivisibile la tesi della ricorrente, che vorrebbe invece prendere a riferimento solo ed unicamente l’epoca di ultimazione dei lavori, come se alcun rilievo avesse nella vicenda la pregressa conoscenza del nulla-osta concesso dal Consiglio comunale per l’effettuazione di quell’intervento edilizio. E’ appena il caso di rilevare, poi, che la successiva individuazione di ulteriori profili di censura non vale a riaprire i termini di impugnativa, alla luce del consolidato orientamento per cui, al fine di concretare la piena conoscenza di un atto, non è necessario che esso sia noto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, salvo il ricorso ai “motivi aggiunti” se emergano altri vizi in seguito all’integrale cognizione del provvedimento lesivo. In conclusione, tardiva è l’instaurazione della lite avvenuta nel giugno 2002, a fronte di lavori iniziati fin dal novembre 2000.
Altre questioni concernono la concessione edilizia impugnata con “motivi aggiunti”.
Al riguardo, però, il Collegio ritiene preliminarmente necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio. Il Comune di Reggio Emilia è a tale scopo tenuto a produrre una dettagliata relazione sui fatti di causa, specificando se e quale rapporto esiste tra il nuovo titolo edilizio e la deliberazione consiliare n. 133/19530 del 15 settembre 2000, e fornendo ogni utile indicazione circa la conformità urbanistica dell’intervento edificatorio assentito con il provvedimento del 15 aprile 2003. Al deposito di detta relazione e dei relativi atti (ivi compresa la disciplina pianificatoria dell’area interessata) l’Amministrazione provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza parziale, mentre la nuova udienza di trattazione del ricorso è fissata al 26 gennaio 2010. Resta sospesa, nel frattempo, ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando in via parziale sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- quanto all’atto introduttivo della lite, ne dichiara l’irricevibilità;
- quanto all’atto di “motivi aggiunti”, ordina al Comune di Reggio Emilia di adempiere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, secondo le modalità e nel termine ivi indicati.
Fissa al 26 gennaio 2010 la nuova udienza di trattazione del ricorso, con riserva di ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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