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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1510
M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.
Orlandini M.O. ed altri (Avv. G. Altavilla) contro
il Comune di Castellina Marittima (Avv. L. Bimbi)


Amministrazione pubblica – Consiglio Comunale – Carica di consigliere – Decadenza per assenza ingiustificata a 5 sedute – Sedute tutte fissate nelle prime ore del mattino - Mancata risposta alle controdeduzioni difensive – Sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali - Illegittimità

È illegittima la delibera con la quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere per assenza ingiustificata a 5 sedute del Consiglio comunale laddove tale ultimo organo non sia pronunciato sulla nota di giustificazioni difensive, ma sopratutto abbia erroneamente ritenuto non giustificate le assenze per il sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali, sulle quali non ha chiesto ulteriori precisazioni, nonostante il capogruppo di minoranza avesse già chiesto tempo addietro la “rotazione d’orario” in quanto tutte le sedute erano convocate alle prime ore del mattino, orario che interferiva con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa (fattispecie in cui il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale all’art. 37 attribuiva alla Conferenza dei Capigruppo la competenza in materia di calendario delle sedute consiliari mentre il Sindaco ha espressamente precisato che gli orari erano stati concordati solo con il gruppo di maggioranza)


N. 01510/2009 REG.SEN.
N. 01490/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2006, proposto da:

 

Orlandini Marco Orlando, Alessandro Caetani, Doriana Giordani, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;


contro



Comune di Castellina Marittima, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'8.6.2006, notificata l'11.7.2006, con la quale è stata pronunciata nei confronti del Sig. Marco Orlando Orlandini la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
e, con motivi aggiunti depositati il 14.11.2006, per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 20.7.2006, nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione in essa richiamata, n. 14, del 29.6.2006, entrambe divenute esecutive nel mese di agosto 2006, con le quali è stata operata la surroga del consigliere comunale, Sig. Marco Orlandini, in favore, rispettivamente, delle Signore Manuela Bertoli e Lara Panico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellina Marittima;
Vista l’ordinanza cautelare 16 novembre 2006 n. 215 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione 2^ accoglie la sospensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia
Uditi alla pubblica udienza del 13 novembre 2008 i difensori presenti per le parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con delibera 8 giugno 2006 n. 11 il Consiglio Comunale di Castellina Marittima(PI) ha dichiarato la decadenza dalla carica di Consigliere Marco Orlando Orlandini eletto nel 2004 nella lista “Uniti per lo sviluppo” (facente parte dello schieramento di opposizione) per assenza ingiustificata a 5 sedute del Consiglio comunale.
Avverso tale delibera l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe(notificato il 27 sett. 2006) chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi, dedotti in unico articolato motivo:
Violazione della legge n.241/1990 art. 3 e dello Statuto del Comune di Castellina Marittima, art. 22, nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione.
Ad avviso del ricorrente non si configuravano i presupposti della decadenza dalla carica poiché l’assenza dalle sedute non era ingiustificata, in quanto il ricorrente(libero professionista, ingegnere) unitamente al proprio gruppo politico aveva già in precedenza rappresentato al Sindaco la difficoltà a partecipare alle sedute consiliari convocate alle prime ore del mattino; orario che interferiva con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Castellina Marittima, che, depositati alcuni documenti, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla sig.ra Bertoli Manuela, in qualità di controinteressata, in quanto nominata dal consiglio comunale con delibera 20 luglio 2007 n. 17 in surrogazione del ricorrente; inoltre l’ente locale resistente ha contestato la sussistenza dei requisiti di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo ai signori Caetani(e non Castani) Alessandro e Giordani Doriana(membri dello stesso gruppo politico del ricorrente) che avrebbero invocato un non meglio identificato “vulnus inferto al gruppo di minoranza”; nel merito, poi, il Comune resistente ha replicato alle avverse censure, chiedendo il rigetto della impugnazione.
1.2. Peraltro, con successivo atto di motivi aggiunti notificati il 6 nov.2006 (anche alle controinteressate Manuela Bertoli e Lara Panico), parte ricorrente ha impugnato anche la delibera consiliare 20.7.2006 n. 17(unitamente alla precedente 29.6.2006 n. 14 ivi richiamata) con cui la sig.ra Manuela Bertoli prima e la sig.ra Lara Panico poi, entrambe elette nella lista del ricorrente, venivano in sequenza diacronica nominate consigliere in surrogazione del ricorrente dichiarato decaduto.
Le suddette delibere, conosciute da parte ricorrente a seguito del loro deposito in giudizio da parte del Comune di Castellina Mar. in data 30 ott. 2006, venivano censurate, con unico articolato motivo, per illegittimità derivata da quella della impugnata delibera consiliare di decadenza.
In punto di fatto parte ricorrente, comunque, rilevava che la controinteressata Bertoli con nota 24 luglio 2006(depositata in atti), diretta al Sindaco di Castellina, aveva rinunciato alla carica per motivi personali; tale situazione però, è stata contestata dal Comune resistente con memoria del 15 nov. 2006.
Con ordinanza cautelare 16 nov. 2006 n.915 questa Sezione accolse l’istanza di sospensione del provvedimento di decadenza per “evidente insufficienza del contenuto motivazionale”
Con memoria difensiva dell’ottobre 2008 il Comune resistente, dopo aver ribadito la eccepita inammissibilità dell’atto introduttivo per l’omessa notifica alle due controinteressate(atteso che -tra l’altro- le dimissioni della sig.ra Bertoli erano state protocollate soltanto il 7 nov. 2006), poi nel merito ha insistito per il rigetto dell’impugnazione nel suo complesso.
Alla pubblica udienza del 13 nov. 2008, uditi i difensori presenti per le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere pronunciata dal Consiglio Comunale di Castellina Marittima(PI) nei confronti di Marco Orlando Orlandini, eletto nel 2004 nella lista “Uniti per lo Sviluppo”, membro del gruppo consiliare di minoranza contraddistinto dalla stessa denominazione.
2.1. Preliminarmente vanno trattate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione/interesse a ricorrere di Caetani(e non Castani come erroneamente indicato negli atti difensivi) Alessandro e Giordani Doriana(capogruppo e membro dello stesso gruppo di minoranza del ricorrente), nonché alla omessa notifica dell’atto introduttivo a Bertoli Manuela, candidata non eletta della stessa lista del ricorrente e nominata consigliere con delibera consiliare 20 luglio 2006 n. 17 in sostituzione di Panico Lara(che, a sua volta, era stata nominata consigliere con delibera c.c. 29.6.2006 n. 14 in surroga al ricorrente Orlandini decaduto, ma si era in pari data dimessa).
In primo luogo non appare configurabile un vero e proprio interesse a ricorrere in capo ai Consiglieri comunali Caetani Alessandro e Giordani Doriana, eletti nella stessa lista di Orlandini Marco Orlando e facenti parte del gruppo di minoranza: infatti il provvedimento di decadenza impugnato, anche se viene ad incidere sull’esercizio delle prerogative riconosciute al consigliere comunale, tuttavia rimane pur sempre un provvedimento(di portata individuale) adottato nei confronti del singolo membro del Consiglio nella cui sfera giuridica esaurisce i propri effetti.
Pertanto l’eccezione di carenza di interesse al ricorso in capo ai consiglieri Caetani e Giordani appare condivisibile ma, poiché va comunque riconosciuto loro un interesse ad intervenire nella contestazione del provvedimento di decadenza nei confronti di un membro del gruppo consiliare di minoranza, il loro atto di impugnazione(in applicazione del principio di economia processuale) viene convertito in atto di intervento a sostegno del ricorrente consigliere Orlandini, sussistendone i requisiti di forma prescritti dall’art. 37 del R.D. n. 642/1907.
2.1. In secondo luogo ad avviso del collegio all’epoca di proposizione dell’atto introduttivo non era configurabile la posizione di controinteressato in capo a Bertoli Manuela(candidata prima non eletta nella stessa lista del ricorrente), nominata consigliere comunale in surroga al cons. Orlandini con delibera consiliare 20 luglio 2006 n. 17: infatti, considerato che il ricorso è stato notificato al Comune di Castellina Marittima il 27 sett. 2006, e che la stessa neo-consigliera, con nota diretta al Sindaco del 24 luglio 2006, aveva comunicato di “rinunciare per motivi strettamente personali alla carica di consigliere comunale”, appare evidente che la medesima Bertoli non aveva un interesse giuridico contrapposto a quello del ricorrente Orlandini all’epoca in cui quest’ultimo domandava l’annullamento della delibera di decadenza pronunciata nei suoi confronti.
Sul punto dell’epoca della rinuncia in questione, infatti, il collegio non ritiene determinante la circostanza che la suddetta comunicazione della sig. ra Bertoli (esibita agli atti da parte ricorrente) non risulti pervenuta al protocollo comunale, tanto che la medesima, con successiva nota del 2 nov. 2006, avendo rilevato tale disguido, ne prendeva atto e con nuova nota(questa volta trasmessa con raccomandata) confermava la “non accettazione della nomina a consigliere comunale in surrogazione a quello dichiarato decaduto”.
D’altra parte, aggiunto che, da un lato, anche la dichiarazione del 2 nov. 2006 fa riferimento alla volontà di “non accettazione” già espressa nella nota 24 luglio 2006, escludendo periodi intermedi di efficacia della surroga in assenza di contrari fatti concludenti, mentre, dall’altro, la stessa delibera di surroga 20 luglio 2006 n. 17, nel convalidare l’elezione della candidata Bertoli da atto, altresì, che “ l’istruttoria è comunque subordinata alla verifica della disponibilità della stessa ad accettare la carica di Consigliere comunale”.
Le esposte considerazioni appaiono, pertanto, sufficienti per concludere che, all’epoca della notifica dell’atto introduttivo, non era configurabile la posizione di controinteressato in capo a nessuno dei candidati non eletti nella lista del ricorrente, tenuto conto anche della circostanza che la sig.ra Bertoli era la penultima dei non eletti e che l’ultimo candidato(con 328 voti) Uris Lazzeri si è nel frattempo dimesso dalla lista elettorale in questione.
2.2. Nel merito il ricorso appare fondato con specifico riferimento alle censure di difetto di motivazione e di violazione dello Statuto del Comune di Castellina Marittima, art. 22, dedotte nell’atto introduttivo, nonché a quella di illegittimità derivata, dedotta nei motivi aggiunti con riguardo alla nomina della candidata Bertoli in surroga di Orlandini.
Infatti, premesso che lo Statuto del Comune di Castellina Marittima prevede la decadenza dei consiglieri comunali assenti senza giustificato motivo da 5 sedute consiliari consecutive, dalla delibera di decadenza risulta evidente che è stata omessa qualsiasi valutazione della nota trasmessa in data 29.5.2006 dal ricorrente al Sindaco in esito all’avviso di avvio del procedimento di decadenza; in tale nota, infatti, l’interessato rappresentava che le sedute in cui era stata registrata la sua assenza erano state tutte convocate nelle prime ore del mattino, risultando in tal guisa”incompatibili” con l’esercizio della propria attività di ingegnere.
La opportunità di fissare le sedute del consiglio comunale in orario più compatibile, di regola, con gli impegni lavorativi dei consiglieri era stata già rappresentata dal capogruppo di minoranza Caetani al Sindaco con nota 28 marzo 2006 con riferimento sia alla seduta consiliare indetta per il 29 marzo 2006 ore 9 sia alla preannunciata ma disattesa “rotazione d’orario”.
2.2.1. Tra l’altro, secondo quanto emerge dal verbale della discussione sulla proposta decadenza del ricorrente, il Sindaco ha precisato che “gli orari vengono concordati con il gruppo di maggioranza”, mentre (come rileva il ricorrente) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Castellina M. all’art. 37 attribuisce alla Conferenza dei Capigruppo la competenza in materia di calendario delle sedute consiliari.
Pertanto illegittimamente il consiglio comunale non solo non si è pronunciato sulla nota di giustificazioni trasmessa dal ricorrente, ma sopratutto erroneamente non ha ritenuto giustificate le assenze del medesimo per il sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali, sulle quali non ha chiesto ulteriori precisazioni, nonostante che il capogruppo di minoranza avesse già chiesto tempo addietro la “rotazione d’orario”.
2.3. Risulta, quindi, viziata da illegittima derivata la delibera consiliare(impugnata con motivi aggiunti) 20.7.2006 n. 17 con cui Bertoli Manuela era stata nominata consigliere comunale in sostituzione del ricorrente dichiarato decaduto(limitatamente agli effetti prodotti nel periodo antecedente la presa d’atto della rinuncia).
Per economia di mezzi resta assorbito l’esame di ogni altra censura.
3. Concludendo, quindi, preliminarmente va accolta l’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere dei consiglieri Caetani e Giordani, disponendo, peraltro la conversione della loro impugnazione in atto di intervento a sostegno del ricorrente, mentre va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso(motivi aggiunti compresi) per omessa notifica alla controinteressata; nel merito il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullate le delibere consiliari n. 11/2006 di decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale e n. 17/2006 con cui era stata disposta la surrogazione della candidata Bertoli(quanto agli effetti prodotti interinalmente).
Gli oneri di lite seguono la soccommbenza sostanziale e, pertanto, vengono posti a carico del Comune resistente che li verserà al ricorrente Orlandini Marco Orlando e sono liquidati in euro 2.500,00(duemilacinquecento/00) oltre gli accessori di legge, mentre restano compensati per evidenti motivi di equità tra i ricorrenti Caetani e Giordani ed il Comune resistente; nulla vi è da statuire con riguardo ai controinteressati indicati nei motivi aggiunti, non essendosi costituiti in giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. 2^, preliminarmente dichiarata la carenza d’interesse a ricorrere di Caetani A. e Giordani D., i quali partecipano al giudizio come intervenienti a favore di Orlandini M., nel merito accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le delibere consiliari del Comune di Castellina Marittima n. 11/2006 nonché n. 17/2006.
Pone gli oneri di lite liquidati in euro 2.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico del Comune resistente che li verserà al ricorrente Orlandini, mentre li compensa tra il Comune resistente e gli altri ricorrenti; nessuna statuizione con riguardo ai controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009


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