Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2009 n. 2334
Pres. Bianchi – Rel. Lotti
Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro srl e Arcadia Costruzioni Sportive srl (avv.ti Boifava, Gili) c. Provincia di Novara (avv. Ferrarese) e Impresa Amigliarini snc ed altri


1. – Contratti P.A. – Gara – Documenti in originale – Mancanza – Clausola di esclusione – Legittimità – A seconda dei fatti da provare.

 

2. – Contratti P.A. – Bando – Documenti in originale – A pena di esclusione – Motivazione – Necessità.

1. – Il principio secondo il quale quando la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti devono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti e si esclude la possibilità per l’impresa di ricorrere allo strumento alternativo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dell’autocertificazione, deve essere graduato a seconda dei fatti che devono essere provati.

 

2. – E’ illegittimo un bando di gara che a pena di esclusione richiede di provare il possesso di un certificato o di un attestato soltanto mediante la produzione del certificato in originale o in copia autentica, salvo che nel bando venga dato atto delle ragioni specifiche per le quali è necessario produrre il documento originale.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento