Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 ottobre 2009 n. 2330
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Ance Cuneo – Sezione Costruttori Edili (avv.ti Inglese, Martilla, Moro) c. Comune di Canale (avv. Angeletti) e M.P.M. Costruzioni (avv. Ferrari)


1. – Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Appalto – Impresa che non ha partecipato alla gara – Ha interesse – Condizioni.

 

2. – Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Appalto – Impresa non partecipante – Censure avverso non rimuneratività del prezzo – Inammissibilità.

 

3. – Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Appalto – Associazioni di settore – Legittimazione – Condizioni.

 

4. – Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Appalto – ANCE – Contestazione circa mancato aggiornamento prezzi – Sussiste.

 

5. – Contratti P.A. – Appalto – Bando - Obbligo aggiornamento prezzi – Sussiste.

 

6. - Contratti P.A. – Appalto – Bando – Aggiornamento prezzi – Fonte di aggiornamento prezzi contenente deroga – Applicazione deroga – Legittimità.

1. – L’impresa che non ha partecipato ad una gara di appalto per mancanza di un requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara, è legittimata ad impugnare il bando per contestare la prescrizione del bando stesso.

 

2. – L’impresa che non ha partecipato alla gara non può impugnare il bando in relazione all’inadeguatezza del corrispettivo posto a base di gara e al mancato aggiornamento dei prezzi.

 

3. – Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresenta istituzionale, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee.

 

4. – L’ANCE è legittimata a ricorrere per contestare il mancato aggiornamento dei prezzi posti a base di gara, in quanto si tratta di un interesse riferibile alla collettività degli iscritti ed anche dei non iscritti.

 

5. – Ai sensi dell’art. 133 d.lgs. 163/2006 le Amministrazioni hanno l’obbligo annualmente di aggiornare i prezzi con conseguente illegittimità del bando che ponga a base di gara prezzi non attualizzati.

 

6.- Nei casi in cui la fonte di aggiornamento delle voci di costo dell’appalto a cui la P.A. faccia riferimento nell’aggiornare i prezzi posti a base di gara, espressamente autorizzi una deroga al tassativo riporto dei prezzi in essa contenuti, la P.A. che ponga in essere il comportamento sostitutivo non viola l’art. 133 d.lgs. 163/2006.


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