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1. – L’impresa che non ha partecipato ad una gara di appalto per mancanza di un requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara, è legittimata ad impugnare il bando per contestare la prescrizione del bando stesso.
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2. – L’impresa che non ha partecipato alla gara non può impugnare il bando in relazione all’inadeguatezza del corrispettivo posto a base di gara e al mancato aggiornamento dei prezzi.
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3. – Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresenta istituzionale, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee.
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4. – L’ANCE è legittimata a ricorrere per contestare il mancato aggiornamento dei prezzi posti a base di gara, in quanto si tratta di un interesse riferibile alla collettività degli iscritti ed anche dei non iscritti.
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5. – Ai sensi dell’art. 133 d.lgs. 163/2006 le Amministrazioni hanno l’obbligo annualmente di aggiornare i prezzi con conseguente illegittimità del bando che ponga a base di gara prezzi non attualizzati.
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6.- Nei casi in cui la fonte di aggiornamento delle voci di costo dell’appalto a cui la P.A. faccia riferimento nell’aggiornare i prezzi posti a base di gara, espressamente autorizzi una deroga al tassativo riporto dei prezzi in essa contenuti, la P.A. che ponga in essere il comportamento sostitutivo non viola l’art. 133 d.lgs. 163/2006.
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