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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 25 ottobre 2009 n. 2292
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Associazione “Forum Permanente degli Abitanti e Associazione Alta Val Lemme” ed altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella, Fortuna) e Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e Comunità Montana Val Lemme Alto Ovadese


1. – Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere – Ambiente - Associazioni non riconosciute di protezione ambientale – Condizioni.

 

2. - Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere – Ambiente – Cittadini – Condizioni.

 

3. – Giustizia amministrativa – Atto di intervento – Da parte di chi poteva proporre ricorso – Inammissibilità.

 

4. - Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere – Ambiente – Articolazioni territoriali associazioni nazionale – Esclusione.

 

5. – Ambiente – Energia rinnovabile – Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 – Sostituisce tutti i provvedimenti.

 

6. – Atto amministrativo – Contenuto – Prescrizioni – Fanno parte del dispositivo.

 

7. – Ambiente – Biomasse – Cippato legnoso – Trattato con impiego di acqua - Rifiuto – Esclusione.

 

8. – Procedimento amministrativo – Integrazione documentale – Richiesta ripetuta – Controinteressato – Esclusione legittimazione a contestare.

 

9. – Ambiente – Energia rinnovabile –Conferenza di servizi – Parere confermato per scritto dopo conferenza – Antecedente a rilascio autorizzazione – Legittimità.

1. – Le associazioni non riconosciute di protezione ambientale hanno legittimazione a ricorrere nei casi in cui abbiano uno stabile collegamento con il territorio consolidatosi da tempo e siano rappresentative della collettività di riferimento, essendo costituite da un determinato numero di associati.

 

2. – I cittadini singoli per avere titolo ad impugnare provvedimenti in materia ambientale devono dimostrare la prova del danno che lo stesso arreca direttamente loro, non essendo sufficiente la mera vicinanza al luogo in cui sorgerà l’opera.

 

3. – E’ inammissibile l’atto di intervento posto in essere da chi è titolare di un interesse uguale a quello del ricorrente, che lo legittimava a proporre il ricorso in via principale nei termini decadenziali.

 

4. – Difettano di legittimazione a proporre ricorso le articolazioni territoriali delle associazioni di protezione ambientale nazionali.

 

5. – L’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 sostituisce qualsiasi altro procedimento previsto dalla normativa regionale e volto alla valutazione dell’impatto ambientale.

 

6. – Il contenuto di un provvedimento è costituito sia dalla parte dispositiva sia dalla parte prescrittiva, rappresentata dall’insieme delle prescrizioni che attengono il rilascio di un titolo autorizzatorio ed entrano a fare parte del dispositivo dell’atto.

 

7. – Non costituiscono rifiuto e possono essere utilizzati nell’ alimentazione di un impianto di produzione di energia da biomasse vegetali gli scarti legnosi dell’agricoltura e il cippato legnoso anche ove quest’ultimo sua trattato con impiego di acqua per estrarne il tannino, in quanto l’acqua naturale non è assimilabile ad una sostanza chimica.

 

8. – Il termine di 30 giorni per produrre i documenti e la possibilità per la P.A. di richiedere una sola volta integrazioni documentali previste dalla l. 241/1990 sono prescrizioni dettate a favore del richiedente, mentre il controinteressato difetta di legittimazione a dolersi della loro violazione.

 

9. – L’art. 12 d.lgs. 387/2003 prescrive la partecipazione contestuale alla conferenza dei servizi di tutte le Amministrazioni interessate, le quali sono libere di esternare il proprio parere oralmente o per scritto, con la conseguenza che non costituisce illegittimità la trasmissione di un testo scritto successivamente ai lavori ma antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione.


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