T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 22 ottobre 2009 n. 6216
Pres. A. Amodio, est. G. Di Vita
2D Costruzioni S.n.c. (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali (Avvocatura Distrettuale di Stato). |
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Giurisdizione e competenza – Opposizione ex art. 22 l. 689/81 – Rispetto principio di legalità – Diritto soggettivo – Giudice Ordinario
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La competenza giurisdizionale a pronunciare sull’opposizione ex art. 22 della legge 689/81 spetta al Giudice Ordinario perché l’opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione d’una sanzione amministrativa punitiva, fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge e chiede l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme ed all’entità dalla legge stessa previsti, invocando quindi il rispetto del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 689/81, cioè una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo perfetto: Fattispecie in tema di opposizione ad un ordinanza/ingiunzione in tema di utilizzo di lavoratori non risultanti da scritture contabili (1)
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1 Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 gennaio 2008, n. 1062; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 30 maggio 2008, n. 5363 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2009, proposto da:
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2D Costruzioni s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Perla, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Santa Brigida, 39;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, alla via Diaz,11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dalla Direzione Regionale del Lavoro per la Campania del 20 gennaio 2009 con cui è stato respinto il ricorso avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa in data 30 settembre 2008 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta;
- degli atti preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresi il verbale di accertamento del 3 maggio 2007 e l’ordinanza – ingiunzione del 30 settembre 2008 della Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, n. 1034/71, modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe iscritto al numero di registro generale n. 2344 del 2009 la società 2D Costruzioni s.n.c. impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento emesso in data 20 gennaio 2009 dalla Direzione Regionale del Lavoro per la Campania ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa in data 30 settembre 2008 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta.
In particolare, la menzionata ordinanza è stata adottata in seguito al verbale di ispezione del 3 maggio 2007 dal quale è emerso che la 2D Costruzioni s.n.c. ha impiegato lavoratori non risultanti da scritture contabili, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 36 bis, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge con modifiche dalla L. 4 agosto 2006 n. 248).
La ricorrente deduce violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere.
Resiste in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che replica nel merito e conclude per la reiezione del gravame.
Con successiva memoria depositata agli atti di causa il 23 luglio 2009 la 2D Costruzioni insiste per la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto le è stata notificata la cartella di pagamento per la riscossione coattiva dell’importo della sanzione amministrativa irrogata dalla Direzione Provinciale.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.
2. Il Collegio ritiene di essere carente di giurisdizione nella controversia in esame.
Preliminarmente giova richiamare il disposto dell’art. 16 D.Lgs. 124/2004 (rubricato “Ricorso alla direzione regionale del lavoro”) secondo cui “Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17”.
Al secondo comma si prevede che “Il ricorso va inoltrato alla Direzione Regionale del Lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione”.
Il terzo comma statuisce infine che “Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione”.
Quindi la norma menzionata disciplina i rimedi azionabili avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla Direzione Provinciale ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/1981 contemplando il ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro che può essere proposto in via alternativa a quello in opposizione dinanzi al tribunale ordinario competente ex art. 22 della medesima legge.
La Direzione Regionale decide sul ricorso entro i successivi 60 giorni con provvedimento motivato con il quale conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata; peraltro, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il ricorso si intende respinto.
Ebbene, la decisione della Direzione Regionale è si impugnabile ma innanzi al giudice ordinario, come emerge dalla lettura del terzo comma della disposizione citata, a mente del quale a seguito della decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso del termine previsto per la pronuncia, il privato può proporre entro 30 giorni (che decorrono dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni) il ricorso in opposizione di cui all'art. 22 della L. 689/1981, avente per oggetto l'ordinanza-ingiunzione.
Difatti, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81, in materia di sanzioni amministrative, la competenza sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione spetta al giudice ordinario quando la sanzione amministrativa è stata applicata per violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (Cassazione civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2008, n. 1062), come nel caso in esame.
Peraltro, alle medesime conclusioni si perviene anche alla luce delle disposizioni ministeriali che devolvono al giudice ordinario la competenza a decidere sul ricorso avverso la decisione della Direzione Regionale: difatti, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 24 giugno 2004 prevede che “A seguito della decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore può proporre entro 30 giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei 60 giorni, il ricorso in opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto l'ordinanza-ingiunzione”.
3. D’altra parte, non sembra neppure che la posizione della parte privata si possa qualificare come interesse legittimo, per farne derivare la giurisdizione del giudice amministrativo. Al contrario, è noto che sono escluse dalla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative di carattere punitivo o afflittivo, volte a garantire il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro (disciplinate dalla L. 24 novembre 1981 n. 689), nei cui confronti la posizione giuridica del privato che deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 30 maggio 2008, n. 5363).
4. Non rileva infine in senso contrario la circostanza che nel provvedimento impugnato sia stato indicato, quale rimedio esperibile, il ricorso al T.A.R.. Ed invero, il riparto delle giurisdizioni è sottratto alla disponibilità delle parti e, pertanto, se nella fattispecie è stata data una indicazione errata, ciò potrà avere rilievo ai fini della determinazione delle spese legali, ma non può costituire ostacolo a che il giudice adito declini la giurisdizione.
5. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69 innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente pronuncia.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese ed onorari di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe n. 2344 del 2009, indicando come giudice competente il Giudice Ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine indicato in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
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