REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 7420 del 2009, proposto da
D’Amato Tiziana, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Maria Zuppardi, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Terenzio n. 7, presso lo studio Abbamonte – Titomanlio;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami a n. 500 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 27 febbraio 2008;
- in parte qua, del verbale n. 21 redatto dalla Commissione esaminatrice nominata in relazione alla procedura concorsuale anzidetta in data 18 dicembre 2008, successivamente comunicato, nella parte in cui si dichiara la ricorrente non idonea;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ammesso a sostenere le prove scritte della pubblica selezione in precedenza indicata, l’odierno ricorrente non veniva ammesso alle successive prove orali in ragione del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice con riferimento alla prova di diritto amministrativo.
Questi i dedotti argomenti di censura:
Violazione dei criteri di massima di cui al verbale n. 8 del 2 dicembre 2008. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Assume parte ricorrente che, alla luce dei criteri di massima predeterminati dalla Commissione esaminatrice ai fini della valutazione degli elaborati predisposti dai candidati in occasione dello svolgimento delle prove scritte del concorso de quo, non sia dato comprendere l’iter logico che ha condotto all’esclusione della ricorrente dalle prove orali, intervenuta a seguito dell’espresso giudizio di non idoneità relativamente alla prova di diritto amministrativo.
Viene, ulteriormente, censurata l’espressione dell’avversato giudizio a mezzo di coefficienti numerici, in asserita violazione dell’obbligo di esplicitazione di congruo apparato motivazionale.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all'odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Va innanzi tutto osservato come ricorrano, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia.
Ciò preliminarmente rilevato – ed ulteriormente precisato che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state informate della possibilità che il gravame in trattazione ai fini della delibazione della proposta istanza cautelare fosse suscettibile di immediata decisione nel merito – il ricorso si dimostra infondato.
Con unico argomento di censura, parte ricorrente assume che gli elaborati sarebbero stati redatti in conformità dei criteri generali stabiliti dalla Commissione esaminatrice: contestando, conseguentemente, un giudizio di non idoneità ai fini dell’ammissione alle successive prove orali – espresso relativamente alla sola prova di diritto amministrativo – che, in quanto formulato a mezzo di coefficienti numerici, non consentirebbe di ricostruire il sotteso iter logico-argomentativo.
Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e come tali sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere sub specie delle sintomatiche figure dell’arbitrarietà, della irragionevolezza, della irrazionalità e del travisamento dei fatti.
La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, più in generale, dei principi costituzionali sanciti dall’articolo 97.
Ciò precisato, la Sezione osserva che una disposizione come quella contenuta nell’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218) che prevedendo, al secondo comma, che “prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto dall’approvazione” e, al terzo comma, che “nell’affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato…”, non viola le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.
Invero, il meccanismo delineato dalla predetta normativa non costituisce il frutto di una mera attività materiale della commissione di esame, ma è espressione di una valutazione positiva o negativa dell’elaborato: mentre nel primo caso alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica senza alcuna possibilità di dubbio il mancato raggiungimento della sufficienza; in altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé implicitamente e manifestamente una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.
Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità (e di mancato raggiungimento della sufficienza) potrebbe apprezzarsi soltanto ove il candidato provasse in assoluto la sua arbitrarietà, irragionevolezza o il travisamento dei fatti ovvero quanto meno relativamente ai criteri di valutazione della prova, preventivamente stabiliti dalla commissione, elementi tutti che, nel caso di specie, non ricorrono.
Né sussiste una diversità di trattamento tra i candidati le cui prove sono state ritenute sufficienti e quelli che raggiungono la soglia della sufficienza e che ottengono l’attribuzione del punteggio: infatti, l’attribuzione del punteggio non ha la funzione di motivare il giudizio di sufficienza, bensì quello di graduare i candidati idonei.
Nel caso di specie all’elaborato redatto in esito allo svolgimento della prova di diritto amministrativo è stato dato un giudizio di non idoneità che appare sufficiente ad esprimere correttamente la valutazione effettuata dalla commissione, non essendovi neanche l’onere di indicare un voto.
Né, pur considerando la peculiarità della disciplina del concorso per uditore giudiziario, la Commissione era tenuta ad apporre glosse, segni di correzione et similia, poiché l’attività della commissione di concorso è di carattere valutativo e non didattico (v. Corte Cost. n. 466/2000; Cons. Stato, ordinanze n. 5281/2000 e n. 4688/2000).
Parimenti infondata si rivela la censura per cui la commissione d’esame avrebbe, nel valutare in modo insufficiente gli elaborati, contraddetto i criteri da essa predeterminati.
Se è vero che la Commissione ha stabilito, come indirizzo di massima dei propri lavori, e solo sotto tale profilo vincolante ai fini di una sindacato di legittimità, alcuni criteri generali, ciò non esclude l’apprezzamento discrezionale in ordine al merito del lavoro, della soluzione adottata, della ampiezza della motivazione e delle argomentazioni.
L’operato della commissione risponde, quindi, a canoni di correttezza e trasparenza, volti a consentire un più penetrante sindacato da parte dei candidati, e, in seconda battuta, del giudice amministrativo, eventualmente chiamato a valutare la legittimità delle operazioni concorsuali.
Preme evidenziare che le prove d’esame in questione si collocano nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un certo tipo di idoneità, e formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione tecnico-discrezionale, da parte della commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento, anche secondo parametri non strettamente giuridici e comunque più ampi rispetto ai criteri generali di correzione.
La commissione, quindi, utilizza un potere discrezionale la cui sindacabilità, in questa sede, è ammessa solo in presenza di puntuali profili di illogicità manifesta o di travisamento, non essendo configurabile la sostituzione dell’Autorità giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente.
L’esclusa configurabilità, quanto al caso in esame, di siffatte tipologie inficianti impone di disattendere la censura all’esame.
Avuto riguardo alla dimostrata inaccoglibilità delle censure esposte con il presente ricorso, dispone conclusivamente il Collegio la reiezione dell’impugnativa; tuttavia rilevando la sussistenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)