per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto ministeriale del 3 novembre 2003, notificato il 15 dicembre 2003, di annullamento della autorizzazione ambientale n. 737/C del 3 settembre 2003 del Comune di Formia, rilasciata ai sensi del previgente art. 7 L. n. 1497/1939 nei confronti della ricorrente, avente ad oggetto la domanda di autorizzazione in sanatoria per manufatto, ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/1985 ed art. 39, comma 8, L. n. 724/1994.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/07/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, la ricorrente espone testualmente che:
E’ proprietaria di un piccolo fabbricato destinato ad abitazione insistente su di un fondo sito in Formia, Loc. Salere, immediatamente ricadente entro i confini del Parco Regionale Suburbano di Gianola e Monte di Scauri ex L.R. n. 15/1987.
La parte maggiore dell’opera è stata edificata intorno al 1989, mentre la parte residua ( ndr.di minore consistenza ) era stata edificata intorno al 1975.
Detto manufatto, ricadente nelle prescrizioni di cui all’art. 33, comma 2, sottozona E/2 del vigente P.R.G. del Comune di Formia, all’art. 16 del P.T.P. sub ambito 14 ed agli artt. 26 e 35 del T.C. delle N.T.A. del P.T.P. sub ambito 14, è oggetto di domanda di autorizzazione in sanatoria n. 2166, prot. n. 9840 del 28 febbraio 1995.
In data 9 giugno 2000, prot. n. 89/2000, l’Ente Parco Regionale di Gianola, concedeva nulla osta al rilascio della citata autorizzazione alle condizioni che ‘venga migliorato l’aspetto esteriore del fabbricato con l’esecuzione di intonaci e tinteggiatura’ e ‘che non venga ulteriormente alterato l’ambiente circostante’.
Successivamente il Comune di Formia, acquisiti i pareri favorevoli dell’Ufficio vincoli e della C.E.I. emessi in data 13 giugno 2003, esprimeva il provvedimento autorizzatorio n. 737/C del 3 settembre 2003.
Con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione, poi, la Soprintendenza annullava tale autorizzazione.
Ciò esposto, la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, deducendo al riguardo i seguenti motivi:
- violazione di legge per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti legali, per violazione del principio di economicità ed efficacia; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- violazione di legge per carenza di idonei parametri di riferimento oltre che sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
- violazione del combinato disposto degli artt. 32 L. n. 47/1985 e 5 L.R. n. 14/1999;
- violazione di legge per difetto di presupposti legali; eccesso di potere per carenza di idonei parametri di riferimento oltre che, in via gradata, incompetenza per materia;
- eccesso di potere per inosservanza di circolari, in special modo delle Direttive emanate con Deliberazione della G.R. n. 5334 del 10 dicembre 1999; violazione di legge relativamente all’art. 34 L.R. n. 24/1998 così come modificata dalla L.R. n. 6/1999;
- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta
La difesa erariale si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza pubblica del 14 luglio 2009.
DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
Con il primo e sesto motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti legali, per violazione del principio di economicità ed efficacia, per eccesso di potere e difetto di istruttoria oltre che per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come l’Autorità statale, nell'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, esercita un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall'organo comunale.
Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l'assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell'intervento, che appartiene in via esclusiva all'Autorità competente.
Ciò, tuttavia, non significa negare all'Amministrazione statale il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’ente delegato, ove sia essa a non contenere la motivazione circa la compatibilità dell'intervento con il vincolo ambientale e (ove) non sussista neanche un rinvio per relazione a specifici atti istruttori. Ciò perché, costituendo il provvedimento autorizzatorio regionale (o, come nel caso di specie, sub- Regionale) atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona; ne consegue la necessità di una congrua motivazione con l'indicazione della ricostruzione dell'itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il corollario della legittimità del provvedimento della Soprintendenza che annulli l'autorizzazione paesaggistica all'esito di una verifica della suddetta omissione, che si traduce nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, tipico vizio di legittimità dell'atto amministrativo, come tale pienamente verificabile in sede di controllo da parte dell'Autorità statale.
Non v’è dubbio, allora, che il provvedimento impugnato non possa essere censurato sotto i profili lamentati dalla ricorrente, in considerazione della compiuta motivazione operata dalla Soprintendenza, che fonda l’annullamento del provvedimento del Comune di Formia sulla assenza di motivazione dello stesso in punto di superamento dei vincoli dell’area interessata.
Sotto tale profilo, infatti, si legge nel provvedimento della Soprintendenza che “il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto esistente tra l’opera che si intende condonare ed i contenuti del vincolo, così come caratterizzati dalle disposizioni del piano territoriale paesistico, in quanto, trattandosi di zona di inedificabilità ai sensi dello stesso non è giustificabile ai fini della tutela, basare l’autorizzazione alla sanatoria, così come riportato sulla Determinazione in esame, sulla motivazione che ‘attesa la modesta incisione delle opere in questione al contesto paesaggistico a motivo delle ridotte dimensioni in termini di volume e di altezza si ritiene che le stesse possano essere assentite anche in tale zona (Ts) di massima tutela in quanto assorbibili nel tessuto agricolo di Gianola che presenta una ‘lata compromissione’ già vulnerata da interventi anche legittimi che si riscontrano”.
In tale ambito, dunque, così come osservato dalla stessa Soprintendenza, dal provvedimento del Comune di Formia oggetto di annullamento non risulta in alcun modo la giustificazione della dichiarata compatibilità tra le opere oggetto della richiesta di sanatoria ed i rilevati vincoli esistenti sul territorio, non potendosi giustamente ritenere tali i riferimenti alle modeste dimensioni , od alla compromissione del sito, con conseguente legittimo rilievo - da parte della Soprintendenza - del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento oggetto di annullamento, vizio che sottende una oggettiva lacunosa istruttoria.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge per carenza di idonei parametri di riferimento oltre che sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
L’assunto è infondato.
Il provvedimento oggetto di impugnazione non appare esprimere una valutazione di merito in ordine al contenuto del vincolo quanto, piuttosto, rilevare la presenza del vizio di mancata motivazione del provvedimento del Comune in ordine al non consentito superamento dei vincoli del Piano Territoriale Paesistico e delle Norme Tecniche di Attuazione.
Con una terza ed una quarta censura si deduce la illegittimità del provvedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 32 L. n. 47/1985 e 5 L.R. n. 14/1999, oltre che per violazione di legge per difetto di presupposti legali; eccesso di potere per carenza di idonei parametri di riferimento oltre che, in via gradata, incompetenza per materia.
Le censure sono infondate.
In sede di valutazione delle determinazioni che attengono alla tutela di un bene vincolato, il Ministero dei beni ambientali deve indagare se l’ente locale abbia o meno tenuto in considerazione tutti gli aspetti rilevanti con riferimento alla compatibilità dell’intervento edilizio con la tutela paesaggistica.
La valutazione del Ministero non viola le competenze comunali, in quanto, nella specie, non si estrinseca in un distinto giudizio di merito, ma opera una verifica delle condizioni di legittimità dell’azione, tra le quali rientra anche quella relativa all’esitenza o no di una istruttoria esaustiva. Nel caso in esame, tale profilo è risultato carente in quanto il comune , al di là di oggettivi riferimenti allo stato di fatto ( dimensione dell’abuso e compromissione) non ha fornito un’adeguata motivazione circa le ragioni di compatibilità ambientale, in raffronto ad un vincolo stringente, che potessero consentire la concessione della sanatoria richiesta.
Del resto, il decorso del tempo non può ritenersi causa sanante di un intervento edilizio realizzato senza autorizzazione e l’affermazione che nella zona sono state realizzate costruzioni simili non può valere a sanare un’ulteriore illegittimità, tanto più che non risulta che l’amministrazione, sul piano urbanistico, preso atto della compromissione del sito tanto estesa , abbia assunto le iniziative opportune per inglobare la zona nel tessuto urbano ( adozione di un piano di recupero, od altro) .
Con una quinta censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per inosservanza di circolari, in special modo delle Direttive emanate con Deliberazione della G.R. n. 5334 del 10 dicembre 1999 oltre che della violazione di legge relativamente all’art. 34 L.R. n. 24/1998 così come modificata dalla L.R. n. 6/1999
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come il provvedimento impugnato faccia espresso riferimento alle norme dettate dal piano territoriale paesistico vigente che assoggetta a vincolo paesistico stringente l’area interessata dall’intervento edilizio di cui all’odierno ricorso.
Sotto tale profilo, dunque, è sufficiente osservare come anche in caso di vincolo successivo sia comunque necessario il parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, in quanto la compatibilità dell'opera con il contesto ambientale deve essere valutata con riferimento al momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria (si veda, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1212).
Alcun dubbio sussiste, quindi, in merito alla correttezza della motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto espresso riferimento non solo alle disposizioni del P.T.P. ma, soprattutto, a quelle relative al vincolo paesistico sopra menzionato ed ha rilevato che l’atto comunale, pur motivato sotto altri profili , non ha espressamente preso in esame le disposizioni del piano, con ciò rilevando un di ferro di istruttoria che l’amministrazione comunale potrà superare in sede di rinnovazione dell’esercizio del proprio potere.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)