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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 ottobre 2009 n. 6241
Pres. A. Guida, est. F. Donadono
Società Internazionale Gallerie S.r.l. (Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Cesare Oliva e Fabrizio Perla) c. Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Anas S.p.a. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. ANAS Compartimento della Viabilità per la Campania (N.C.) Fortorina Soc. cons. a r.l. (N.C.) A.T.I. Consorzio Ravennate - Uniland Scarl - Rillo Costruzioni S.r.l. (N.C.)


1. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti

 

2. Contratti della P.A. - Informative antimafia – Emanata senza tener conto dell’avvenuto deposito di sentenza di assoluzione dal reato penale sul quale si fondava il provvedimento prefettizio – Illegittimità – Sussiste - Ragioni

1. In tema di provvedimento prefettizio di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 490/1994 l'ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

 

2. È illegittima una informativa antimafia, ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. n. 490/94, dalla quale risultano tentativi di infiltrazione mafiosa o della criminalità organizzata in una impresa, adottata senza prendere in considerazione gli elementi favorevoli emersi nel procedimento penale. Anche se è vero infatti che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario, non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a carico dell’interessato, l’Amministrazione stessa ha in ogni caso il dovere – essendo il giudice penale signore del fatto – di motivare con il massimo rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Società Internazionale Gallerie S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Cesare Oliva e Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso questi ultimi in Napoli, via S. Brigida, n. 39;

contro



- Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Anas Spa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; - ANAS Compartimento della Viabilità per la Campania, non costituita;

nei confronti di



- Fortorina Soc. cons. a r.l., non costituita;
- A.T.I. Consorzio Ravennate - Uniland Scarl - Rillo Costruzioni S.r.l., non costituita;

per l'annullamento



- quanto al ricorso: della determinazione n. 20138/P del 20.5.2009 dell'Anas spa, conosciuta tramite la nota prot. n. 443/08 del 21.5.2009 della Fortorina soc. cons. a r.l., con la quale la stessa, sulla scorta della nota UTG di Napoli acquisita al prot. Anas n. 712/E del 18.5.2009, ha disposto la revoca dell'autorizzazione al subappalto rilasciata nei confronti della ricorrente con proprio provvedimento prot. n. 26718 del 4.7.2008 ed avente ad oggetto, in relazione al contratto di appalto rep. n. 57589 del 5.10.2005 e successivo atto aggiuntivo rep. n. 60477 dell'11.7.2007, i lavori di consolidamento per preanello, imbocco e opere in sotterraneo delle gallerie naturali "Cerzona, San Pietro, Fuciello e Monteleone", nonché della realizzazione dei getti in c.a. delle gallerie naturali e dei tratti artificiali a sezione circolare; della nota informativa dell'UTG di Napoli; dell'Ordine di servizio n. 8 prot. n. 20152/P del 21.5.2009 della Direzione dei Lavori; di ogni altro atto connesso e conseguente;
- quanto ai motivi aggiunti: della nota Prefettura UTG prot. n. 2296 del 28/5/2009, della richiesta di informazioni dell’ANAS del 9/5/2008, della nota Carabinieri Comando provinciale di Napoli prot. n. 0364217/13-2 dell’8/4/2009, dell’ordinanza di custodia cautelare dell’8/6/2006, del verbale del GIA in data 21/4/2009, delle note Prefettura UTG prot. n. 1/2825 del 30/4/2009 e del 4/5/2009.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas e Ministero dell'Interno;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO



Con ricorso notificato il 25/5/2009, la Società Internazionale Gallerie S.r.l. proponeva l’impugnativa in epigrafe contro l’interdittiva prefettizia antimafia emanata dal Prefetto di Napoli, nonché contro la revoca dell’autorizzazione al subappalto e la conseguente risoluzione del relativo contratto per lavori di consolidamento e opere in sotterraneo delle gallerie Cerzona, San Pietro, Fuciello e Monteleone stipulato con l’ATI Consorzio Ravennate – Uniland – Rillo Costruzioni, affidataria dei lavori di costruzione della variante alla SS 212 tra il bivio di Pietralcina e lo svincolo per San Marco dei Cavoti.
L’amministrazione dello Stato si costituiva in giudizio resistendo alle impugnative e depositava documentazione.
Con ordinanza n. 1418 del 10/6/2009, confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. VI, n. 3717 del 22/7/2009, veniva disposta la trattazione della causa nel merito con reiezione per il resto dell’istanza cautelare.
Con atto notificato il 26/6/2009, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti.

DIRITTO



1. L’interdittiva impugnata è fondata sugli elementi informativi desunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 8/6/2006 dalla quale risulterebbe che:
- la società ricorrente sarebbe di fatto gestita dal padre dell’amministratore unico in carica;
- il titolare effettivo della società avrebbe instaurato nel tempo rapporti diretti con soggetti contigui a sodalizi criminosi.
Nel verbale del GIA è spiegato che tali collegamenti si concretizzerebbero nei rapporti con C.I., deceduta in un agguato di stampo camorristico, già titolare di imprese interdette in quanto riconducibili ad ambienti criminali, nonché con tale F.M. e Z.P., elemento apicale del clan camorristico dei casalesi.
Nel merito la società ricorrente deduce, con l’atto introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti, le seguenti censure:
- mancherebbe una adeguata motivazione sull’interruzione del rapporto; nessuna indicazione sul contenuto della nota prefettizia;
- l’informativa resa dalla prefettura non avrebbe efficacia interdittiva automatica ed immediata;
- sarebbero insussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa;
- nessuna misura di custodia cautelare sarebbe stata adottata relativamente ai congiunti dell’amministratore unico; l’ordinanza richiamata negli atti impugnati sarebbe a carico di altri soggetti; il padre dell’amministratore sarebbe stato assolto; comunque i parenti del suddetto amministratore non avrebbero alcun ruolo nella società; il mero rapporto di parentela non sarebbe significativo;
- l’autorità prefettizia avrebbe ignorato la sentenza di assoluzione;
- nessun elemento riguarderebbe esponenti della società.

2. Il provvedimento prefettizio impugnato è adottato in applicazione del combinato disposto dell’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, regolanti la interdittiva antimafia tipica, ostativa alla contrattazione, nel caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Giova premettere che l’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 si colloca nel quadro del sistema normativo emanato per combattere il fenomeno mafioso.
L’esigenza di creare strumenti adeguati per difendere l’ordinamento, le istituzioni e la collettività dall’invasività dell’influenza mafiosa nella società civile, nella vita economica e nelle attività delle pubbliche amministrazioni, ha comportato l’introduzione, accanto alla repressione penale, di articolate misure di tutela preventiva.
Nella valutazione della legislazione “antimafia” la Corte costituzionale ha, in più occasioni, sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata.
A fronte della situazione di emergenza determinata da tale minaccia, è stata riconosciuta la costituzionalità di strumenti anche eccezionali di reazione, in difesa degli interessi dell’intera collettività nazionale, in quanto commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, alle necessità da fronteggiare (cfr., tra le principali, Corte cost., 29/10/1992, n. 407; 19/3/1993, n. 103; 31/3/1994, n. 118; 16/5/1994, n. 184; 11/2/2002, n. 25).
L’inibitoria antimafia costituisce una misura di tutela preventiva, nell’esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza, contro le ingerenze del crimine organizzato nelle attività economiche e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In tale quadro, è attribuito all’autorità prefettizia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento discrezionale, insindacabile nel merito, nella ricerca e nella valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze o collegamenti di tipo mafioso.
Inoltre, ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia non si richiede di pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti che può essere assicurato da una decisione assunta in sede giurisdizionale penale e nemmeno dall’applicazione di una misura di prevenzione, essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione del mero pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che rendano concretamente plausibile la sussistenza di un collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
In generale, quindi, l’applicazione di misure straordinarie va motivato, con riferimento alla sussistenza di fatti idonei a dimostrare, anche se in via indiziaria e sintomatica, una pericolosità dell’azione invasiva del fenomeno mafioso, attraverso collegamenti o ingerenze che, pur non raggiungendo la soglia dell’illecito penale, comunque si riverberano sull’operatività della pubblica amministrazione o sulla sicurezza pubblica. Tali apprezzamenti, spettanti alla competente autorità amministrativa, sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, nei limiti ovviamente ammessi dalla cognizione sui vizi di legittimità degli atti amministrativi limitatamente ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nonché di difetto di motivazione o di istruttoria.
Pertanto il punto nodale della controversia si focalizza sulla congruità degli elementi posti a sostegno della informativa prefettizia.

3. Al riguardo è da rilevare che la misura interdittiva si fonda unicamente sulle risultanze di una ordinanza di custodia cautelare del 2006, nella quale si fa cenno alla posizione del padre dell’amministratore unico della società ricorrente, ritenuto l’effettivo titolare dell’impresa. Sennonché il soggetto in questione, secondo quanto riferito dalla società ricorrente e non contraddetto dall’amministrazione resistente, è stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli n. 2787 risalente al 2007.
Invero, una inibitoria antimafia può essere emanata anche in casi in cui non emergano a carico dei soggetti interessati profili suscettibili di rilevanza penale. Pertanto una sentenza di assoluzione non esclude in assoluto che possa essere emanato un provvedimento ostativo, ma anzi essa può contenere elementi che, pur negando la sussistenza di responsabilità con quel grado di certezza richiesto per la condanna in sede penale, possono essere nondimeno rilevanti ai fini della prevenzione antimafia.
Tuttavia, nella specie, l’autorità prefettizia, nel trarre indizi unicamente da un procedimento penale a carico di un soggetto, trascura di considerare l’esito conclusivo di quel procedimento, sicché non risulta debitamente valutata e ponderata la effettiva e compiuta rilevanza delle relative risultanze, tant’è che neppure si può evincere se l’amministrazione era o meno consapevole della esistenza e dei contenuti della sentenza assolutoria in questione.
Ne consegue che il provvedimento interdittivo si palesa viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità derivata dagli atti consequenziali adottati rispetto al rapporto di subappalto.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa in considerazione della disputabilità delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento interdittivo antimafia e gli atti consequenziali impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso a carico della Prefettura di Napoli del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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