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| n. 10-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 23 ottobre 2009 n. 6322
Pres. S. Romano, est. I. Pisano
Carmela Calce (Avv.ti Salvatore Marigliano, Roberto Giannuzzi, Florinda Perna) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina) c. Mps Capital Service - Banca Per Le Imprese S.p.A. (N.C.) |
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Giurisdizione e competenza – Controversia – Finanziamento – Revoca - A causa di inadempimento degli obblighi di Legge da parte del beneficiario – Giurisdizione del A.G.O. - Sussiste
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Le controversie aventi ad oggetto atti con cui l'Amministrazione ritira il finanziamento (nella specie concesso a favore dell’imprenditoria femminile) concesso, adducendo a fondamento l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi imposti dalla legge o dagli atti di concessione del contributo, rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O. (1)
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1. cfr, ex plurimis: Consiglio Stato , sez. VI, 08 giugno 2009 , n. 3492; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 luglio 2009 , n. 6438; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 30 aprile 2009 , n. 2244; T.A.R. Umbria Perugia, 14 luglio 2009 , n. 404; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 marzo 2008, n. 1408, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2008 , n. 31 e Consiglio Stato , sez. IV, 04 luglio 2008, n. 3341 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 4227 del 2009, proposto da:
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Carmela Calce, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Marigliano, Roberto Giannuzzi, Florinda Perna, con domicilio eletto presso Salvatore Marigliano in Napoli, c.so Garibaldi N. 190;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto unitamente alla predetta in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avvocatura Regionale.;
nei confronti di
Mps Capital Service - Banca Per Le Imprese S.p.A., non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto Dirigenziale n. 289/AGC 12 del 23/04/2009, avente ad oggetto " Legge n. 215/92 Azioni positive per l'imprenditoria femminile IV Bando Ditta Calce Carmela con sede in Napoli alla via Arenaccia n. 207 - Prog. n. 2001A/412/611 - Revoca del contributo concesso e recupero dell'importo corrisposto;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 21 comma 10 e art.26 comma 4, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l., 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto che la causa può essere decisa nel merito con sentenza succintamente motivata - essendo stata accertata la completezza ed integrità del contraddittorio ed essendone stato dato avviso alle parti presenti, ai sensi della norma citata- in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 agosto 2008 , n. 9915);
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha disposto nei confronti della Sig.ra Calce Carmela la revoca delle agevolazioni concesse alla omonima Ditta, avente sede in Napoli via Arenaccia 207, con decreto dirigenziale n.2758/AGC n.12 del 13.09.2009 e disposto il recupero dell’importo di euro 68.003,99 oltre alle maggiorazioni previste dall’art.20 comma 2 del DPR n.314/2000, sulla duplice motivazione da un lato della presunta cessazione dell’attività in data precedente alla maturazione del prescritto quinquennio ex lege n.215/92, dall’altro del mancato inoltro nei termini della documentazione atta a consentire il controllo degli indicatori (come da nota prot.0087636 del 2.02.2009);
Ritenuto, quindi che - in applicazione dei criteri di riparto elaborati dalla Cassazione e condivisi dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa sezione- nel caso in esame la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr, ex plurimis: Consiglio Stato , sez. VI, 08 giugno 2009 , n. 3492; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 luglio 2009 , n. 6438; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 30 aprile 2009 , n. 2244; T.A.R. Umbria Perugia, 14 luglio 2009 , n. 404; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 marzo 2008, n. 1408, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2008 , n. 31 e Consiglio Stato , sez. IV, 04 luglio 2008, n. 3341), venendo in considerazione il preteso inadempimento degli obblighi assunti dalla ricorrente. Ed invero, il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; in particolare, in base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia, elaborati dalle S.U. della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo: pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario la giurisdizione spetta al giudice ordinario (pur se se si faccia questione di atti denominati “revoca, decadenza, risoluzione”, ecc. purché essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo).
Nel caso di specie, il Collegio rileva che la Regione non ha esercitato poteri di autotutela - facendo valere un vizio originario del provvedimento di concessione del beneficio- né ha invocato un sopravvenuto contrasto con l'interesse pubblico ma -come già evidenziato- ha revocato il finanziamento sulla base del preteso inadempimento delle obbligazioni assunte da parte della destinataria. In conclusione, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, III sez., dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Condanna la parte soccombente alle spese di lite, e si liquidano nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola, Primo Referendario
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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