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| n. 10-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 23 ottobre 2009 n. 6290
Pres. A. Pannone, est. V. Cernese
Scommessa Flegrea S.r.l. (Avv.ti Alessandro Barbieri, Raimondo Nocerino) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e con l'intervento del Sindacato Imprese Concessionarie (S.i.c.o.n.), (Avv. Andrea Torino) |
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1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Che comporti un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso della P.A. - Inammissibilità – Sussiste - Ragioni
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2. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Funzione – Non va riferito al solo esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi e/o di interessi legittimi – Ragioni
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3. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Legittimazione - A chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti – Sussiste – Ragione
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4. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego avverso l’istanza proposta da commercianti che hanno chiesto di ottenere copia degli atti relativi all’attivazione di un nuovo esercizio commerciale - Nel caso in cui tali ditte siano operanti nel medesimo settore del nuovo esercizio ed in zone limitrofe – Illegittimità – Sussiste – Ragioni
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1. Nel caso in cui l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'Amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché in tal caso l’istanza stessa rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (1)
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2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi non va riferito al solo esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, avendo l'accesso funzione strumentale e propedeutica alla tutela di qualunque situazione capace di comportare ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dell'istante dovendo in essa ricomprendersi anche il momento di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto sull'esercizio dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare (2)
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3. La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione giuridica sostanziale per la cui tutela si chiede l’accesso (3)
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4. E’ illegittimo il diniego di accesso opposto dal Comune ad alcuni commercianti (nella specie attività di scommesse sportive) che hanno chiesto di ottenere copia degli atti relativi all’attivazione di un nuovo esercizio commerciale, nel caso in cui tali ditte siano operanti nel medesimo settore del nuovo esercizio ed in zone limitrofe; infatti, le ditte accedenti, nelle ipotesi prospettata, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante correlato alla richiesta volta a verificare la regolarità del nuovo esercizio attivato, che svolge attività analoga e, quindi, concorrente a quella delle ditte istanti (4)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 settembre 2006, n. 5636;
2. cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 15 settembre 1993, n. 1534; id., Sez. II, 25 novembre 1992, n. 2202 e 7 agosto 1993, n. 950;
3. Cfr: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2008, n. 5479; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440;
4. cfr. ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2975; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, n. 19493/2008 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4283 del 2009, proposto da:
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Scommessa Flegrea Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Barbieri, Raimondo Nocerino, con domicilio eletto presso Raimondo Nocerino in Napoli, via G. Sanfelice N. 33;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11, domicilia per legge;
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- l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11, domicilia per legge;
e con l'intervento di
e con l’intervento del
Sindacato Imprese Concessionarie (S.i.c.o.n.), con sede in Roma, alla Via Giulio Cesare, n. 71, in persona del legale rappresentante, Palmieri Raffaele, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Torino ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Vittorio Torino in Napoli, alla Via Loggia dei Pisani, n. 13;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009 con la quale l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di accesso agli atti dalla società ricorrente inoltrata in data 5 maggio 2009 ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modd. ed intt., mediante rilascio di copia in carta semplice di ogni atto e documento inerente la prossima apertura di un negozio nel Comune di Quarto (NA), alla Via Falco n. 34/36, destinato alla commercializzazione di scommesse sportive;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e per l’accertamento
della fondatezza dell’istanza di accesso del 5.5.2009 avanzata dalla ricorrente, nonché del diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di ogni atto e documento inerente l’apertura del predetto negozio.
VISTI i ricorsi ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione delle intimate Amministrazioni;
VISTO l’atto di intervento del Sindacato Imprese Concessionarie (S.i.c.o.n.);
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2009 - relatore il Magistrato Dr. Cernese - gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premette la società “Scommessa Flegrea S.r.l.”, con sede in con sede in Quarto (NA), al C. so Italia, n. 395/397, in persona del legale rappresentante, Roberta Alessandra Mallardo, di essere titolare della concessione n. 3626 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi e di avere stipulato, in osservanza scrupolosa delle previsioni normative di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, apposita convenzione accessoria di concessione, disciplinante il rapporto inter partes, unitamente agli atti predisposti dall’Amministrazione dei Monopoli.
Aggiunge che, in attuazione dell’art. 38, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, l’Amministrazione predetta aveva indetto una selezione pubblica per l’attribuzione dei giochi pubblici su base ippica e sportiva per l’aggiudicazione dei diritti, inerenti tanto i c.d. negozi quanto i c.d. punti vendita, in ragione della disponibilità dei vari Comuni, compreso quello di Quarto, ma che, all’esito della procedura di evidenza pubblica, la gara de qua era andata deserta, non procedendosi, pertanto, all’aggiudicazione dei diritti afferenti l’unico negozio individuato come disponibile all’interno del Comune di Quarto.
Aggiunge, ancora, che, nonostante quanto precede, da notizie informalmente acquisite, nei locali frontisti all’agenzia in sua titolarità e siti in Quarto alla Via De Falco, nn. 34/36, erano in corso lavori di allestimento di un locale dedito alla commercializzazione di scommesse sportive, per modo che, con istanza del 5.5.2009, aveva chiesto all’Amministrazione di “prendere visione ed estrarre copia ed in generale accedere ad horas agli atti e documenti in possesso dell’Amministrazione e concernenti i locali siti in Quarto (NA) alla Via De Falco nn. 34/36, al fine di conoscere l’esistenza di qualsivoglia procedimento amministrativo, ultimato o pendente, finanche autocertificativo e/o dichiarativo, ovvero qualsivoglia atto amministrativo o concessorio che legittimi nei locali in questione l’esercizio dell’attività di raccolta e commercializzazione scommesse ovvero qualsiasi ulteriore attività di gioco ed al fine di esercitare i diritti partecipativi ex artt 7, 8, 10 L. n. 241/1990 al procedimento amministrativo autorizzatorio, concessorio e a quello repressivo che l’Amministrazione è tenuta ad attivare (…..)”.
Sostiene di essere legittimata a tale richiesta per la necessità di difendere, anche in sede giudiziale i propri diritti ed interessi legittimi, atteso che l’apertura dell’attività di che trattasi, oltre a non potere mai essere stata autorizzata da A.A.M.S., (perché in contrasto con le previsioni normative di settore oltre che con i principi di evidenza pubblica, qualunque ne risultasse la natura e/o la destinazione del locale negozio o punto vendita) avrebbe comportato a suo carico un gravissimo nocumento tanto per le esigenze di sicurezza dell’utenza, quanto per la lesione di specifici interessi commerciali.
Tanto premesso la società “Scommessa Flegrea S.r.l.”, con il ricorso in esame - notificato il 16-17.7.2009 e depositato il giorno 29 successivo - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009 in epigrafe con cui l’Amministrazione Monopolistica, ritenendola integrare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, ha rigettato l’istanza del 5.5.2009 chiedendo, altresì, la condanna della predetta Amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta con la predetta istanza.
Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato chiedendo il rigetto del ricorso.
E’intervenuto in giudizio, a tutela degli interessi collettivi degli associati nei confronti delle Amministrazioni concedenti il Sindacato Imprese Concessionarie (S.i.c.o.n.) per sostenere le ragioni della società ricorrente, condividendone in pieno conclusioni.
Alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2009 la causa è stata chiamata, discussa ed introitata in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L’impugnata nota diniego fonda la sua parte motiva sulle seguenti considerazioni:
"In primo luogo si rammenta che ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono inammissibili istanze di accesso tendenti ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato della P.A.
Nel caso in cui l’accesso agli atti postuli un’attività valutativa ed elaborativi dei dati in possesso dell’amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché in tal caso l’istanza stessa rivela un fine di generale controllo sull’attività amministrativa che non risponde alle finalità per la quale lo specifico strumento in parola può essere azionato, che è solo quello di tutelare un ben specifico interesse (artt. 22-25 della legge n. 241/1990). L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi, infatti, è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell’Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria garantita anche a livello costituzionale; in altre parole la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (C. di S., Sez. V, 25 settembre 2006, n. 5636).
Ne consegue che l’interesse evidenziato dall’istante appare meramente duplicativo della posizione d’interesse pubblico già tutelato dall’operato dell’Amministrazione che, in assenza di specifiche doglianze, non può essere oggetto di controllo indiretto attraverso lo strumento azionato".
Va preliminarmente richiamato il disposto dell'art. 22, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale dispone che: " al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge ".
L'accesso ai documenti amministrativi si configura, dunque, secondo l'ora richiamata previsione legislativa, come posizione soggettiva che si esercita " mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi " (art. 25, primo comma) e che può essere escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare rilevanti interessi di carattere sovrapersonale ovvero interessi attinenti alla riservatezza di terzi (secondo la puntuale esemplificazione fornita dal capoverso dell'art. 24).
Centrale appare, ai fini dell'azionabilità del diritto di accesso e dell'individuazione delle relative posizioni legittimanti, la nozione di "tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", cui fa riferimento la precitata disposizione dell'art. 22 della legge n. 241.
Di detta nozione l'elaborazione giurisprudenziale ha fornito un'ampia portata, puntualizzando come essa non vada riferita al solo esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, avendo l'accesso funzione strumentale e propedeutica alla tutela di qualunque situazione capace di comportare ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dell'istante (TAR Lazio, III, 15 settembre 1993, n. 1534); dovendo in essa ricomprendersi anche il momento di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto sull'esercizio dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare (TAR Lazio, II, 25 novembre 1992, n. 2202 e 7 agosto 1993, n. 950).
D’altronde il diritto di accesso, quale più ampio aspetto del diritto alla trasparenza amministrativa, ha una sua intrinseca giustificazione mirando a soddisfare un qualsiasi interesse del richiedente, purché serio, non meramente emulativo e non strumentale ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, a prescindere dalla eventuale utilizzazione (anche giudiziaria) che se ne voglia farsene.
Sul punto si afferma in giurisprudenza che: " La legittimazione all’accesso viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione giuridica sostanziale per la cui tutela si chiede l’accesso " (Cfr: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4.6.2008, n. 5479; C. di S., Sez. VI, 27.10.2006, n. 6440).
Tali essendo i termini generali di azionabilità del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, con più specifico riferimento alla materia del rilascio di concessioni per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, va escluso che, nel caso all'esame (sia pure entro i limiti che si andranno esponendo), rilevassero situazioni ostative all'ammissibilità della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente nella sua istanza del 5.5.2009.
Appare quanto mai evidente che in presenza di un’attività non liberalizzata (quale indubbiamente quella inerente alla commercializzazione di scommesse sportive), ma che si mantiene (ancora) entro l’ambito di assetti coercitivi, stante la presenza di rigorosi limiti di contingentamento (al punto da doversi far luogo all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto avente titolo a conseguire il provvedimento concessorio), oltre che di una normativa di settore stringente e dettagliata, la società ricorrente può ragionevolmente pretendere la corretta applicazione della normativa predetta anche nei confronti di un soggetto che voglia proporsi quale ulteriore competitore che intenda entrare nel mercato di riferimento per svolgere un’attività analoga alla sua.
L’interesse fatto valere dal richiedente non ha natura meramente emulativa, e quindi di mero fatto, in quanto volto ad impedire puramente e semplicemente l’accrescimento dell’altrui sfera giuridica, e non già il depauperamento della propria, ma si presenta funzionale ad una futura, eventuale impugnativa e, pertanto, rientra a pieno titolo nell’ambito della garanzia di tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (Cfr: C. di S. sez. VI, 12.3.1993, n. 243).
Nella fattispecie parte ricorrente, lungi dal voler dar corso ad un controllo generalizzato sull’azione amministrativa in funzione meramente esplorativa, con la sua richiesta intende semplicemente verificare se nei locali frontisti all’agenzia in sua titolarità, e siti in Quarto, alla Via De Falco, nn. 34/36, sono in corso lavori di allestimento di un locale dedito alla commercializzazione di scommesse sportive.
Invero le circostanze della indizione di una selezione pubblica in attuazione dell’art. 38, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 6 agosto 2006, n. 248, per l’attribuzione dei giochi pubblici in parola e per l’aggiudicazione dei diritti, inerenti tanto i c.d. negozi quanto i c.d. punti di vendita, in ragione della disponibilità registrata dai vari Comuni, compreso quello di Quarto ed, ancor più, la circostanza della gara per l’aggiudicazione dei diritti afferenti l’unico negozio individuato come disponibili nel Comune di Quarto espletata ed andata deserta - circostanze, anche queste non smentite dalle Amministrazioni presenti in giudizio - lasciano ritenere pienamente ragionevoli i dubbi e le perplessità la società ricorrente in ordine al titolo in forza del quale il controinteressato sta allestendo un esercizio destinato a commercializzare scommesse sportive analogo al suo.
Contrariamente a quanto argomentato dalle Amministrazioni statali resistenti per la circostanza della mancata indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso ovvero degli elementi che consentano l’individuazione del provvedimento richiesto, nel caso di specie, stante i precisi e circostanziati riferimenti forniti dall’istante in ordine al settore di attività commerciale ed ai locali ove ubicare la predetta attività, la sua non può considerarsi una richiesta approssimativa, ampia e generica implicante un mero potere esplorativo di vigilanza ed onerose ricerche.
A diversamente ritenere si finirebbero con l’agevolare l’opacità e l’imperscrutabilità dell’operato dei pubblici poteri, senza tener conto che il diritto di accesso altro non è altro che un aspetto particolare del più ampio diritto alla conoscibilità ed alla trasparenza dell’azione amministrativa.
In tale situazione il diniego dell’Amministrazione non può che apparire pretestuoso ed immotivato e, quindi, tale da violare il diritto di accesso tutelato dalla normativa di cui alla legge n. 241 del 1990.
Appare, inoltre, poi evidente che la richiesta del ricorrente si presenta prodromica all’eventuale ulteriore richiesta di ostensione dell’eventuale titolo concessorio rilasciato al beneficiario che assumerebbe la posizione di controinteressato nell’eventuale successivo giudizio di diniego.
Secondo la giurisprudenza: "E’ illegittimo il diniego di accesso opposto dal Comune ad alcuni commercianti che hanno chiesto di ottenere copia degli atti relativi all’attivazione di un nuovo esercizio commerciale, nel caso in cui tali ditte siano operanti nel medesimo settore del nuovo esercizio ed in zone limitrofe; infatti, le ditte accedenti, nelle ipotesi prospettata, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante correlato alla richiesta volta a verificare la regolarità del nuovo esercizio attivato, che volge attività analoga e, quindi, concorrente a quella delle ditte istanti (cfr: ex plurimis: T.A.R. Lazio, Roma, se. II ter; C. di S., sez. V, 13.6.2008, n. 2975; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 19493/2008).
Per le anzidette ragioni, la nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009 è senz’altro illegittima, non riuscendo, infatti, a comprendersi quale vulnus per il buon andamento dell’amministrazione possa seriamente derivare dalla conoscenza di un cittadino delle concessioni analoghe alla sua rilasciate nella medesima zona di afferenza.
Conclusivamente, il ricorso in esame deve giudicarsi fondato e va accolto nei limiti di quanto si è andato esponendo, con conseguente annullamento dell’impugnata nota ed ordine all’Amministrazione resistente di dichiarare se, in relazione, ai locali ubicati in Quarto (NA) alla Via De Falco nn. 34/36, indicati nell’istanza del 5.5.2009, esiste una concessione analoga a quella in titolarità della ricorrente ed, in caso affermativo, di indicarne gli estremi di identificazione, comprensivi delle generalità del beneficiario.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, letto e applicato l’art. 25 della legge 241/1990, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti in motivazione indicati; per l’effetto annulla la nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009, ed ordina all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del suo legale rapp. te p.t., di dichiarare entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notifica di parte, se anteriore) della presente sentenza se per i locali indicati dalla ricorrente esiste una concessione analoga a quella in sua titolarità ed, in caso affermativo, di indicarne gli estremi di identificazione, comprensivi delle generalità del beneficiaria.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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