Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 15 ottobre 2009 n. 9955
Pres. Di Giuseppe - Est. Realfonzo
Castellaneta (Avv. Graglia) c/ INAIL (Avv. Ottolini) ed altri


Pubblica amministrazione – Accesso atti amministrativi - Curriculum professionale – Legittimità - Ragioni

In materia di accesso ai documenti amministrativi, è consentito l’accesso al curriculum professionale, in quanto tale diritto viene esercitato per la necessità di difendere un interesse giuridicamente rilevante.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2009, proposto da:

 

Castellaneta Elvira, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Graglia, Renato Moccia, con domicilio eletto presso Franco Graglia in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21;

contro



Inail - Ist. Naz. Assicurazione Infortuni Sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Ottolini, Lucio Vuoso, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre,144;

nei confronti di



Capilupi Luca; non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento



RIGETTO ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI - RICORSO EX ART. 25 L. 241/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Ist. Naz. Assicurazione Infortuni Sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



L'avvocato ricorrente, che aspirava ad essere assegnata alla sede dell’Avvocatura dell'Inail del Lazio, ha richiesto la documentazione relativa al provvedimento del Direttore Centrale delle Risorse Umane riguardante l'immissione in servizio dall'esterno senza concorso nei ruoli dell'Avvocatura del controinteressato, che era in aspettativa per motivi sindacali ma dai ruoli dei “quadri” di un'ASL e non dell'INAIL.
Con il presente gravame ha impugnato il diniego all’accesso in relazione alla ritenuta inammissibilità di una richiesta finalizzata "ad un controllo preordinato e generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione".
Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di gravame relativo alla violazione degli articoli 22 e 24 della legge 241/1990 che sanciscono il diritto di accesso agli atti dei soggetti legittimati.
Nelle more del presente giudizio l'Inail ha accolto in parte la richiesta di accesso ed in data 26 maggio 2009 ha consentito la visione (ed ha rilasciato le relative copie) degli atti richiesti, ad esclusione del curriculum professionale del predetto controinteressato.
Alla Camera di Consiglio il ricorso, su richiesta del patrocinatore della ricorrente, è stato trattenuto in decisione.
1. Deve preliminarmente rilevarsi come, in seguito al parziale accoglimento dell’istanza di accesso da parte dell’Amministrazione può, per tale parte, essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
2. Relativamente alla residuale richiesta di accesso al “curriculum” professionale del controinteressato, peraltro ritualmente evocato in giudizio, il ricorso è fondato.
Esattamente infatti la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto a conoscere i documenti detenuti dall'amministrazione che sono in diretta relazione con la tutela di una sua posizione giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990.
In linea di principio si deve ricordare che, l'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso – in via di eccezione- solamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 ), tra i quali certamente non rientra quella in parola.
Contrariamente a quanto si potrebbe arguire dal diniego dell’Istituto, nel caso di specie, la ricorrente non chiedeva affatto l'accesso ad una generalità indistinta di atti di più soggetti del tutto disgiunti dalla sua sfera di interessi, ma aveva azionato il suo diritto a conoscere gli specifici atti di un unico procedimento rispetto al quale la stessa poteva esser potenzialmente in una, anche mediata, correlazione di interesse legittimo a che il posto non fosse irritualmente occupato.
Né come sostenuto dai difensori dell’Istituto oralmente alla Camera di Consiglio si poneva un problema di tutela degli atti personali del controinteressato.
Fin dalla sua originaria impostazione (di cui all’art. 43 della L. n. 675/1996 oggi trasfuso nel T.U. di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), la normativa in materia di riservatezza (peraltro, di recepimento delle direttive comunitarie in materia) era stata interpretata nel senso che, qualora ricorra la necessità di difendere un interesse giuridico, si dovesse sempre dare prevalenza al diritto di accesso anche solo nei limiti della semplice visione dell'atto, senza estrazione di copia sull'opposto interesse alla riservatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 febbraio 1997 n. 5, in Cons. Stato 1997, I, 169).
Con la modifica della l. n. 241 del 1990, operata dalla l. n. 15/2005, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 aprile 2008 , n. 1576).
Ciò non significa necessariamente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi debba prevalere sempre sul diritto alla riservatezza, ma che, invece la legge rimette alla prudente comparazione prima dell'amministrazione e poi del giudice, il bilanciamento, nel caso singolo, tra la prevalenza dell'interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) e quello al rispetto al diritto alla tutela della "privacy" personale (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6581).
Nel Codice sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 cit. la disciplina dell’accesso è riconducibile a due disposizioni fondamentali, la cui impostazione infatti riprende e riconferma la validità dei precedenti orientamenti giurisprudenziale, e che non è inutile annotare:
- art. 59: « 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. ….»;
- l’art. 60: « 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile».
In sostanza addirittura in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, si garantisce l'accesso a terzi anche in presenza di dati sensibili, se la valutazione del rango degli interessi coinvolti sia di pari livello.
In ogni caso quindi deve essere accordato l’accesso ai dati relativi ad una procedura nel caso in cui – come qui – tale conoscenza appare strumentale alla difesa di situazioni comunque riferibile a diritti fondamentali e inviolabili, quali il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. .
Nel caso in esame deve escludersi che il curriculum professionale possa essere sottratto all’accesso ad un soggetto, legale dell’Istituto, che potrebbe aspirare alla relativa posizione occupata con il procedimento in questione.
Peraltro non è stato allegato, e comunque dagli atti non risulta, alcuna esplicita opposizione del controinteressato.
Ma anche se tale opposizione del controinteressato vi fosse stata, l'Amministrazione non avrebbe potuto negare l'esercizio del diritto di accesso soltanto sulla base della opposizione dell'interessato, dato che qui non si trattava di una situazione nella quale venivano in gioco dati c.d. « sensibili » che meritassero una tutela rafforzata in relazione ai contrapposto interesse della richiedente (in tal senso vedi anche: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 26 settembre 2008 , n. 1246).
In conclusione, essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve per tale residua parte essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione del curriculun richiesto.
Sussistono in ogni caso sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III^-quater:
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere;
2) in parte accoglie il ricorso e per l’effetto ordina l’esibizione del curriculum del controinteressato di cui in motivazione.
3) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento