T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre 2009 n. 9895
Pres. Tosti Est. Russo
Stellino ( Avv. Dell’Anno) c/ Federazione dei Verdi ( Avv. Mancini) |
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Giurisdizione e competenza – Partiti politici - Funzionamento, adesione ed organizzazione - G.O. - Sussiste
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Giurisdizione e competenza – Partiti politici - Funzionamento, adesione ed organizzazione - G.O. - Sussiste
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N. 09895/2009 REG.SEN.
N. 07223/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 7223/2009 RG, proposto dai
sigg. Paolo STELLINO, Salvatore CACCIATORE, Sonia OSTRICA, Roberto COSCIONE, Gerardo ROMANO, Antonella COGGIATTI, Gianfranco TEODORO, Rossana MESCHINI, Andrea BARTOLONI, Roberta BOCCACCI, Andrea LUZZI FRANZONI, Pietro DI ROCCO, Beatrice VENGA, Emanuele MARTINO, Cinzia DE SIMONE, Riccardo MORIZIO, Sergio IVALDI, Vera PETRONE, Adalgisa GHEZZI, Sante PERLUIGI ed Angelo BONELLI, tutti rappresentati e difesi dal prof. Paolo DELL’ANNO ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via U. Saba n. 54, sc. C),
contro
la FEDERAZIONE DEI VERDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio MANCINI e Luigi CONTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta n. 50 e
nei confronti di
la Federazione provinciale dei Verdi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita, nel presente giudizio,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) - delle note tutte in data 27 luglio 2009, ricevute molto più tardi, con cui la Federazione intimata ha comunicato a ciascun ricorrente che «… Il Comitato dell'Esecutivo Nazionale ha ritenuto non accettare alcune richieste di nuove adesioni alla Federazione dei Verdi per l'anno 2008…»;
B) - di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sola Federazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, il prof. DELL’ANNO e l’avv. CONTI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che i sigg. Paolo STELLINO e consorti dichiarano d’aver prodotto alla Federazione provinciale dei Verdi di Roma, in data 30 gennaio 2009, 596 domande d’iscrizione a detto partito politico, 374 delle quali relative a nuovi aderenti;
Rilevato che i sigg. STELLINO e consorti rendono noto d’aver in varia guisa ciascuno ricevuto, in data 24 luglio 2009, una nota della Federazione provinciale dei Verdi di Roma in virtù della quale «… Il Comitato dell'Esecutivo Nazionale ha ritenuto non accettare alcune richieste di nuove adesioni alla Federazione dei Verdi per l'anno 2008…»;
Rilevato allora che i sigg. STELLINO e consorti adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando le note in parola e deducendo in punto di diritto la sussistenza della giurisdizione del TAR in soggetta materia e, nel merito, due articolati mezzi di gravame;
Considerato in diritto che non può esser condivisa l’eccezione d’inammissibilità per mancato esaurimento dei gravami interni –nella specie, per omessa previa adizione della procedura arbitrale innanzi al Giurì nazionale della Federazione intimata–, in quanto l’art. 3 delle norme sulle procedure d’iscrizione al partito stesso facultizza, ma non obbliga l’interessato a devolvere in arbitrato la controversia sull’iscrizione;
Considerato al riguardo che non giova alla tesi della Federazione intimata il richiamo, anche come eccezione di sua omessa impugnazione, all’art. 22 dello Statuto del partito, perché quest’ ultimo concerne la previsione dell’organo e le sue competenze e non v’è prova della sottoscrizione, da parte di tutti e di ciascun odierno ricorrente, d’una clausola compromissoria espressa sul punto;
Considerato ancora che non ha pregio l’eccezione di difetto dell’interesse attoreo, giacché tutti i ricorrenti hanno titolo per controvertere sul diniego della loro iscrizione al partito intimato, avendo dimostrato con la sottoscrizione della relativa domanda, di voler seriamente aderire al movimento politico, non essendo dimostrato un loro intendimento meramente emulativo, né tampoco contesta la posizione attuale di iscritti in capo ai sigg. STELLINO e BONELLI;
Considerato invece che va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sul diniego impugnato, in quanto, a tutto concedere sulla natura dei partiti politici nell’ordinamento repubblicano, in questa sede, controvertendosi sulla sussistenza o meno del titolo dei ricorrenti ad aderire alla Federazione intimata, in realtà si questiona d’un diritto politico, la cui cognizione spetta, a’sensi degli artt. 2 e 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E) all’AGO, quand’anche fossero stati nella specie implicati atti soggettivamente od oggettivamente amministrativi;
Considerato altresì che non serve alla tesi attorea la definizione dei partiti politici, per certi versi non infondata o irrealistica, come titolari ex lege di alcune pubbliche funzioni (cfr., C. cost., 24 febbraio 2006 n. 79; id., 24 aprile 2009 n. 120), in quanto ciò riguarda le elezioni, il funzionamento dei corpi rappresentativi ed il contributo dei cittadini, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale, ossia della funzione d’indirizzo politico;
Considerato invero che quest’ultima dirige, conforma e controlla la funzione amministrativa, ma non si confonde con essa e con la sua attività giuridica, la quale risponde, a differenza della politica che si basa essenzialmente sul principio di maggioranza, alle regole ex artt. 97 e 98 Cost. e, in particolare, a quelle d’imparzialità, di legalità e d’efficacia, nonché al principio per cui i pubblici funzionari, siano essi elettivi o professionali, sono all’esclusivo servizio di tutta la Nazione e non della parte politica governatrice pro tempore;
Considerato di conseguenza che è impossibile configurare negli atti impugnati, promananti da un partito politico e non da un pubblico potere imparziale ed efficace (ossia da una P.A. in senso soggettivo o da un organismo di diritto pubblico), la qualità oggettiva e funzionale di provvedimenti amministrativi e, quindi, la giurisdizione di questo Giudice su di essi;
Considerato per contro che le vicende inerenti all’adesione, all’ organizzazione ed al funzionamento dei partiti stessi, concernendo in realtà la vita d’una formazione sociale di tipo associativo, nulla hanno a che vedere con l’effusione d’un pubblico potere regolato dalla legge, solo il quale fonda, per fermo convincimento della giurisprudenza costituzionale, l’affidamento alla giurisdizione di questo Giudice delle controversie riguardanti posizioni non di legittimo interesse ma, come nelle specie, di diritto soggettivo perfetto;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, dichiara inammissibile il ricorso n. 7223/2009 RG in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2009, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2009
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