T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 12 ottobre 2009 n. 2290
Pres.Antonio Cavallari –Est. briella Caprini
Vis s.p.a. (avv. L. Nilo) c.Comune di Taranto (n.c.), Organo Straordinario di
Liquidazione del Comune di Taranto (avv.ti B. Cozzoli e S. Sticchi Damiani). |
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1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Dissesto finanziario – Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti – Art.258, d.lg. n.267 del 2000 – Adesione – Messa a disposizione delle risorse finanziarie liquide – Termine – Art.2, l. n.241 del 1990 – Termine di novanta giorni – Applicazione.
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2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Dissesto finanziario – Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti – Art.258, d.lg. n.267 del 2000 – Inclusione o meno nella massa passiva per la liquidazione – Provvedimento – Notifica agli istanti – Obbigo.
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3. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Dissesto finanziario – Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti – Art.258, d.lg. n.267 del 2000 – Provvedimento di inserimento nella massa passiva – Notifica – Termine – Art.2, l. n.241 del 1990 – Termine di novanta giorni – Applicazione.
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1. In caso di dissesto finaziario di un ente locale, una volta deliberata l’adesione alla modalità semplificata proposta dall’organo straordinario di liquidazione, l’ente locale dissestato è tenuto, in alternativa all’accensione del mutuo non più possibile, a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per le quali si è impegnato proprio con tale opzione (art. 258 comma 1, d.lg. 18 agosto 2000 n.267), onde finanziare i debiti e le relative spese di liquidazione; ma non essendo previsto alcun termine, ne consegue che vige, per tale adempimento, quello legislativamente previsto dall’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, attualmente pari a 90 giorni, sulla base della elementare considerazione che anche la conclusione di un subprocedimento entro un congruo termine costituisce non solo una garanzia per il cittadino ma anche la diretta applicazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
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2. In caso di applicazione della procedura semplificata ex art. 258, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, relativa al dissesto finanziario di un ente locale, il provvedimento di inclusione o meno nella massa passiva per la liquidazione deve essere notificato agli istanti, onde consentirne la partecipazione al procedimento o la eventuale tutela.
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3. In assenza, nella procedura semplificata ex art. 258, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, relativa al dissesto finanziario di un ente locale, dell’approvazione di un piano di rilevazione della massa passiva, momento al quale è, nella procedura ordinaria, collegata la notifica agli istanti del provvedimento di inserimento, tale notifica deve avvenire ricorrendo al termine legale stabilito in 90 giorni previsto dall’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, il quale decorre, necessariamente, dalla scadenza del precedente, relativo alla messa a disposizione dei mezzi finanziari reperiti da parte dell’ente locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2009, proposto da:
Vis Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi, 23;
contro
Comune di Taranto;
nei confronti di
Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Bartolomeo Cozzoli, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per la declaratoria della illegittimità e conseguente annullamento ex art. 21 bis L. 1034/1971 del silenzio serbato illegittimamente dall'organo di Liquidazione Straordinario del Comune di Taranto in ordine all'atto di diffida notificato l'11.3.2009;
nonché per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Nilo e l’avv. De Giorgio, in sostituzione dell’avv. Cozzoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera del Commissario Straordinario del comune di Taranto n. 234 del 17.10.2006 fu dichiarato lo stato di dissesto del comune di Taranto. A seguito di tale delibera veniva nominata la Commissione straordinaria di liquidazione e dato avvio alla procedura di liquidazione della massa passiva. Pubblicato in data 8.01.2007 il relativo avviso, la società IVRI ora VIS s.p.a. presentò istanza, acquisita al protocollo comunale al n. 1752/07, per l’inserimento nella massa passiva di importi calcolati a titolo di revisione prezzi, maturata per il servizio di vigilanza, eseguito in modo periodico e continuativo. In ordine a tale istanza nulla è stato comunicato alla società ricorrente ; pertanto, la medesima, con atto di diffida, notificato in data 11.03.2009 al Presidente dell’organo straordinario di liquidazione, chiedeva la conclusione del procedimento avviato in forza degli atti sopra citati. A fronte della reiterata inerzia del suddetto organo, la ricorrente adiva il presente tribunale per l’accertamento della relativa illegittimità.
Si è costituito in giudizio l’organo straordinario di liquidazione del comune di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e comunque infondato.
All’udienza del 24.09.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i motivi di ricorso la parte lamenta la violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, della l. n. 241/’90, nonché della l. n. 537/1993, come modificata dalla l. n. 724/1994 e smi.
Ai fini del decidere risulta necessario ricostruire il quadro normativo e fattuale nel quale si colloca l’attuale vicenda.
Secondo quanto emerge dagli atti prodotti in giudizio, il Comune resistente, una volta deliberato il dissesto finanziario e nell’ambito della conseguente procedura di risanamento, ha aderito, con le delibere n. 56 del 25.10.2007 e n. 65 del 12.11.2007, alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti proposta, dopo una valutazione complessiva dei debiti censiti, dall’organo straordinario di liquidazione, secondo il disposto dell’art. 258 del d.lvo 267/2000.
In particolare, tale norma dispone quanto segue: “1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E’ fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente. 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. 4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'art. 256, comma 11. 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva. 7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E’ restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”.
Ora, secondo quanto disposto successivamente dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’ente locale deve provvedere all’acquisizione delle risorse finanziarie per il risanamento con mezzi prevalentemente propri, compresa la vendita di beni patrimoniali non necessari alle funzioni indispensabili dell’ente (l'elenco dei beni patrimoniali disponibili deve essere, a tal proposito, trasmesso all’organo di liquidazione entro 30 giorni dall’insediamento, ex art. 9 bis del Regolamento, n. 378/’93), atteso che la disciplina che prevedeva la possibilità di accensione di mutui non trova più applicazione.
Recita, infatti, la norma da ultimo citata, comma 15: “ In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non trovano applicazione le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006”.
A tal proposito, il comune di Taranto - secondo quanto attestato dalla nota n. 0001724, classifica 5/2.5 del 25.03.2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Risanamento degli Enti Locali Dissestati – ha usufruito del contributo straordinario regolato dall’art. 24 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (come modificato dall’art. 40 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248) entro il termine del 31 dicembre 2008.
Tale contributo viene concesso proprio al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e favorire le procedure transattive della modalità semplificata; in particolare, tali somme rientrano tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione.
Tutto ciò premesso, essendo necessario, al fine del presente giudizio, individuare i tempi di conclusione delle singole fasi della procedura - e dunque il “dies a quo” per il maturare dell’eventuale cd. silenzio inadempimento – onde assicurare la certezza delle situazioni giuridiche sottostanti, il Collegio, per quanto non espressamente disciplinato nell’ambito della modalità semplificata, ritiene che debba farsi riferimento alla disciplina generale sul procedimento amministrativo ed a quanto previsto nella stessa procedura ordinaria, alla quale l’art. 258, comma 5, a tali fini, fa espresso rinvio.
Una volta deliberata l’adesione alla modalità semplificata proposta dall’organo straordinario di liquidazione, l’ente locale dissestato è tenuto, in alternativa all’accensione del mutuo non più possibile, a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per le quali si è impegnato proprio con tale opzione (art. 258, comma 1, decreto citato), onde finanziare i debiti e le relative spese di liquidazione. Non essendo previsto alcun termine, ne consegue che vige, per tale adempimento, quello legislativamente previsto dall’art. 2, l. n. 241/’90, attualmente pari a 90 giorni, sulla base della elementare considerazione che anche la conclusione di un subprocedimento entro un congruo termine costituisca non solo una garanzia per il cittadino ma anche la diretta applicazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 29 della l. n. 241, citata).
Secondo quanto disposto dall’art. 258, comma 3, del d.lvo 267, spetta, poi, all’organo straordinario di liquidazione, effettuato l’esame definitivo, decidere sull’effettivo inserimento dei singoli debiti nella massa passiva dell’ente locale, quali debiti liquidi, certi ed esigibili (“effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato”), prima di procedere alla definizione transattiva delle pretese.
In analogia a quanto prescritto per la procedura ordinaria dall’art. 254, comma 5, ove è espressamente previsto, e, “a fortiori”, per l’espresso rinvio contenuto nel successivo comma 5 dell’art. 258 menzionato (che esclude per la procedura semplificata solo l’applicazione delle norme, proprie di quella ordinaria, concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione), il Collegio è dell’avviso che il provvedimento di inclusione o meno nella massa passiva per la liquidazione debba essere notificato agli istanti, onde consentirne la partecipazione al procedimento o la eventuale tutela. A conferma della necessità di tale adempimento si richiama anche il disposto dell’art. 9 del DPR 24/08/1993 n. 378, “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”, applicabile in quanto compatibile, che, ai commi 2 e 4, rispettivamente, dispone: “2. Ai creditori già riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria….4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva e dà comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilità personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento”.
In assenza, nella procedura semplificata, dell’approvazione di un piano di rilevazione della massa passiva, momento al quale è, nella procedura ordinaria, collegata la notifica agli istanti del provvedimento di inserimento, il Collegio ritiene che, per tale notifica, debba farsi ulteriormente riferimento al termine legale stabilito in 90 giorni. Tale termine decorre, necessariamente, dalla scadenza del precedente, relativo alla messa a disposizione dei mezzi finanziari reperiti da parte dell’ente locale.
Pertanto, adottato definitivamente il meccanismo semplificato di estinzione dei debiti in via transattiva (delibera della giunta municipale n. 65 del 12.11.2007), l’ente aveva l’onere di mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per le quali aveva assunto l’impegno, entro novanta giorni (9.02.2008) mentre l’organo straordinario doveva decidere in merito all’inserimento effettivo nella massa passiva dei crediti rilevati, notificando la relativa decisione agli istanti, entro i successivi 90 giorni (9.05.2008), termini decorsi i quali si è maturato il silenzio inadempimento o rifiuto di provvedere.
Conseguentemente, posto che, a norma dell’art. 2, comma 5, della l. n. 241/’90, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida, finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra (9.05.2009), il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato notificato mediante consegna di copia conforme a mani, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, sia al Presidente dell’organismo straordinario di liquidazione che al comune di Taranto solo in data 19.06.2009.
Il termine di sei mesi per la proposizione della transazione, decorrente dalla disponibilità del mutuo e, in assenza di questo, analogicamente, dalla disponibilità delle risorse seguita all’accertamento della massa attiva, attiene ad un momento successivo, che presuppone già conclusa positivamente la fase della sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, in merito alla quale, vista la nota n. 101818 del 26.11.2008 del comune inviata alla Commissione straordinaria di liquidazione, l’ente locale nutriva invece delle perplessità, trattandosi di applicare l’istituto della revisione dei prezzi, tramite inserzione automatica, ai sensi dell’art. 1339 c.c., in mancanza di espressa previsione contrattuale, come riconosciuto anche da parte ricorrente.
Attesa l’inammissibilità del ricorso per le considerazioni sopra esplicitate, si prescinde dalla eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all’organo straordinario di liquidazione, basata sul presupposto, appunto, che l’amministrazione comunale di Taranto non ha emesso, in corso di procedura, alcun provvedimento con il quale sia stata riconosciuta l’applicabilità del suddetto istituto della revisione al caso in esame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia -Lecce- sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2009
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