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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1522
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
G. P. M. (avv.ti G. Ghia, M. Pisano, M. Mura, G. Di Michele) c/ il Ministero
della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri (Avv. Distr. St.)


1. Militare e militarizzato – Carabiniere - Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale – Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità

 

2. Militare e militarizzato – Carabiniere - Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale –Presupposti – Nesso causale tra comportamento del militare e situazione d’incompatibilità - Necessità

1. Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale di un appartenente ai corpi militari dello Stato (nella specie Carabiniere) deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. (1) 2. Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale di un appartenente ai corpi militari dello Stato (nella specie Carabiniere), quantunque non presupponga un addebito colpevole dei fatti posti a base del provvedimento, deve nondimeno fondarsi sulla dimostrazione di un collegamento causale tra comportamenti del militare e l’oggettiva situazione di incompatibilità determinatasi.

 

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(1) In questa rivista, nello stesso senso, v. T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 3 febbraio 2009 n. 200


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 746 del 2008, proposto da

G. P. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ghia, Marco Pisano, Mauro Mura, Gennaro Di Michele, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Pisano in Cagliari, via Puccini n. 2;

contro



il Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e domiciliati per legge presso la sede dell’Avvocatura in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 17919/T-6-2/Pers. Mar. del 25 luglio 2008, con la quale il Capo del reparto ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente medesimo dal 4 agosto 2008 dal “Comando CC per l’Aeronautica Militare – Stazione CC A.M. Sprinter di Perdasdefogu (NU), quale “comandante” alla Regione CC Sardegna, per l’impiego presso la Stazione CC di Jerzu(NU), quale “addetto” senza alloggio di servizio”,
- di tutti gli atti ivi richiamati con particolare riferimento alla motivata proposta di trasferimento formulata dal Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare, con il foglio n. 435/2-T/2008 del 16 luglio 2008;

con i motivi aggiunti, notificati il 27 ottobre 2008 e depositati il successivo 28 ottobre:
- della nota prot. n. 735/2-T/2008 del 16 luglio 2008, recante la proposta di trasferimento da parte dell’ufficio di segreteria e personale del Comando CC per l’A.M.;
- dell’informativa n. 180/1 del 27 marzo 2008 a firma del Maggiore Lampis e n. 210/1-2 del 21 aprile 2008, con allegata relazione di servizio del M.llo Cannas;
- della nota prot. 221/1 del 4 maggio 2008, a firma del Maggiore Lampis, di sollecito del trasferimento;
- della nota prot. 133/14-1 del 30 giugno 2008 del Comando CC per l’A.M. di Roma, ufficio segreteria e personale;
- della nota prot. 735/4-T/2008 del 29 luglio 2008 del Comando CC per l’A.M. di Roma, Gruppo di Roma;
- della comunicazione prot. n. 179194/T-6-1 del Comando Generale CC, I reparto, SM, Ufficio Personale Marescialli;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. - Con il ricorso in epigrafe il sig. Ganga, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri con funzioni di Comandante della Stazione dei Carabinieri presso l’Aeronautica Militare Sperinter di Perdasdefogu, impugna il provvedimento con il quale è stato disposto il suo trasferimento “d’autorità”, per incompatibilità ambientale, alla stazione C.C. di Jerzu (NU) quale addetto senza alloggio di servizio.
2. - Nei confronti di detto provvedimento deduce:
1° Eccesso di potere per carenza di istruttoria, perché l’impugnato provvedimento di trasferimento avrebbe come unico presupposto la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale del Comandante della Compagnia CC A.M. di Elmas, di cui al foglio n. 735/2-T/2008 del 16 luglio 2008, senza che si sia proceduto nemmeno a sentire il diretto interessato (odierno ricorrente), con il conseguente travisamento dei fatti e la illogicità e contraddittorietà della valutazione della vicenda. Da ciò anche la violazione dell’art. 52 Cost., ai sensi del quale anche i trasferimenti di autorità non possono essere sottratti ai principi di “democrazia amministrativa”, e quindi ai principi sul contradditorio procedimentale da instaurare con il diretto interessato. Sviamento di potere, in quanto nel caso concreto è stato perseguito un fine diverso da quello pubblico connesso al trasferimento.
2° Violazione dell’art. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento di trasferimento di cui trattasi e l’impedimento all’esercizio dei diritti di partecipazione procedimentale. Violazione dell’art. 3 della citata legge n. 241/90, per la inadeguata motivazione (anche per relationem) dell’atto impugnato. Violazione del principio di eguaglianza tra pubblici dipendenti.
3. - Con atto di motivi aggiunti, notificato il 27 ottobre 2008 e depositato il successivo 28 ottobre, il ricorrente estende l’impugnazione ad ulteriori atti, depositati in giudizio da parte dell’amministrazione intimata in adempimento dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, n. 104 del 15 ottobre 2008, ovvero conosciuti a seguito di accesso del ricorrente:
- nota prot. n. 735/2-T/2008 del 16 luglio 2008, recante la proposta di trasferimento da parte dell’ufficio di segreteria e personale del Comando CC per l’A.M.;
- informativa n. 180/1 del 27 marzo 2008 a firma del Maggiore Lampis e n. 210/1-2 del 21 aprile 2008, con allegata relazione di servizio del M.llo Cannas;
- nota prot. 221/1 del 4 maggio 2008, a firma del Maggiore Lampis, di sollecito del trasferimento;
- nota prot. 133/14-1 del 30 giugno 2008 del Comando CC per l’A.M. di Roma, ufficio segreteria e personale;
- nota prot. 735/4-T/2008 del 29 luglio 2008 del Comando CC per l’A.M. di Roma, Gruppo di Roma;
- comunicazione prot. n. 179194/T-6-1 del Comando Generale CC, I reparto, SM, Ufficio Personale Marescialli.
4. – Con ordinanza cautelare n. 449 del 12 novembre 2008, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, apparendo fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In appello l’ordinanza è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 727, per la ritenuta insussistenza di un danno grave.
5. - Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.
6. - All’udienza del 24 giugno 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. – In diritto, è fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione della norma sull’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Occorre rilevare, in primo luogo, come dagli atti acquisiti al presente giudizio (cfr. pag. 2 della “proposta di trasferimento” del 16 luglio 2008) risulti che nessuna comunicazione di avvio è stata data al ricorrente.
Come esattamente rilevato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale (in tal senso, recentemente: T.A.R. Puglia Bari Sez. II Sent., 27-06-2008, n. 1563; T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 03-08-2006, n. 6890; nonché T.A.R. Sardegna, 23 febbraio 2007, n. 314), sulla base della formulazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non si giustifica l’esclusione dal suo campo di applicazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti dei militari. In tal senso, non può essere trascurato che una interpretazione restrittiva (quale quella sostenuta in diverse occasioni dal Consiglio di Stato: per tutte si veda sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970; ma in senso contrario si veda sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7579) costituirebbe una rilevante deviazione dai principi del giusto procedimento, di cui la Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto il fondamento costituzionale da ritrovarsi nei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione (sentenza 17 marzo 2006, n. 104; ma si veda anche 23 marzo 2007, n. 104, per affermazioni di carattere generale sulla disciplina costituzionale del giusto procedimento), con la conseguenza che l’interprete, nell’alternativa tra le due ricostruzioni, di cui una soltanto - per le motivazioni sopra riportate - appare conforme alla Costituzione, deve inevitabilmente optare per l’interpretazione costituzionalmente adeguata, sulla scorta del principio secondo cui la Costituzione non è solo parametro di legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ma è anche criterio di interpretazione delle norme vigenti (in tal senso Corte Cost. n. 316 del 2001).
8. – E’ fondata, altresì, la censura con la quale il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, sebbene il trasferimento per incompatibilità ambientale non presupponga un addebito colpevole dei fatti posti a base del provvedimento, tuttavia occorre dimostrare quantomeno un collegamento causale tra comportamenti del militare e l’oggettiva situazione di incompatibilità determinatasi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2904). Ciò non risulta dagli atti del procedimento in questione, da cui, viceversa, emergono indicazioni di segno diverso, ove si tenga conto che i procedimenti penali originati dalle due informative di reato, inviate alla Procura Militare della Repubblica dal Comandante della Compagnia di Elmas, si sono conclusi con l’archiviazione (si noti che lo stesso P.M., nella richiesta di archiviazione del 31 marzo 2008, formulata nel primo dei procedimento aperti per insubordinazione con ingiuria aggravata , qualifica la notizia di reato come infondata in quanto i fatti non sussistono; mentre, con riferimento al secondo degli episodi contestati al Ganga, ritiene tali fatti non sorretti da adeguati elementi di prova).
9. - In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.
10. – Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009



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